Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19656 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28795/2012 R.G. proposto da:

F.P., (C.F. (OMISSIS)), in proprio, nonchè

rappresentato e difeso dall’Avv. PIETRO PATERNO’ RADDUSA,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. PIETRO PATERNO’

RADDUSA, in Roma, Via Monte Santo n. 25;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Presidente della CTR della Sicilia in data 8

novembre 2012, n. 24-2020-00.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente, come risulta dagli atti, ha chiesto in data 7 dicembre 2011 alla CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, la liquidazione delle proprie competenze per l’assistenza di O.P. nel giudizio di appello avverso la sentenza della CTP di Catania, del valore di Euro 971.808,42, conclusosi con sentenza della CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con sentenza in data 26 settembre 2011;

che, avverso la liquidazione operata dalla CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il ricorrente ha proposto opposizione, rigettata con decreto del Presidente della CTR della Sicilia in data 8 novembre 2012, con il quale si è ritenuto che l’opposizione si fonda principalmente sulla violazione dei minimi tariffari, non risultando oggetto di contestazione la statuizione della CTR, secondo cui non potrebbe essere oggetto di liquidazione l’attività svolta anteriormente al decreto di ammissione al gratuito patrocinio;

che il decreto in oggetto ha ritenuto che l’opponente non abbia offerto alcuna indicazione per quanto attiene alla valutazione dell’attività professionale svolta, ritenendo che la liquidazione non debba superare il valore medio dimidiato delle tariffe, con corresponsione dei diritti di procuratore, in quanto attività prestata in epoca precedente l’entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140;

che propone ricorso per cassazione l’Avv. F. affidato a cinque motivi, il Ministero intimato non ha svolto difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha evocato nel giudizio di legittimità il Ministero dell’Economia e delle Finanze, laddove nel procedimento di opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, deve considerarsi parte legittimata passivamente il Ministero della Giustizia (Cass., Sez. U., 29 maggio 2012, n. 8516, Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 5314), per cui dovrebbe procedersi alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell’effettivo legittimato passivo, dovendosi applicare la L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in forza dell’ineludibile principio dell’effettività del contraddittorio e della operatività del principio della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di stabilizzazione nei confronti del reale destinatario (Cass., Sez. U., 29 maggio 2012, n. 8516), salvo che vi sia stata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, con la quale non siano state sollevate eccezioni (Cass., Sez. II, 9 maggio 2019, n. 12322);

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito in giudizio, per cui non ha fatto propria la lite;

che, tuttavia, dallo stesso provvedimento impugnato risulta che il contraddittorio nei confronti del “titolare passivo del rapporto di debito” è stato incardinato nei confronti della Agenzia delle Entrate, anche essa non costituitasi, come risulta dal decreto impugnato;

che, pertanto, deve rilevarsi una preliminare violazione del contraddittorio da parte del giudice a quo, da identificarsi nel Capo dell’Ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di liquidazione impugnato (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15, comma 2), questione preliminare all’esame del merito del ricorso, posto che vi è “carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate”, dovendo individuarsi parte legittimata nei provvedimenti di liquidazione a carico dell’Erario, come si è visto, il Ministero della Giustizia (Cass., Sez. U., n. 8516/2012);

che il provvedimento di liquidazione va, pertanto, cassato con rimessione al giudice a quo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, rimessione che opera anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, cassa il decreto impugnato per violazione del contraddittorio nei confronti del legittimato passivo, con rinvio al Presidente della Commissione Tributaria Regionale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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