Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19657 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n.

8, presso l’avv. Villani Ludovico, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Paola Cuffini, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 25/27/08, depositata il 12 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Villani per il controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sorrentino Federico, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione

ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 25/27/08, depositata il 12 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la sentenza di primo grado che, in relazione ad avviso di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA emesso nei confronti di C.L. per l’anno 1999, aveva ridotto la percentuale di ricarico, determinata dall’Ufficio nella misura del 22%, allo 0%.

Il giudice a quo ha ritenuto che l’Ufficio, nel determinare la detta percentuale di redditività – pari a quella risultante dall’ultima dichiarazione relativa al 1992 – in modo costante per tutti gli anni oggetto di accertamento (1995/2000), non ha tenuto conto, in concreto, di una, invero, progressiva e provata contrazione dei ricavi che ha determinato inesorabilmente la chiusura della ditta con l’attivazione di esecuzioni immobiliari a carico del C., laddove il giudice di primo grado, esaminando la contabilità, dalla quale risulta che la ditta dal 1995 ha conseguito non un reddito ma una perdita, ha correttamente individuato quella che era la redditività media da applicare per l’anno in questione e per gli anni successivi utilizzando anche criteri di buon senso senza provocare alcun danno all’erario, diversificando e graduando una percentuale di redditività proporzionata e relazionata alla contrazione dei ricavi.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo di ricorso, è denunciata l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, deducendo che occorreva precisare in virtù di quali elementi di fatto le percentuali di ricarico potessero variare dal 18% allo 0% tra il 1995 e il 2000, e in particolare quale collegamento concreto tale (asserita) variazione si ponesse rispetto all’andamento dei ricavi sintetizzato nella tabella compilata dalla CTP”; la CTR avrebbe inoltre dovuto precisare perchè, per lo specifico anno in contestazione, risultasse corretta la percentuale individuata dal primo giudice.

Il ricorso è manifestamente infondato, poichè la motivazione della sentenza, sopra sinteticamente riportata nei passaggi essenziali, si rivela congrua ed esauriente, essendo chiaramente illustrato il criterio, che non appare affetto da vizi logici, che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, aggiungendo, in considerazione delle argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre tale vizio non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le ultime, Cass. nn. 27162 del 2009, 6288 del 2011);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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