Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19657 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14174-2018 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

ISSAM EL DIB, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA

1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO MASSART;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1110/2017, accogliendo l’appello di Issam El Dib, ha affermato che tra lo stesso appellante e il sig. F.A. non era intercorso il rapporto di lavoro subordinato di cui al verbale di accertamento congiunto DTL ed INAIL ivi indicato essendo il rapporto da qualificarsi come autonomo.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inail con due motivi cui si è opposto l’intimato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. – con il primo motivo l’Inail lamenta la violazione e l’errata applicazione degli artt. 2094,2222 e 2627 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; mancata applicazione e considerazione del D.Lgs. n. 81 del 2008 (art. 26 e ss.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la decisione resa dalla Corte d’appello era stata superficiale, scarsamente approfondita, con una motivazione carente fino a potersi definire meramente apparente o contraddittoria; con errata applicazione dei criteri generali ed astratti sintomatici dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, anche complementari e sussidiari individuati dalla giurisprudenza consolidata; avendo omesso la Corte fiorentina di accertare l’esistenza dei requisiti per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato presenti in gran numero ed evidenziati nella sentenza di primo grado, circoscrivendo la valutazione solo ad alcune circostanze limitate e non rilevanti; inoltre la Corte territoriale non aveva correttamente valorizzato da una parte la peculiarità delle mansioni svolte dal lavoratore del tutto elementari; e dall’altra la contraddittorietà delle dichiarazioni dell’appellante; ed aveva pure invertito il principio dell’onere della prova.

2. – Con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, posto che nel caso di specie il vizio della motivazione integra gli estremi della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il giudice d’appello con una decisione troppo superficiale, probabilmente frutto di scarsa ponderazione, aveva valutato il rapporto di lavoro esistente tra le parti di tipo autonomo e non subordinato.

3. – Preliminarmente va osservato che non sussistono gli estremi della rimessione alla pubblica udienza, nè quelli della congiunta trattazione con altro ricorso vertente tra parti diverse su diversa fattispecie; talchè la richiesta avanzata in tal senso nella memoria dall’INAIL non può essere accolta.

4. – Ai fini della corretta decisone del ricorso deve premettersi, piuttosto, che quello di Cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affetinazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la generica e complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

5. – Ciò posto, va rilevato che a fondamento della decisione in esame -circa il fatto che F.A. fosse un piccolo artigiano che svolgeva lavori in conto proprio e non un lavoratore subordinato dell’intimato la Corte d’appello, come risulta dalla stessa sentenza, ha utilizzato la testimonianza resa dal titolare di un’impresa edile individuale il quale aveva riferito che F. fosse un artigiano che parlava direttamente col padrone dell’appartamento per cui tutti lavoravano e che aveva i suoi attrezzi, la scala ed altro con i quali arrivava la mattina; ha richiamato l’esistenza di una fattura rilasciata da F. che attesta, per quanto isolata, la natura autonoma della collaborazione; ha evidenziato il fatto che nessuno dei testimoni abbia riferito circa l’esercizio di un potere direttivo esercitato da Issam El Dib sullo stesso F.; ed infine ha valorizzato la dichiarazione di un testimone (un artigiano edile che si occupava di prelevare scarti di ferro) che ha riferito di essere stato chiamato direttamente dal F. in tre distinte occasioni per intervenire in alcuni cantieri edili.

6. – Sulla scorta di tali elementi – che non confermano la prova degli elementi canonici, costitutivi della subordinazione di cui all’art. 2094 c.c., rappresentati dall’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare – la Corte ha escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. E quella presa appare perciò una decisione congrua che rientra nei poteri del giudice di merito e che non viola alcuna norma di legge in ordine alla qualificazione ed alla sussunzione del fatto accertato, atteso che gli elementi evidenziati configurano indici sintomatici della carenza della subordinazione e confermano l’assenza della doppia alienità (di organizzazione e di risultato) tipica del lavoro dipendente attraverso cui la persona si mette a disposizione del datore per essere assoggettato al suo potere direttivo, di controllo e disciplinare.

7. – Deve ritenersi perciò che la decisione cui è prevenuta la Corte territoriale rappresenti una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio, e si sottragga quindi alle censure articolate nel ricorso con le quali, anzitutto, sotto le mentite spoglie di violazioni di legge, la parte ricorrente si limita a richiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. (Cass. n. 8758/2017).

8. – Non sussiste la denunciata carenza di motivazione, perchè l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni motive idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno di ogni punto qualificante della decisione. D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).

9. – Per contro è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

10. – E tale parametro valutativo si applica anche in relazione agli indici sintomatici della subordinazione talchè non appare rilevante la censura secondo cui la Corte avrebbe privilegiato alcuni indici a scapito di altri di opposto tenore (il cui rilievo da parte dell’INAIL non obbedisce neppure al precetto dell’autosufficienza del ricorso e non è comunque assorbente sul piano logico, in relazione all’elemento della decisività ex art. 360 c.p.c., n. 5); tutto ciò rappresentando null’altro che l’esercizio di un tipico potere di valutazione della prova e di ricostruzione della fattispecie che rientra nei tipici poterei discrezionali del giudice del merito effettuare tanto in ordine agli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, tanto in relazione ai requisiti sintomatici del medesimo rapporto.

11. – Pure infondata è infine la censura relativa all’onere della prova posto che la Corte territoriale non ha invertito l’onere della prova, ma al contrario ha affermato che le prove acquisite in giudizio non comprovassero l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato posto dall’INAIL alla base della propria pretesa.

12. – In conclusione il ricorso dell’INAIL va rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali. Deve darsi atto, inoltre, che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 3700, di cui Euro 3500 per spese processuali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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