Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19658 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19658 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 11724-2016 proposto da:
CHISARI TINDARA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANTONINO BRANCATELLI, GIANPAOLO
GALLO;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

COn tr017.COrrelite

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 4584/27/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di MESSINA, depositata il 03/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
La CTR della Sicilia — sezione staccata di Messina – con sentenza n.
4584/27/2015, depositata il 3 novembre 2015, non notificata, rigettò
l’appello principale proposto dalla signora Tindara Chisari, esercente
attività di commercio di carni, nei confronti derAgenzia delle Entrate
e accolse invece l’appello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la
sentenza della CTP di Messina, che aveva solo parzialmente accolto il
ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento
per IRPEF, addizionali IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2005,
originato da omessa dichiarazione per detto anno d’imposta e da
processo verbale di constatazione (di seguito p.v.c.) della Guardia di
Finanza.
Avverso là pronuncia della CIR la contribuente ha proposto ricorso
per cassazione affidato a tre motivi. L’Amministrazione finanziaria
resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata,
Ric. 2016 n. 11724 sez. MT – ud. 05-04-2018
-2-

NAPOLITANO.

qualificato l’accertamento in oggetto come accertamento parziale, ne
ha affermato la legittimità quanto alla determinazione in via induttiva
dei ricavi, ritenendo le risultanze del p.v.c. della Guardia di Finanza
contrastabili solo a mezzo di querela di falso.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa

n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la sentenza impugnata rilevato la
nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione dell’avviso di
accertamento.
3. Con il terzo motivo, infine, la contribuente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e 36 del
d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.,
rilevando come la pronuncia impugnata risulti di comprensione
pressoché impossibile quanto alla valutazione della prova della
fondatezza della pretesa impositiva, osservando, da un lato, come la
pronuncia stessa dia conto della mancata allegazione agli atti di causa
dello studio di settore sul quale l’accertamento induttivo è
essenzialmente basato e, dall’altro, come la CTR abbia invece
deliberatamente omesso di prendere in esame la perizia di parte
depositata dalla contribuente che, già in sede di accertamento con
adesione, era stata ritenuta dallo stesso Ufficio idonea a giustificare una
rivalutazione delle risultanze di prova emergenti dal p.v.c.
4.

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di

autosufficienza, sollevata dall’Amministrazione finanziaria, appare
fondata limitatamente al secondo motivo, non riportando il ricorso il
contenuto dell’atto impositivo e non consentendo quindi alla Corte di
essere posta in condizione di esercitare il sindacato richiesto (cfr. Cass.
sez. 5, ord. 28 giugno 2017, n. 16147; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n.
Ric. 2016 n. 11724 sez. MT – ud. 05-04-2018
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applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 42 del d.P.R.

9536; Cass. sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8132).
5. Il primo motivo è invece manifestamente fondato.
Anche a voler ritenere che il percorso argomentativo della CTR sia
idoneo a rivelare la ratio decidendi, essa risulta porsi oggettivamente in
contrasto con le norme richiamate in epigrafe, così come interpretate

Invero l’assunto della CTR è inficiato da gravi errori che non
consentono di verificare se del principio in tema di riparto dell’onere
della prova sia stata fatta corretta applicazione nella fattispecie in
esame dalla pronuncia impugnata.
5.1. Posto che non è controverso che l’accertamento in oggetto, di
natura induttiva, può essere legittimamente basato su presunzioni, pur
prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, in quanto
scaturito da mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, che
la contribuente ha ascritto a comportamento negligente del proprio
commercialista, la sentenza impugnata non dà conto, infatti, in alcun
modo di quali siano detti elementi presuntivi, ammettendo che non vi
è stata allegazione dello studio agli atti di causa e trincerandosi dietro
l’affermazione, nella sua valenza totale errata, secondo cui il
fondamento della pretesa impositiva è basato sulle risultanze del p.v.c.
della Guardia di Finanza, non superabili se non con querela di falso
(nel senso che l’efficacia privilegiata fidefaciente di detto documento ex
art. 2700 c.c. è limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da
lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere
senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale,
nonché quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale
ed alle dichiarazioni a lui rese, cfr. Cass. sez. 5, 24 novembre 2017, n.
28060; si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 3 luglio 2014, n. 15191;
Cass. sez. 5, 10 febbraio 2006, n. 2949).
Ric. 2016 n. 11724 sez. MT – ud. 05-04-2018
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dalla giurisprudenza di questa Corte in materia.

6.

Viceversa è infondato il terzo motivo, col quale la ricorrente

lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di dar conto alcuno
della perizia di parte prodotta dalla contribuente, atteso che alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 3 giugno
2013, n. 13902), non è censurabile in cassazione l’omesso esame di

difensivo, è priva di autonomo valore probatorio, essendo sufficiente,
sul piano motivazionale, che il giudice di appello enunci considerazioni
con essa incompatibili, senza necessità di specifica confutazione (cfr.,
tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 9 febbraio 2018, n. 3207; Cass. sez. 5, 18
gennaio 2017, n. 1121; Cass. sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16650; Cass. sez.
5, 11 febbraio 2002, n. 1902), la qual cosa si riscontra nella decisione
sottoposta al sindacato della Corte.
7. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo
motivo, dichiarato inammissibile il secondo e infondato il terzo, con
rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia — sezione staccata di
Messina — in diversa composizione, che provvederà anche in ordine
alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia — sezione staccata di
Messina – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

perizia stragiudiziale di parte, che, avendo natura di mero atto

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