Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19658 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.07/08/2017),  n. 19658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20128-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 175/2010 della CORTE DI APPELLO DI di VENEZIA,

depositata il 24/08/2010 R.G.N. 539/2007.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha condannato l’Inps, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento, in favore di P.B., della somma di Euro 1.859,59 a titolo di mensilità alla stessa non corrisposta dalla ditta fallita (OMISSIS) srl, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo;

2. l’Inps ricorre in cassazione con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. La P. è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5. Rileva che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, maturati sulla somma dovuta al lavoratore dall’Inps quale gestore del Fondo di garanzia a titolo di ultime tre mensilità, dovevano decorrere dalla data di presentazione all’Istituto della domanda amministrativa, nel caso di specie avvenuta il 7 marzo 2005, e non già dalla maturazione dei crediti relativi a dette mensilità, come affermato dalla Corte d’appello.

2. Il motivo è fondato.

L’art. 2, comma 5, citato stabilisce che “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”. Il tenore letterale della norma non lascia dubbi circa la necessità di riconoscere gli interessi e la rivalutazione a decorrere dalla domanda amministrativa.

Va, del resto, ricordato,come questa Corte ha precisato con orientamento ormai consolidato (cfr. da ultimo ord. n 12971/2014), che il diritto alla prestazione del Fondo nasce, non in forza del rapporto di lavoro, ma a seguito del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell’ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.

Ne consegue che non può trovare applicazione il principio, vigente nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, applicato dalla sentenza impugnata secondo cui gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla maturazione dei crediti.

Nella specie, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, ai sensi della L. n. 88 del 1989, artt. 25 e 46 oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l’apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione e da tale domanda decorrono interessi e rivalutazione come previsto dalla norma.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione.

Sussistono, tuttavia, i presupposti per la decisione nel merito riconoscendo il diritto agli interessi ed alla rivalutazione con decorrenza dalla domanda amministrativa,confermando per il resto la sentenza impugnata anche con riferimento alla disciplina delle spese processuali.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, dichiara che gli interessi e la rivalutazione sono dovuti a decorrere dalla domanda amministrativa; conferma per il resto l’impugnata sentenza e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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