Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19659 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19659 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 11862-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DIXON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata avverso la sentenza n. 1126/5/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata
03/11/2015;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,
bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
La CTR della Liguria, con sentenza n. 1126/5/2015, depositata il 3
novembre 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate nei confronti della Dixon S.r.l. (di seguito Dixon), ora in
liquidazione, avverso la decisione della Commissione tributaria
provinciale di La Spezia, che aveva accolto il ricorso proposto dalla
società, avverso avviso di accertamento per IRES ed IVA per l’anno
2006.
L’accertamento era basato su due rilievi: il primo, in relazione all’IRES,
portava al recupero a tassazione, in quanto indeducibili, dei costi
portati da fatture emesse dalla società Delta Impianti Industriali di
Pratesi Sergio S.a.s. inerenti a lavori di rifacimento impianti elettrici,
ristrutturazioni ed altro per punti vendita della Dixon, ritenute
soggettivamente inesistenti; l’altro, in relazione all’IVA con riferimento
ad operazioni sempre soggettivamente inesistenti con la società Eco.
Rec. S.r.l., con fatture emesse da Dixon S.r.l. in regime di sospensione
d’imposta sulla base di (false) lettere d’intento rilasciate da Eco. Rec.
S.r.l., che si presentava quale esportatore abituale.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società intimata non ha svolto difese.
Ric. 2016 n. 11862 sez. MT – ud. 05-04-2018
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, e 8, comma 2, del d.P.R. n.
633/1972 in relazione agli artt. 2727 e 2697 c.c., con riferimento all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che erroneamente la pronuncia
impugnata avrebbe ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, sul

sforniti di prova, essendosi l’Ufficio limitato «ad elencare una serie di
elementi indiziari insufficienti a porre nel nulla l’inesistenza di fatture
che [.•.] costituiscono idoneo mezzo di prova delle operazioni
compiute», avendo altresì ritenuto fondamentale la sentenza d’appello,
quanto al secondo rilievo, in punto di veridicità delle cessioni operate
dalla Dixon alla Eco. Rec. S.r.l., l’assenza in capo alla Dixon stessa di
«alcun vantaggio finanziario, non avendo incamerato l’IVA».
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza
per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
4, c.p.c., lamentando la natura meramente apparente della motivazione
della sentenza impugnata, priva dell’esposizione delle ragioni
giustificative che avevano indotto il giudice tributario d’appello a
ritenere non soddisfatto l’onere probatorio, incombente all’Ufficio, di
dimostrare, specificamente, la natura fittizia delle cessioni formalmente
operate in favore della Eco. Rec. S.r.l.
3.

Il secondo motivo, che va esaminato in ordine logico

prioritariamente, è infondato.
Risulta, infatti, verificabile la ratio decidendi della decisione impugnata,
tanto in relazione al primo quanto al secondo rilievo oggetto
dell’accertamento ritenuto illegittimo, che, peraltro, è stata oggetto di
specifica censura da parte dell’Amministrazione ricorrente con quanto
dedotto nell’articolazione del primo motivo.
4. Quest’ultimo è manifestamente fondato.
Ric. 2016 n. 11862 sez. MT – ud. 05-04-2018
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presupposto che i due rilievi sollevati dall’Ufficio fossero rimasti

Nel pervenire, infatti, al giudizio in punto di carenza di prova da parte
dell’Amministrazione finanziaria del carattere soggettivamente
inesistente delle operazioni oggetto di contestazione, la sentenza
impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in
materia dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di riparto

Si è affermato, infatti, da questa Corte che «In tema di contenzioso
tributario, l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’inesistenza di
operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e
di detraibilità della relativa imposta, ha l’onere di provare, anche
mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non
sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al
contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo
altrimenti indeducibili» (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 5 dicembre 2014,
n. 25775; Cass. sez. 5, 20 dicembre 2012, n. 23560), precisandosi,
altresì, che assumono specifico rilievo, quali elementi sintomatici della
mancata esecuzione della prestazione del fatturante, l’assenza della
minima dotazione personale o strumentale, l’immediatezza dei rapporti
(cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente),
ovvero ancora la conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività
economica e la non corrispondenza tra cedenti e società coinvolta
nell’operazione (si vedano, in proposito, più di recente, Cass. sez. 5, 15
dicembre 2017, n. 30148 e Cass. sez. 5, 20 gennaio 2016, n. 967).
4.1. Nella fattispecie in esame è mancata del tutto, da parte della
sentenza impugnata, una valutazione complessiva degli elementi
indiziari offerti dall’Ufficio, di contro ritenendosi esaustiva, ai fini della
ritenuta veridicità delle operazioni, la dimostrazione da parte della
Dixon della regolarità formale delle scritture o dei pagamenti (nel
senso che queste ultime costituiscano circostanze non concludenti per
Ric. 2016 n. 11862 sez. MT – ud. 05-04-2018
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dell’onere della prova.

dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti
indeducibili, tra le molte, cfr. tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 19 gennaio
2018, n. 1277; Cass. sez. 5, 9 settembre 2016, n. 17818; Cass. sez. 5, 24
settembre 2014, n. 20059; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass.
sez. 5, 14 dicembre 2012, n. 23074).

dell’affermazione della veridicità delle operazioni che sarebbero
direttamente intercorse tra Dixon e Eco. Rec. S.r.l. in ragione del fatto
che la prima, essendosi operato in regime di sospensione dell’imposta,
non avrebbe tratto alcun vantaggio finanziario, non avendo incamerato
l’IVA, si è ugualmente posta in contrasto con la giurisprudenza di
questa Corte secondo cui l’indagine in ordine alla sussistenza o meno
di un vantaggio fiscale in capo al cedente risulta del tutto ininfluente,
atteso che il mancato versamento dell’IVA all’Erario da parte del
cedente costituisce già di per sé valida ragione giustificativa del
recupero d’imposta (cfr. Cass. sez. 5, 10 febbraio 2016, n. 2630; Cass.
sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7672).
5. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al primo motivo,
rigettato il secondo e la sentenza impugnata cassata in relazione al
primo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della
Liguria in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ai succitati
principi di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di

P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, rigettato il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Ric. 2016 n. 11862 sez. MT – ud. 05-04-2018
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4.2. Da ultimo la sentenza impugnata, nel ritenere sufficiente ai fini

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

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