Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19657 del 03/10/2016

Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8828/2013 proposto da:

ITALKALI SPA, (OMISSIS), in persona del suo Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore M.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo

studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO SALVATORE INFANTINO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 421/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FRANCESCO SANGERMANO per delega;

udito l’Avvocato CARLO CESTER;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il B., per sè e per il figlio minore S., propose domanda risarcitoria per i danni subiti a seguito della morte, in occasione di sinistro stradale, della propria moglie (e madre del figlio S.) V.E.. Il Tribunale di Padova accolse la domanda in danno della proprietaria del veicolo investitore (la ITALKALI spa) e del conducente ( T.G.).

Per quanto ancora interessa, la Corte di Venezia ha accolto l’appello principale dei congiunti della vittima ed ha incrementato la posta risarcitoria per danno non patrimoniale parentale. Ha, altresì, respinto l’appello incidentale della società menzionata, la quale propone ora ricorso per cassazione attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso i B.. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) – il quale sostiene che la domanda di danno esistenziale (che è stata intesa dal giudice d’appello rientrare nella categoria del danno cd. parentale) sarebbe stata nuova e come tale inammissibile nel giudizio d’appello – è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che la ricorrente, omettendo di specificamente indicare quale sia stato il tenore della difesa di controparte, non pone la Corte in condizione di delibare la censura. Va, altresì, posto in evidenza che, nella specie, il giudice del merito ha esercitato il suo potere di interpretazione della domanda, nel senso che gli attori, nell’evocare la figura del danno esistenziale, avevano inteso riferirsi a “quel particolare profilo della subita incisione nella propria sfera areddituale, costituita dal danno da perdita del rapporto parentale” (pag. 4 della sentenza impugnata).

Il secondo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) sostiene che la sentenza dovrebbe essere annullata sotto il profilo della carenza di elementi per la determinazione del risarcimento del danno morale. Anche questo motivo è inammissibile per assoluta genericità. Nella specie, il giudice ha liquidato il danno in questione in via equitativa, tenendo conto di una serie di elementi (che in questa sede non è neppure necessario riportare) esposti alle pagg. 8 e 9 della sentenza.

Il terzo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) è altrettanto inammissibile, siccome ripropone le medesime questioni già poste nei precedenti motivi.

Il quarto motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) sostiene che il giudice avrebbe liquidato in via equitativa una somma risarcitoria maggiore rispetto a quella richiesta dagli attori nell’atto introduttivo del giudizio. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, siccome la ricorrente omette di indicare specificamente gli atti dai quali sarebbe desumibile la suddetta circostanza. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 14.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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