Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19659 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25599-2015 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIOACCHINO

ROSSINI, 18, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO COLITTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO SABATINI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA in persona del

rettore pro tempore Prof. D.I.C. e del Direttore Generale

pro tempore Dott. DE.VE.FI., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERLUIGI TENAGLIA,

VALERIO SPEZIALE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;

udito l’Avvocato ALBERTO COLITTI;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Chieti condannò il N., già direttore generale dell'(OMISSIS), a restituire all’Università stessa una somma di danaro percepita in eccedenza rispetto al trattamento economico spettante per i rapporti intercorsi tra le parti. La sentenza è stata sostanzialmente confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila, la quale s’è limitata a ricalcolare la complessiva somma dovuta all’Università mediante detrazione di somma maggiore rispetto a quella considerata dal primo giudice.

Propone ricorso per cassazione il N. a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso l’Università. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione art. 2126 c.c.) censura il punto in cui la sentenza ha respinto la tesi del funzionario (secondo cui egli avrebbe avuto diritto a percepire la retribuzione pattuita benchè invalida), precisando che il diritto del lavoratore alla retribuzione non può superare i limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, attribuendo vantaggi economici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stipulazione di un contratto di lavoro valido ed efficace. Il ricorrente sostiene, invece, che l’annullamento o la nullità del contratto lascerebbe integre le prestazioni eseguite anche in ordine al corrispettivo versato.

Il secondo motivo (violazione artt. 2033 e 2126 c.c.) censura la sentenza nel punto in cui afferma l’inderogabilità dei limiti massimi di retribuzione stabiliti dal decreto interministeriale, emanato in attuazione della L. n. 370 del 1999, art. 8. Sostiene: che la sentenza ha ricostruito la retribuzione del direttore generale con riferimento alle norme del contratto collettivo che escludono l’applicazione, nelle materie disciplinate, di atti autoritativi, benchè nessun contratto collettivo sia applicabile al rapporto in questione; l’indebito oggettivo presuppone la mancanza di titolo giuridico nella prestazione e, dunque, la sua illiceità della causa, mentre, nella specie, il pagamento effettuato dall’Università trovava il suo titolo giuridico nei contratti stipulati tra le parti; dall’inefficacia di questi contratti (siccome non approvati) non deriva il diritto dell’Università al recupero di quanto pagato in forza degli stessi.

Il terzo motivo (violazione dei principi normativi dell’impiego pubblico in materia di trattamento economico e del D.I. 23 maggio 2001) sostiene che il giudice ha erroneamente attribuito al citato D.I. la vis sostitutiva rispetto al trattamento economico del contratto individuale, affatto assente nella normativa. Infatti – aggiunge – ove il contratto individuale non preveda un trattamento economico come dal menzionato DI manca la comminatoria di nullità del contratto; sicchè nessuna riconduzione ad “un rapporto di impiego regolare” (intendendosi con ciò la nullità dei contratti) è ravvisabile nel caso in esame, caratterizzato dalla sola mancata approvazione dei contratti di lavoro (producente la loro inefficacia), ferma restando la vincolatività tra le parti che li hanno interamente eseguiti.

Il quarto motivo (violazione art. 112 – omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) si rivolge verso quel punto della sentenza che, nel decidere sulla eccezione di erronea determinazione delle somme dovute al lordo piuttosto che al netto, l’ha giudicata tardiva (perchè non proposta in primo grado) ed infondata (perchè la quantificazione operata dal giudice di primo grado potrebbe essere al più errata in favore dell’appellante, posto che sottrae dall’importo totale delle somme effettivamente ricevute in più – e quindi dal netto – gli importi lordi previsti da DI, come confermato dai conteggi di cui al ricorso ed i compensi indicati al netto nei contratti intercorsi tra le parti). Il N. sostiene che in tal modo il giudice d’appello non avrebbe risposto al proprio motivo d’impugnazione che sosteneva che il datore di lavoro può chiedere soltanto quanto percepito dal prestatore di lavoro (ossia, il netto) per poi rivalersi con gli istituti pubblici quanto agli importi di loro pertinenza. Aggiunge che la tardività dell’eccezione non esclude l’obbligo del giudice di esaminare la questione, posto che l’Università aveva subordinatamente chiesto la condanna del dirigente alla restituzione di Euro 775.667,81 a titolo di contributi previdenziali del lavoratore ed imposte indebitamente accollate dallo stesso all’amministrazione d’appartenenza.

Il quinto motivo (violazione art. 1373 c.c.) concerne l’eccezione d’illegittimità della revoca o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, che il giudice ha ritenuto irrilevante, nella considerazione che nella specie si trattava d’inefficacia originaria dei rapporti di lavoro. Il ricorrente sostiene, invece, che si tratterebbe di recesso illegittimo, siccome adottato in pendenza della condizione costituita dall’approvazione dell’accordo negoziale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, in considerazione della loro intima connessione, sono tutti infondati.

I giudici del merito, ritenuto che il N. aveva di fatto esercitato le funzioni di direttore amministrativo (restando irrilevante la diversa denominazione statutaria di direttore generale), hanno, in estrema sintesi, accertato: che i contratti di lavoro intercorsi tra le parti erano inefficaci, siccome l’approvazione da parte del CDA dell’Università aveva preceduto e non seguito la loro approvazione, in violazione dell’art. 30 dello statuto universitario; che la retribuzione del direttore amministrativo era inderogabilmente regolata dalla L. n. 370 del 1999, art. 8 e dal D.I. 23 maggio 2001; trattandosi di inefficacia originaria dei contratti, restavano prive di pregio tutte le questioni legate alla revoca o al recesso anticipato dell’ultimo contratto stipulato.

Ciò premesso è privo di fondamento il primo motivo che, prospetta una lettura della disposizione di cui all’art. 2126 c.c., affatto eccentrica rispetto al contenuto della norma stessa ed all’interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale “un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorchè non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce la applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico “regolare” (tra le varie, cfr. Cass. n. 1639/12). E, nell’adottare questo riferimento giurisprudenziale, il giudice non ha affatto inteso far riferimento ad un eventuale contratto collettivo (del quale il ricorrente ribadisce l’inesistenza), bensì s’è riferito alla normativa che stabilisce l’inderogabilità di determinati limiti di spesa.

Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, siccome la sentenza basa l’inderogabilità del trattamento economico fissato dal D.I. in questione su una serie di ragioni che non sono neppure tutte impugnate dal ricorrente (cfr. pagg. 14 – 19 sentenza impugnata) e che non è necessario ripetere in questa sede. Quanto alla non riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 2033 c.c., la tesi del ricorrente non è neppure comprensibile, posto che l’inderogabilità stessa dei suddetti limiti comporta che tutto quanto pagato in eccesso costituisce indebito, che chi ha pagato ha diritto di ripetere.

Quanto al terzo motivo, anch’esso infondato, basta ribadire quanto affermato in relazione ai precedenti, ossia che il giudice ha fatto corretto riferimento alla normativa che impedisce il superamento di determinate soglie retributive, ne ha accertato l’inderogabilità ed ha, dunque, ritenuto indebita ogni corresponsione in eccesso, benchè stabilita in un contratto di lavoro individuale.

Il quarto motivo (che, come s’è visto, è svolto sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa pronunzia), del quale deve necessariamente rilevare la scarsa comprensibilità, è inammissibile in base alla mera considerazione che il giudice non ha affatto omesso la relativa pronunzia, bensì ha giudicato la questioni lì posta per un verso inammissibile e per un verso infondata.

Il quinto motivo è inammissibile, siccome introduce una questione nuova (il contratto di lavoro sarebbe stato valido ed efficace ma sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte del CDA) che non è stata mai dibattuta nei gradi di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 16.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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