Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1966 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1966 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

condominio

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIGORIO Pasquale, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Francesco

De Giorgio

e Mario De Giorgio, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Angelo Colucci in Roma, via I.C. Falbo, n. 22;
– ricorrente contro
PARISI Angelo, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Maria Rosa Caliandro e Camillo Caliandro, con domicilio eletto nello studio
dell’Avv. Pietro Magno in Roma, via Archimede, n. 112;
– controricorrente e contro

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Data pubblicazione: 29/01/2014

FALLIMENTO della s.a.s. GIOIA Pasquale & C., in persona del
curatore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Camino Caliandro, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Pietro

– controricorrente e sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO della s.a.s. GIOIA Pasquale & C., in persona del
curatore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Camillo Caliandro, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Pietro
Magno in Roma, via Archimede, n. 112;
– ricorrente in via incidentale contro
LIGORIO Pasquale;
– intimato per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 622 del 1 0 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Angelo Colucci, per delega dell’Avv. Mario De
Giorgio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Salvato, il quale ha concluso

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Magno in Roma, via Archimede, n. 112;

per l’improcedibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione del 18 dicembre 1990, Pasquale

si, la s.a.s. Gioia Pasquale & C., esponendo che era proprietario di un appartamento al primo piano di una palazzina condominiale sita in Coglie Messapica, nonché di un locale al
sottostante piano terra; che era, altresì, comproprietario
delle aree di parcheggio, vincolate al servizio della palazzina, costituite da un grande locale della superficie di mq.
228, ubicato nel piano seminterreno dello stabile; che era
comproprietario, inoltre, delle aree vincolate a verde privato
circostanti la palazzina. Lamentando che la società convenuta,
costruttrice del fabbricato ed originaria unica proprietaria,
pretendeva di avere la proprietà esclusiva sia del locale vincolato a parcheggio, sia delle aree esterne, l’attore chiese
che fosse accertata la sua proprietà pro Indiviso del suddetto
locale e che la società convenuta fosse condannata ad immetterlo nel compossesso del medesimo, con divieto alla stessa
società di utilizzare il locale per usi diversi dal parcheggio
d’automezzi; chiese, inoltre, che fosse accertato il suo diritto di comproprietà sulle aree esterne e che la società convenuta fosse condannata a provvedere alla sistemazione e alla

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Ligorio convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindi-

recinzione delle suddette aree, oltre al risarcimento del danno.
Con altro atto di citazione, notificato il 26 marzo 1991,
lo stesso Ligorio – sul presupposto che la società Gioia Pa-

atto in data 29 aprile 1983, la proprietà esclusiva dei tre
locali facenti parte dell’area vincolata a parcheggio – convenne in giudizio la stessa società, nonché Angelo Parisi,
quale procuratore generale ad negotia dei tre figli, chiedendo
dichiararsi la nullità-inefficacia del suddetto contratto traslativo, limitatamente alla parte in cui la società aveva venduto ai Parisi i tre locali del seminterrato.
Si costituirono i convenuti, resistendo, e la società
Gioia Pasquale & C. proponendo anche domanda riconvenzionale
per conseguire, ove fosse stata ritenuta sussistente la comproprietà reclamata dal Ligorio, l’annullamento dell’atto di
trasferimento per la parte in cui, al di fuori del potere conferitogli con la procura, il procuratore della società,
nell’atto di vendita, aveva trasferito anche i suddetti diritti condominiali.
Con sentenza in data 7 maggio 1993, l’adito Tribunale, ritenute soggette a vincolo di destinazione, con riserva all’uso
diretto delle persone che occupano stabilmente le singole unità immobiliari componenti il fabbricato, le aree destinate al
parcheggio nella misura non inferiore ad un metro quadrato per

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squale & C. aveva ceduto a Cosimo, Andrea e Piero Parisi, con

ogni venti metri cubi di costruzione, giudicò legittima la
cessione ai germani Parisi dei tre locali compresi nell’area
destinata a parcheggio, stante il residuare nella libera disponibilità del costruttore-venditore di aree sufficienti a

guentemente, rigettò la domanda volta ad ottenere
l’annullamento dell’atto di trasferimento del 29 aprile 1983,
relativo a dette aree. Il Tribunale, inoltre, in ragione del
menzionato vincolo di destinazione, ritenuto nel rogito di acquisto dell’appartamento sito nell’edificio condominiale ricompreso il trasferimento in capo all’attore della quota di
spazi destinati a parcheggio secondo i parametri della legge
6 agosto 1967, n. 765, in misura proporzionale all’estensione
del’unità abitativa acquistata, dichiarò il diritto di proprietà dell’attore sull’area medesima, limitatamente alla quota di spettanza, da determinarsi in base a consulenza tecnica;
affermò spettante all’assemblea dei condomini la sistemazione
dell’area destinata a verde, ritenuta bene condominiale comune; liquidò le spese di lite con riguardo al rapporto tra il
Ligorio e il Parigi, rimettendo al definitivo la regolazione
delle spese relative al rapporto tra l’attore e la società
Gioia.
2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il l ° ottobre 2007, la Corte d’appello di Lecce ha
rigettato il gravame del Ligorio, condannandolo al pagamento

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soddisfare le esigenze di parcheggio dello stabile e, conse-

delle spese sia in favore della curatela della società Gioia
Pasquale & C., nel frattempo dichiarata fallita, sia dei Parisi.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte

ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 marzo 2008,
sulla base di due motivi.
Ha resistito, con controricorso, Angelo Parigi.
Ha resistito, altresì, la curatela del Fallimento della
s.a.s. Gioia Pasquale, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie illustrative il Ligorio e la curatela del Fallimento.
Considerato in diritto
l. – Preliminarmnente, il ricorso principale ed il ricorso

incidentale devono essere riuniti, essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.
2. – Il ricorso principale è improcedibile.
Lo stesso ricorrente in via principale dà atto,
nell’epigrafe del ricorso e nelle conclusioni dello stesso,
che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 15 gennaio
2008.
E tuttavia, il ricorrente in via principale si è limitato
a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza
la relata di notificazione.

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d’appello di Lecce, notificata il 15 gennaio 2008, il Ligorio

Trova pertanto applicazione il principio – già espresso
dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 16 aprile
2009, n. 9005) secondo cui la previsione di cui al secondo
comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. dell’onere di depo-

primo coma della stessa norma, della copia della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia
avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di
cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi,
non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della
cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del
diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con
l’osservanza del cosiddetto termine breve, sicché nell’ipotesi
in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi
che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi
a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza
la relata di notificazione, il ricorso per cassazione
dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel
rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al
primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione

sito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al

dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua (nella specie non avvenuto) di una copia con la relata (o della presenza di tale copia
nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempesti-

3. – Per effetto dell’improcedibilità del ricorso principale, l’impugnazione incidentale del fallimento, da considerare tardiva perché notificata il 9 aprile 2008, oltre il termine di sessanta giorni della notificazione della sentenza, perde efficacia, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod.
proc. civ. (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9741).
4. – Le spese del giudizio di cassazione, sostenute da
ciascun controricorrente, vanno poste a carico del soccombente
ricorrente in via principale, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
PER QUESTI
La Corte, riuniti i ricorsi,

moTrvI
dichiara improcedibile il ri-

corso principale e dichiara la perdita di efficacia del ricorso incidentale;

condanna il Ligorio al rimborso delle spese

sostenute dal Parisi e dal Fallimento, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2013.

vità dell’impugnazione).

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