Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19656 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19656 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 21478-2012 proposto da:
CIMMINO CONCETTA CMMCCT40T48F839Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso la dott.ssa BEI
ANNA (Studio Commercialista ROSATI), rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSARA FILIPPO, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

OCIa

Data pubblicazione: 27/08/2013

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

controficorrente

avverso la sentenza n. 308/15/2011 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 21478 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 4.7.2011, depositata il 13/09/2011;

Svolgimento del processo
1. Gli atti del giudizio di legittimità.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 10.07.2013, in cui il PG ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
2. La motivazione della sentenza impugnata.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento, atteso che doveva farsi applicazione del consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione dell’avviso è rispettato quanto
l’atto vale a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale
successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di
difesa, sicchè è necessario e sufficiente che l’avviso indichi il maggior valore
accertato, con riserva alla fase contenziosa dell’onere dell’Ufficio di provare gli
elementi di fatto giustificativi della propria pretesa. D’altronde, nel corso della
discussione l’Agenzia aveva ampiamente giustificato quali sono i dati tipici del
fabbricato in oggetto e quali sono quelli degli immobili presenti nella medesima zona
e valorizzati per comparazione.
4. 11 ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo e si conclude – previa
indicazione del valore indeterminabile della lite- con la richiesta che sia cassata la
sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di
lite.
Motivi della decisione
5. Il motivo d’impugnazione.
Con il motivo di ricorso (centrato —oltre al resto- sulla violazione dell’ad.7 della
legge n.212/2000) la parte ricorrente censura la decisione per avere erroneamente
omesso di considerare che l’atto di accertamento non era validamente motivato, non
essendosi dato conto delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi
la rendita catastale dell’immobile è stata variata.

E’ stato notificato all’Agenzia del Territorio un ricorso di Cimmino Concetta per la
cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia
medesima contro la sentenza n.270/30/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il
ricorso proposto dalla parte contribuente avverso avviso di riclassamento di una unità
immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.

Nel caso di specie, come risulta dalla impugnata sentenza, l’avviso dell’Agenzia del
Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla
“verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi
classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche”; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla
base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile
1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto
previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali
degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione appare comunque insufficiente a sorreggere adeguatamente il
provvedimento di modifica del classamento.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,

Il ricorso merita di essere accolto.

appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata sia meritevole di
cassazione.
Le spese di lite possono essere comunque improntate alla compensazione, alla luce
della peculiare materia controversa, che ha trovato regolazione solo attraverso le
pronunce di questa Corte.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e —decidendo nel meritoannulla l’avviso di classamento qui impugnato. Dispone l’integrale compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
Co deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2
re

P.Q.M.

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