Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19657 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1106/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F. (OMISSIS)), presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.S., C.F. (OMISSIS), res. (OMISSIS), rapp.ta e difesa,

giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti

Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia del

Foro di Roma, elett. dom.ta presso il loro studio in Roma, Via della

Scrofa n. 57;

– Controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche, n. 308/01/2010 depositata l’11 novembre 2010, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2019 dal Consigliere Luigi Nocella.

 

Fatto

RITENUTO

che:

R.S. impugnava innanzi alla CTP di Pesaro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificatole l’11.02.2008 dall’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), con il quale questa chiedeva il pagamento di IRPEF relativa all’anno 2004.

L’adita CTP con sentenza n. 39/04/2008 accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso impugnato; la CTR delle Marche, con la sentenza oggetto dell’odierno giudizio, ha respinto l’appello principale dell’Agenzia e quello incidentale della R., integralmente confermando la sentenza appellata.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, asseritamente non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 5.01.2012, articolando due motivi di censura.

La R. ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale fondato su unico motivo.

Con memoria del 31 ottobre 2019 la medesima controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione della lite fiscale.

Nell’udienza camerale del 27 novembre 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Luigi Nocella, la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente incidentale lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame del motivo di appello concernente la pretesa violazione del divieto di doppia presunzione.

Con istanza del 2 luglio 2018 la controricorrente, come rappresentata in giudizio, ha chiesto sospensione del giudizio, deducendo essersi avvalsa “delle disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, …..” e di aver altresì effettuato il pagamento della prima rata di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, come provato dalla quietanza di pagamento del (OMISSIS).

Dopo aver ottenuto la sospensione del giudizio giusta ordinanza del 16.10.2018, la controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della lite, richiamando documentazione dell’avvenuto pagamento e dell’avvenuta presentazione della relativa domanda all’Agenzia delle Entrate ed evidenziando di non aver mai ricevuto dall’Agenzia notifica di un provvedimento di diniego della definizione.

Pur non avendo l’Agenzia dato espressamente atto dell’avvenuto esame ed accoglimento dell’istanza di condono, concorrono tutti i presupposti richiesti dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96 del 2017, secondo il quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2018 dalla parte che ne ha interesse”. Pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per definizione della lite tributaria prevista dalla norma invocata, non risultando presentata a tutt’oggi, ben oltre il 31.12.2018, istanza di trattazione del processo da parte dell’Agenzia ricorrente.

L’ormai risalente consapevolezza da parte dell’Agenzia dell’avvenuta definizione agevolata è motivo idoneo a giustificare, in difetto di difforme richiesta, l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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