Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19656 del 24/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 19656 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 24/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 8353-2016 proposto da:
SOCIETA’ TURISTICA LA PERLA S.R.L., già s.a.s., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio
dell’avvocato JACOPO DI GIOVANNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE TATA;

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ricorrente

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO MIGNOSA;

contro
SOCIETA’ TURISTICA LA PERLA S.R.L., già s.a.s., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio
dell’avvocato JACOPO DI GIOVANNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE TATA;

controricorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 1442/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 21/09/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale ed assorbito l’incidentale;
uditi gli avvocati Itala Mannias per delega dell’avvocato Giuseppe
Tata e Domenico Mignosa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/9/2015 la Corte d’Appello di Catania, in
parziale accoglimento del gravame interposto dal Comune di Priolo
Gargallo e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib.
Siracusa 7/10/2009, ha ridotto l’ammontare a carico del medesimo e
a favore dell’originaria attrice Società Turistica La Perla di Calanni
Rindini Donna s.a.s. liquidato dal giudice di prime cure a titolo di

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– con troricorrente e ricorrente incidentale –

risarcimento dei danni subiti in conseguenza di 4 episodi di
allagamento dei locali della struttura alberghiera Hotel Le Palme sita
in Priolo Gargallo, avvenuti il 28/8/2002, il 14/9/2002, il 1°/8/2003 e
il 17/9/2003 a causa della realizzazione di un nuovo tratto stradale
denominato prolungamento della via Fabrizi, privo dei necessari

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Società
Turistica La Perla s.r.l. (già Società Turistica La Perla di Calanni
Rindini Donna s.a.s.) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad
unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Priolo Gargallo, che ha
spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di 5 motivi,
cui resiste con controricorso la Società Turistica La Perla s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione» su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente operato
«una riduzione notevole degli importi riconosciuti alla odierna
ricorrente» senza invero attribuire rilevanza alcuna «alle
risultanze delle ATP versate in atti in seno alle quali era già stato
calcolato il perduto guadagno per la mancata utilizzazione delle
camere del piano seminterrato specificamente individuate».
Lamenta che la corte di merito ha rigettato la domanda di
risarcimento del danno da lucro cessante costituito dal c.d. fermo
camera ( e cioè l’inutilizzabilità di alcune camere poste nel piano
seminterrato ) per ravvisata «assenza di concreti riscontri probatori
in ordine al rifiuto di prenotazioni per l’insufficienza delle restanti
camere della struttura alberghiera», laddove «nella relazione del
CTU espressamente si legge: “Dalle fatture emesse … si evince che
tour operator come “La Duca Viaggi s.r.l.” con sede a Catania

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canali di raccolta e di smaltimento delle acque piovane.

prenotavano per n. 78 ospiti», e che i danni si sono «ripercossi
nei 2 anni successivi ( 2004/2005 )», come «ampiamente
documentato da fax inviati dall’Hotel Le Palme ai vari tour operator
(“Travel Sicily”, “Uzeda” “Siris Viaggi”) in cui si comunicava loro la
impossibilità di soddisfare le precedenti richieste di prenotazione, in

da loro richiesto a dal vistoso calo del volume d’affari desumibile dalle
dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate».
Lamenta che le «risultanze processuali non esaminate
avrebbero invalidato … con certezza l’efficacia probatoria delle altre
risultanze sulle quali il convincimento è fondato».
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente inammissibilmente prospetta doglianze di vizi di
motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione
dell’art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n.
8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, che si sostanziano nel
mero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia
stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto
inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come
nella specie l’omesso e a fortiori l’erroneo esame di determinati
elementi probatori [ in particolare la C.T.U., i «fax inviati dall’Hotel
Le Palme ai vari

tour operator (“Travel Sicily”, “Uzeda” “Siris

Viaggi”)», le «ATP versate in atti» ] ( cfr. Cass., Sez. Un.,
7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312;
Cass., 1°/12/2017, n. 28907 ).
Senza sottacersi che là dove fa riferimento all’espletata C.T.U. e
ai «fax inviati dall’Hotel Le Palme ai vari tour operator ( “Travel
Sicily”, “Uzeda” “Siris Viaggi” )» la ricorrente invero omette di
osservare il requisito a pena di inammissibilità richiesto ex art. 366,
10 co. n. 6, c.p.c., limitandosi a meramente richiamare tale atti,
senza debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli

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quanto la disponibilità delle camere era inferiore al numero minimo

nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali
indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di 5
Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo,

collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano
stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio
di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n.
15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012,
n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo
il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016,
n. 7701 ).
A tale stregua non formula la censura in modo da renderla
chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso, non ponendo
questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006,

n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659;
Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle
deduzioni contenute nel medesimo, ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158;
Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass.,
21/8/1997, n. 7851 ).
All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del
ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato
( dovendo in ogni caso ribadirsi che le domande volte a conseguire la
condanna della P.A. al risarcimento dei danni sono devolute alla
cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche solo se i danni
sono direttamente dipendenti dall’esecuzione, manutenzione e

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Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta

funzionamento di un’opera idraulica della P.A., rientrando viceversa
nella competenza del giudice ordinario la controversia avente -come
nella specie- ad oggetto i danni derivanti da infiltrazioni di liquami
della rete fognaria, che non può qualificarsi come opera idraulica,
anche allorché nelle fognature siano convogliate le acque piovane: v.

Sez. Un., 20/3/2008, n. 7442; Cass., 11/1/2012, n. 172 ).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed
accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.

Roma, 5/12/2017

Cass., 9/2/2000, n. 1451. V. altresì Cass., 6/2/2007, n. 2566; Cass.,

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