Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19657 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19657 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 11612-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RIZZI JEAN POL;
– intimato avverso la sentenza n. 129/5/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA, depositata il
10/04/2015;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett, e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
Con sentenza n. 129/5/2015, depositata il 9 marzo 2015, non
notificata, la CTR delle Marche accolse l’appello proposto dal sig. Jean
Pol Rizzi nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate avverso la sentenza di
primo grado della CTP di Ancona, che aveva rigettato il ricorso del
contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed
IRAP relativamente all’anno d’imposta 2001.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 62 bis e 62 sexies del d.l. n. 331/1993, convertito,
con modificazioni, dalla 1. n. 427/1993, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n.
600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in
cui ha annullato per carenza di motivazione l’atto impositivo,
ritenendo che in esso fossero state disattese senza alcuna motivazione
le argomentazioni svolte dal contribuente in sede di contraddittorio
anticipato non riferite all’entità dei beni strumentali.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale, per
quanto qui rileva, «La procedura di accertamento tributario
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di
settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è ‘l ex lege” determinata dallo
scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé
considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica

attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il
contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di
contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze
concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione
reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le
allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo
indicando le ragioni del suo convincimento» (cfr., tra le molte, nel
solco delle pronunce delle Sezioni Unite indicate nella pronuncia
impugnata, Cass. sez. 5, 20 settembre 2017, n. 21754; Cass. sez. 5, 6
agosto 2014, n. 17646; Cass. sez. 5, 15 maggio 2013, n. 11633).
1.2. Nel caso di specie, in ossequio al principio di autosufficienza,
l’Amministrazione ricorrente ha trascritto il contenuto dell’avviso di
accertamento impugnato, da cui si rileva che i maggiori ricavi
contestati al contribuente non sono frutto della sola applicazione dello
studio di settore di riferimento, ma hanno tenuto conto, in larga parte
riconoscendone la fondatezza, delle giustificazioni addotte in sede di
contraddittorio endoprocedimentale.
Il fatto che ciò sia avvenuto in misura prevalente in relazione alla
rideterminazione del valore dei beni strumentali non significa che
l’accertamento sia privo di motivazione in punto di riferibilità del cluster
individuato all’attività di fotoincisione in concreto svolta dal ricorrente,
essendo dato atto nell’avviso di accertamento della “rimodulazione”
dello studio di settore all’attività in concreto svolta dal contribuente
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della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da

sulla base anche di verifica in loco (dunque, tra l’altro, anche in
relazione alla superficie dei locali destinati all’esercizio, che a giudizio
del contribuente, rendevano inapplicabile lo studio applicato
dall’Amministrazione all’attività da lui svolta).
Nel disporre l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato per

un’indebita commistione del profilo motivazionale con quello
propriamente di merito inerente al fondamento della pretesa
impositiva.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, nel dar conto specificamente delle
ragioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, in buona
parte peraltro accogliendole, ha soddisfatto, invero, il requisito
motivazionale alla stregua dei principi sopra richiamati espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte in materia, in relazione all’art. 42,
comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto all’enunciazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti a base dell’atto
impositivo, essendo attinente il resto al merito della pretesa impositiva,
dove al contribuente, senza vincolo alcuno in relazione alle difese
espletate in fase amministrativa, anche a mezzo di presunzioni, spetta
di provare le circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal
modello normale al quale gli studi fanno riferimento, mentre incombe
comunque all’Amministrazione dimostrare l’applicabilità dello standard
prescelto, così come nella fattispecie in esame “rimodulato”, all’attività
in concreto svolta dal contribuente oggetto di accertamento (cfr. Cass.
sz. 5, 12 aprile 2017, n. 9484; Cass. sez. 5, 13 luglio 2016, n. 14288;
Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3415).
2. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, ciò
comportando l’assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo
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carenza di motivazione la pronuncia impugnata è incorsa pertanto in

motivo di ricorso, con rinvio per nuovo esame alla Commissione
tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, che,
nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche
in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa
composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

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