Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19657 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.07/08/2017),  n. 19657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20089-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.E. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FIORONI INGEGNERIA S.P.A. in amministrazione straordinaria;

– intimata –

avverso la sentenza n. 202/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/03/2011 R.G.N. 346/2008.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda dell’Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, di insinuazione al passivo della soc. Fioroni Ingegneria in amministrazione straordinaria, in surroga al credito dei lavoratori, per la parte costituita dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria, corrisposta dall’Istituto fino all’effettivo soddisfo per un importo complessivo di Euro 2.737,40.

Secondo la Corte l’Istituto era tenuto, nei confronti dei lavoratori, a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al pagamento effettivo; il Fondo subentrava nella stessa posizione dei lavoratori non potendo rivendicare nei confronti del Fallimento diritti maggiori di quelli riconosciuti ai lavoratori, rispetto ai quali agiva in surroga; nei confronti del Fallimento i lavoratori potevano insinuarsi nello stato passivo per la rivalutazione monetaria maturata solo fino alla data di esecuzione dello stato passivo, con la conseguenza che erano applicabili al Fondo le medesime limitazioni previste dalla legge fallimentare per il pagamento degli accessori nei confronti dei lavoratori.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. l’Inps ricorre in cassazione denunciando, con un primo motivo violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 7 e 8; degli artt. 54,55 e 59 della legge fallimentare rilevando che non vi era alcuna limitazione in ordine all’ammontare e alla decorrenza degli accessori di legge. Deduce che il Fondo, una volta pagato al lavoratore il trattamento di fine rapporto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e fino al soddisfo, non si surrogava nell’originaria obbligazione retributiva del datore di lavoro, ma diveniva titolare di una distinta e diversa obbligazione di natura previdenziale, con la conseguenza che tale credito del fondo di garanzia doveva essere ammesso al passivo della procedura nella sua misura integrale, senza le limitazioni previste dagli artt. 54,55,59 della legge fallimentare.

2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato il principio, cui questo Collegio intende dare continuità (cfr., Cass. n. 25168 del 14/12/2015), secondo cui la surroga del Fondo di Garanzia, gestito dall’Inps, L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 7, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., consente al medesimo Fondo di insinuarsi al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, anche a seguito di favorevole esito di opposizione allo stato passivo, nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati fino alla vendita nonchè la rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo, con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente. Nello stesso senso anche le pronunce n. 26294/2013 e 16447/2011.

3. Il ricorso va pertanto rigettato; nulla spese non avendo l’Amministrazione straordinaria svolto attività difensiva nel presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso, nulla spese.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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