Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1966 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1966 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: DI GERONIMO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 15550-2014 proposto da:
MADE PARKING SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato MARCO
MATTEI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
AUGELLO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato SANTA

Data pubblicazione: 26/01/2018

ANNA MAZZEO giusta delega in calce;

– controricorrente avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

251/2013

di CATANIA,

della

de p ositata il

23/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GERONIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito per ii ricorrente l’Avvocato AUGELLO
chiesto l’accoglimento.

ha

udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO Di

FATTI DI CAUSA
1. La società contribuente impugnava quattro avvisi di
accertamento emessi dal Comune di Catania con riferimento alla
Tarsu dovuta per le annualità 2004-2007. Sosteneva la ricorrente
che l’imposta era relativa al parcheggio gestito dal raggruppamento
temporaneo di imprese di cui faceva parte in qualità di mandante,

individuare il soggetto passivo nella capogruppo ed, al contempo,
era nulla anche la notifica effettuata presso la propria sede, anziché
presso la sede dell’ATI.
2.La CTR, confermando la decisione assunta in primo grado,
accoglieva l’appello ritenendo che il raggruppamento temporaneo di
imprese non è un soggetto giuridico autonomo, sicchè la società che
vi partecipa rimane soggetta al pagamento della TARSU in presenza
dei presupposti impositivi; con riferimento al dedotto vizio di notifica,
la CTR affermava che correttamente l’avviso era stato consegnato
alla “società mandante responsabile” anziché alla capogruppo, sul
presupposto che la mandante occupava materialmente l’area
soggetta a tassazione.
3. Avverso tale pronuncia, la contribuente propone ricorso per
cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con
controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce, ai sensi
dell’art.360 n.4 cod.proc.civ., la nullità o inesistenza della notifica
degli avvisi di accertamento, per violazione degli artt.145
cod.proc.civ. e 63 d.lgs. n.507/93. La ricorrente, infatti, assume
di non essere il soggetto passivo dell’imposta che, invece, dovrebbe
gravare sull’associazione temporanea di imprese. Da tale aspetto
ne fa derivare in primo il vizio della notifica, ritenendo che gli avvisi

1

sicchè era illegittima la pretesa rivolta nei suoi confronti, dovendosi

andavano notificati alla capogruppo e non già presso la propria sede
legale.
1.1. Il motivo è infondato. Invero, la ricorrente non contesta
affatto di aver regolarmente ricevuto la notifica, ma deduce che
l’avviso andava notificato presso un diverso indirizzo, ad un altro
soggetto, individuato nella società mandataria dell’ATI. Il motivo,
così come formulato, dà luogo ad una indebita sovrapposizione della

legittimazione passiva. È pacifico, infatti, che gli avvisi sono stati
emessi nei confronti della ricorrente ed a quest’ultima notificati,
sicchè il dedotto vizio si fonda su un aspetto diverso rispetto alla
violazione dell’art.145 cod.proc.civ. Il fatto che la ricorrente
contesti la legittimazione passiva all’imposizione non esclude che la
notifica si sia correttamente perfezionata nella misura in cui gli avvisi
sono intestati alla ricorrente ed ad essa sono stati notificati.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione
dell’art.11 d.lgs. n.157/95 (riprodotto nell’art.37 d.lgs. 163/2006) e
dell’art.63 d.lgs.n.507/93.
Si afferma, in particolare, che il principio per cui ciascuna impresa
partecipante all’associazione temporanea conserva la propria
autonomia ai fini fiscali non esclude che a dover provvedere al
pagamento della TARSU sia la capogruppo, lì dove il servizio di
parcheggio sia “eseguito in maniera non frazionabile”.
2.1. Il motivo è infondato. La decisione della CTR, invero, ha dato
una corretta interpretazione della disciplina in tema di A.T.I.,
dovendosi ribadire il principio per cui l’associazione agisce quale
soggetto unitario nei soli confronti dell’ente appaltatore, salvo
restando che nei restanti rapporti giuridici con soggetti terzi ciascuna
impresa associata mantiene la propria autonomia, anche ai fini
fiscali. Si è anche recentemente ribadito che il potere di
rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria o
“capogruppo” esclusivamente nei confronti della stazione
appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, e non
2

deduzione di un vizio del procedimento di notificazione rispetto alla

si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto,
atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un
centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato
ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti
con le imprese appaltatrici (Sez.3, n.29737 del 2011, Rv.621017).
È bene precisare che non è neppure ipotizzabile che le società
costituite in ATI abbiano dato luogo ad una società di fatto, atteso

sostegno di una simile ricostruzione dei rapporti tra mandante e
mandataria.
Proprio in virtù della impossibilità di configurare l’A.T.I. come
soggetto giuridico autonomo e della perdurante soggettività fiscale
separata di ciascuna impresa associata, ne consegue che
correttamente i presupposti impositivi vanno individuati con
riferimento a ciascuna impresa partecipante a prescindere dal
rapporto discendente dalla costituzione del raggruppamento.
Nel caso di specie, la CTR – con valutazione di merito
compiutamente articolata e non censurale in sede di legittimità – ha
ritenuto che il parcheggio in relazione al quale è stata richiesta la
TARSU è congiuntamente gestito dalle società costituite in ATI,
sicchè è applicabile il principio della responsabilità solidale rispetto
al pagamento dell’imposta, enunciato dall’art.63 d.lgs.507/93.
Rispetto al dato di fatto integrante il presupposto dell’imposizione
è del tutto irrilevante che il Comune abbia o meno avuto conoscenza
della costituzione dell’ATI, posto che in ogni caso la costituzione del
raggruppamento – non essendo stata realizzata per la gestione del
parcheggio – era un dato giuridico irrilevante nei confronti dell’ente
impositore, essendo questi un terzo estraneo ai rapporti tra ATI ed
ente appaltatore.
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM

3

che dalla sentenza impugnata non si evince alcun elemento a

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese nei confronti del Comune di Catania, che liquida in
€7.300,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

articolo 13.
Così deciso in Roma il 5/12/2017

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA