Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19659 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.07/08/2017),  n. 19659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20148-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

C.A. S.A.S. già C.A. S.N.C. DI G. E

L.C. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 726/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/07/2010 R.G.N. 1079/2008.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, ha accolto l’opposizione proposta dalla soc. C.A. a s. avverso la cartella esattoriale notificata su istanza dell’Inps per il recupero delle agevolazioni contributive connesse a contratti di formazione e lavoro. La Corte, richiamati i principi affermati dalla commissione Europea con decisione dell’11/5/1999 in base alla quale le agevolazioni connesse ai contratti di formazione e lavoro, ad eccezione dei casi specificamente da essa previsti, erano illegittime trattandosi di aiuti di stato, ha rilevato che nella fattispecie l’importo richiesto a titolo di illegittime agevolazioni ammontava ad Euro 36.977,97; che la commissione aveva ritenuto compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato che non superavano il cosiddetto “de minimis” e cioè il limite di Euro 100.000 su un periodo di tre anni e che nella fattispecie si rientrava in detto limite con la conseguenza della fondatezza dell’opposizione.

2. L’Inps ricorre in cassazione avverso la sentenza con due motivi. La soc. C.A. a.s.è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. con un primo motivo l’Inps denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello applicato la regola di diritto comunitario del “de minimis” senza che la stessa fosse stata invocata dalla società.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE; del regolamento CE numero 994 del 1998; dell’art. 2 del regolamento CE del 12 gennaio 2001 numero 69; della decisione della commissione dell’11 maggio 1999; della decisione della Corte di giustizia del 7 marzo 2002; dell’art. 2697 c.c., del D.L. 14 maggio 1994, art. 16 convertito in L. n. 451 del 1994; della L. n. 196 del 1997, art. 15; nonchè vizio di motivazione. Lamenta che la società ricorrente1per poter continuare a fruire delle agevolazioni contributive,doveva provare gli elementi individuati dal regolamento comunitario in tema di “de minimis”.

4. Va accolto il secondo motivo e rigettato il primo.

5. Quanto al primo motivo, questa Corte, proprio in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 13794/2016) ha riaffermato il consolidato principio secondo cui il rilievo d’ufficio di fattispecie impeditive, modificative o estintive del fatto costitutivo addotto dall’attore a fondamento della domanda costituisce la regola generale desumibile dall’art. 112 c.p.c., che trova la sua eccezione laddove la manifestazione della volontà della parte sia invece strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal processo, sempre che i medesimi siano stati tempestivamente allegati (Cass. S.U. n. 1099 del 1998), e, nella specie, l’INPS, nel ricorso in appello, ha allegato la circostanza in fatto che la Corte di merito ha considerato estintiva della sua pretesa e la possibilità del rilievo ufficioso si estende logicamente anche ai fatti sopravvenuti dotati di tale idoneità (cfr. in tal senso Cass. n. 421 del 2006).

6. Il secondo motivo è fondato e va accolto.Sulla applicazione delle norme in materia di aiuti di importanza minore vanno richiamate le argomentazioni già svolte nei precedenti di questa Corte (a partire da Cass. 20/5/2011 n 11228; Cass. n 6671/2012; Cass. n. 6158/2013; Cass. n. 15312/2016; Cass. n. 25269/2016).

In particolare si è affermato il principio di diritto che la regola “de minimis” costituisce un’eccezione alla generale disciplina degli aiuti di stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva degli aiuti di stato contenuta nel trattato CE deve considerarsi inapplicabile, ed ha chiarito. non soltanto che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo che come tale deve essere provato dal soggetto beneficiario (Cass. 6756/2012), ma soprattutto che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria “de minimis” su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato,sotto qualsiasi forma, e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve essere recuperata per l’intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l’aiuto sia stato erogato in epoca precedente al regolamento CE n. 69/2001.

7. Nella specie la Corte territoriale non si è attenuta a detti principi ritenendo di poter dare applicazione alla regola in questione sulla sola base dell’importo dei contributi oggetto della richiesta di restituzione, omettendo di condurre gli ulteriori accertamenti di cui sopra si è detto, per cui risulta evidente lo scostamento dal principio di diritto, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte e, pertanto, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione per un nuovo esame.

8. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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