Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19658 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19658 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 18420-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
PALMIERI ALBA;
– intimata –

Data pubblicazione: 27/08/2013

avverso la sentenza n. 192/07/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 10.5.2010, depositata il 18/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 18420 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 18420/11

Ricorrente: agenzia territorio
Intimata: Alba Palmieri

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 192/07/10, depositata il 18
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Alba Palmieri, relativa all’avviso di accertamento, concernente la
revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessata
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo contraddittorio con la parte. L’intimata non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che l’atto di impug

ione

non risulta notificato compiutamente all’intimata Palmieri, posto
che la notificante ha esperito la procedura di notificazione a
mezzo del servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ.,
ai fini della legittimità della medesima, e che ha omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato,
come anche verificato all’udienza odierna. Pertanto, poiché tale
adempimento, peraltro necessario in funzione della prova dell’av-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

venuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque,
della regolare instaurazione del contraddittorio, non risulta compiuto, il

è inevitabilmente colpito da inammissibilità

(Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008).
3. La suindicata questione è assorbente rispetto ai motivi ad-

4.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata
stessa.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.

dotti a sostegno del ricorso, di cui perciò l’esame è precluso.

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