Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19656 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10557-2018 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,

presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BERETTA;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCESCO GARATTONI, ADRIANO

DEL BIANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 821/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

con la sentenza n. 821/2018, la Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello proposto da S.G. contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto e la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) alla liquidazione della pensione di anzianità, maturata a decorrere dal 1 aprile 2004, nel rispetto del principio integrale del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, senza tener conto di quanto stabilito dalla CNPR con le delib. di modifica regolamentare del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del 25 giugno 2011 in quanto illegittime rispetto al caso di specie; in particolare il ricorrente aveva lamentato che in forza della delib. del 22 giugno 2002 la controparte aveva applicato a tutti i versamenti anche il coefficiente di neutralizzazione pari al 7,3%.

A fondamento della pronuncia, la Corte, per quanto ancora di interesse, richiamava, anche in relazione alla questione dell’applicabilità del coefficiente di neutralizzazione, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in seguito ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18136/2015 e n. 17742/2015), mediante i quali era stato affermato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1,comma 488; sosteneva in particolare, che detto orientamento dovesse valere anche in relazione al coefficiente di neutralizzazione introdotto con il nuovo regolamento della cassa dall’1/1/2004.

Avverso detta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha proposto ricorso articolato su tre motivi; S.G. ha resistito con controricorso; la CNPR ha depositato memoria.

E’ stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – con il primo motivo di ricorso la Cassa denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 4) nella parte in cui aveva pronunciato extra o ultra petita sul cosiddetto coefficiente di neutralizzazione applicato al trattamento pensionistico del ragionier S. il quale per contro non aveva proposto alcuna domanda in ordine all’asserita illegittimità o comunque in ordine alla pretesa disapplicazione del coefficiente di neutralizzazione;

2. – col secondo motivo di ricorso la cassa deduce, per il caso in cui il precedente motivo di ricorso fosse stato ritenuto inammissibile, l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 112 e 414 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per aver illegittimamente ritenuto di aver decidere anche sulla legittimità del coefficiente di neutralizzazione applicato al trattamento pensionistico del ragionier S.;

3. – col terzo motivo di ricorso la cassa sostiene l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione al cosiddetto coefficiente di neutralizzazione (art. 360 c.p.c., n. 3) posto che la Corte d’Appello nel ritenere l’illegittimità delle delibere adottate dalla Cassa in violazione del principio del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ha falsamente applicato tale disposizione normativa anche con riferimento al coefficiente di neutralizzazione legittimamente applicato, invece, alla posizione del ragionier S.;

4. – Il terzo motivo di ricorso è fondato alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale che si è affermato e consolidato all’interno di questa Corte di legittimità. Con la sentenza n. 23597 del 28/09/2018 è stato infatti chiarito che in materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, l’applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione sull’anzianità maturata dopo la delib. della Cassa del 7 giugno 2003 non viola il principio del “pro rata” garantito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, costituendo, invece, una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell’assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l’iscrizione nell’albo e di proseguire l’attività professionale. La successiva sentenza n. 28253 del 06/11/2018, si è data carico di superare tutte le obiezioni sollevate dall’orientamento contrastante con quello sopra indicato ed ha pure chiarito che la stessa previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell’età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del “pro rata”, quale sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 296 del 2006, art. 1,comma 763), ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.

5. – Il ricorso va quindi accolto in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata che non si è attenuta ai prefati principi deve essere quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale, fermo ogni altro criterio di calcolo già applicato nei pregressi gradi di merito nel calcolare la pensione del ricorrente, si atterrà al principio per cui “la previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (c.d. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell’età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di Previdenza, non è soggetta al principio del pro rata quale sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) ed è legittima, risultando tale coe utente introdotto con modalità non irragionevoli nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione”;

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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