Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19658 del 03/10/2016

Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9087/2013 proposto da:

INA ASSITALIA SPA, (OMISSIS) a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALE BUSINESS SOLUTIONS SCPA in persona di

H.R.M. e C.F. quali procuratori speciali,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Funzionario Procuratore

Dott. R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

M.A., M.G., D.S.F., quest’ultimi due in

proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore

M.L., M.K., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato TULLIA

TORRESI, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.P., CST CENTRO SERVIZI TORO SPA, P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6406/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GIULIO TORRESI;

udito l’Avvocato FILIPPO CORBO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rideterminato il danno spettante ad M.A. (vittima di sinistro stradale) ed ai suoi congiunti, la Corte d’appello di Roma, per quanto ancora interessa, ha respinto il motivo di gravame con il quale l’INA Assitalia (quale impresa designata) aveva dedotto la violazione del limite del massimale. In particolare, il giudice ha spiegato: che la società s’era limitata a richiamare genericamente “i limiti dei massimali di legge indicati nell’art. 128, per i veicoli o natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno”; non aveva indicato il limite del massimale all’epoca vigente, in base al DM periodicamente emesso, nè aveva operato alcuna distinzione tra il massimale catastrofale e quello relativo a persona danneggiata; che per “persona danneggiata” deve intendersi ciascuno degli stretti congiunti che abbia direttamente subito un danno in conseguenza dell’invalidità che ha colpito il soggetto immediatamente pregiudicato; che la compagnia non aveva neppure puntualmente dedotto il superamento del limite catastrofale di legge.

Propone ricorso per cassazione Ina Assitalia attraverso un solo motivo. Rispondono con controricorso i M. e la D.S., nonchè la Milano Ass.ni spa. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, nel lamentare la violazione di legge, si richiama a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui i decreti con i quali vengono modificati i limiti ai massimali indicati nella tabella A) allegata alla L. n. 990 del 1969, richiamata dall’art. 21 della Legge stessa, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, dunque, sono conoscibili d’ufficio dal giudice, senza necessità che siano provati dalla parte interessata.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già spiegato (cfr. in particolare Cass. n. 11552/13) che nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice in bonis la sussistenza e l’entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicchè è l’assicuratore stesso che ha l’onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all’epoca del sinistro (cfr. Cass. n. 10811/2011), nella fattispecie disciplinata dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, invece, per volontà di legge, limitato (Cass. n. 27566/2011, in motivazione; n. 21057/2009, in motivazione; n. 9243/07, in motivazione; n. 4016/06; n. 2991/01). Inoltre, i decreti ministeriali con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella “A”, richiamata dall’art. 21 della Legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. nn. 4016/2006, cit.; 10479/2004; 3807/2004; 4485/2003; 2991/2001, che inducono a ritenere superato il precedente divergente orientamento di cui a Cass. nn. 10765 e 6933/1999).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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