Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19656 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.07/08/2017),  n. 19656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16603-2011 proposto da:

D.A.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARLEO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALFONSO PEZONE, DANILO

COLAVINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, agli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA

GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1522/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/12/2010 R.G.N. 479/2009.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha riconosciuto il diritto di D.A.M. alla pensione di vecchiaia anticipata (D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art 1, comma 8) per invalidità, nella misura dell’80%, con decorrenza dal marzo 2006 (il Tribunale ne aveva riconosciuto la decorrenza dal 31/3/2005) rilevando che solo con la visita psichiatrica del settembre 2006 era stato accertato da specialista un grave stato ansioso depressivo, con comportamento fobico ed evitante,e che tale patologia psichiatrica poteva farsi risalire,con sufficiente grado di ragionevolezza, ad almeno sei mesi prima e,dunque, dal marzo 2006 non risultando,pertanto fondata, sia la pretesa dell’Inps di decorrenza dal settembre 2006, sia quella della D. dal settembre 2003, addirittura anteriore alla domanda amministrativa;

2. avverso la sentenza ricorre in cassazione la D. con quattro motivi. Resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. con un primo motivo la D. denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 437 c.p.c., comma 2, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla circostanza che l’Inps, davanti al Tribunale, non aveva formulato osservazioni critiche alla CTU, contenute solo nell’atto di appello,in violazione dell’art. 437 c.p.c., che vieta domande ed eccezioni nuove.

Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte motivato circa le ragioni che l’avevano indotta ad accogliere le conclusioni del CTU di secondo grado invece di quelle del CTU di primo grado (secondo motivo) e per aver omesso di esaminare i documenti costituiti dal verbale della commissione medica di prima istanza della ASL di Pescara, nonchè dal verbale della commissione di verifica di Pescara presso il Ministero del Tesoro che avevano accertato un grado di invalidità del 100%, documenti che non aveva preso in considerazione neppure il CTU di secondo grado.

Con il quarto motivo rileva che la pensione avrebbe dovuto esserle riconosciuta dal settembre 2003, e cioè da quando si era manifestata l’invalidità a prescindere dalla domanda amministrativa, dovendo in tal senso essere interpretato il combinato disposto della L. n. 155 del 1981, art. 6, con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art 1,comma 8.

2. Il primo motivo è infondato dovendosi ritenere, alla luce della complessiva motivazione della sentenza impugnata, che la Corte territoriale abbia ritenuto implicitamente di rigettare tale doglianza. Si consideri, inoltre, che le osservazioni critiche alla CTU di primo grado,formulate dall’Inps nel giudizio d’appello, non costituiscono domande,nè eccezioni in senso stretto,nuove vietate dall’art. 437 c.p.c. trattandosi di mere argomentazioni difensive da ritenersi tempestivamente formulate dall’Istituto, solo e nei limiti in cui la sentenza aveva accolto le conclusioni del CTU.

3. Non sussistono, inoltre, i vizi motivazionali denunciati. Risultano, infatti, evidenziate nella sentenza le ragioni che hanno indotto la Corte ad accogliere le conclusioni del CTU d’appello superando le diverse conclusioni del CTU di primo grado. La Corte territoriale, dopo aver riferito le censure dell’Inps alle conclusioni del CTU di primo grado che aveva ritenuto raggiunta la soglia invalidante anche con il riconoscimento della patologia psichiatrica, ha ritenuto corrette e logicamente motivate le conclusioni del CTU nominato in appello secondo cui, prima della visita psichiatrica del settembre 2006, non esisteva documentazione medica da cui desumere l’andamento nel tempo della turba psichica e che,anzi, il certificato medico a corredo della domanda amministrativa non citava proprio tale patologia.

4. Va, inoltre, rilevato che costituisce principio affermato più volte da questa Corte (Cfr ord. n 1652/2012; ord. n 22707/2009; sent. N 9988/2009) che “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”. Nella specie la ricorrente si è limitata ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate.

5. Il quarto motivo è infondato essendo stato accertata la decorrenza dell’invalidità dal 2006 e, comunque, è inammissibile la pretesa di ottenere la provvidenza a decorrere da data anteriore alla domanda amministrativa.

6. Nulla spese in applicazione dell’art. 152 c.p.c..

PQM

 

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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