Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19656 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. I, 16/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/09/2010), n.19656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Renato Fucini

63, presso l’avv. Carla Montanaro, rappresentato e difeso dagli

avvocati Sagliocco Lucio e Giuseppe Menale per procura in atti;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA DI CASERTA, in persona

del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Caserta, in data 24

settembre 2008 nel procedimento iscritto al n. 119/2008 R.G.S.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:

“Il Consigliere Relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. B.E., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso il decreto in data 24 settembre 2008, con il quale il Giudice di pace di Caserta ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 2 agosto 2008 dal Prefetto di Caserta;

1.1. la Prefettura di Caserta non ha svolto difese;

Osserva:

2. il primo motivo appare inammissibile, in quanto censura il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto e non il decreto del Giudice di Pace;

– il secondo motivo appare inammissibile, in quanto il ricorrente non ha illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione sarebbe mancante o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di dette ragioni possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897), nè con la formulazione del quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153;

2008/16941; 2008/20409);

– il terzo motivo appare inammissibile, in quanto i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si risolvono nel mero interpello della Corte in ordine alla censura così come illustrata ed alla violazione di determinate norme di legge, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339);

– il quarto motivo appare inammissibile in quanto si censura il provvedimento del Questore, ma non il decreto del Giudice di Pace;

– il quinto motivo appare inammissibile, in quanto i quesiti di diritto sono del tutto generici e non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

– il sesto motivo appare inammissibile, in quanto, sul punto oggetto della doglianza, il ricorrente non censura specificamente la ratio della decisione adottata dal Giudice di pace; inoltre il quesito di diritto non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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