Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19656 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3939/2014 proposto da:

SANATRIX SRL, in persona del legale rappresentante Dott.ssa

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO VALETTINI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

U.S.L. N. (OMISSIS) LUNIGIANA in persona del Rappresentante delle

Gestioni Liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL. n. (OMISSIS) e

(OMISSIS) DI MASSA CARRARA e CARRARA Dott.ssa

D.L.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO

MALATESTA giusta procura speciale in calce al controricorso;

REGIONE TOSCANA in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale Toscana, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI

14 presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ENRICO BALDI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 183/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato BRUNO TAVERNITI per delega;

udito l’Avvocato MARCELLO CECCHETTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La s.r.l. Sanatrix ha proposto ricorso per cassazione contro la Gestione Liquidatoria delle soppresse Unità Sanitarie Locali n. (OMISSIS) e (OMISSIS) di Massa Carrara e la Regione Toscana, avverso la sentenza del 9 febbraio 2013 con cui la Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza resa in primo grado inter partes il 19 novembre 2008 dal Tribunale di Massa.

p.2. La controversia era stata introdotta dalla ricorrente con ricorso per decreto ingiuntivo del 17 febbraio 1994, per ottenere dall’allora U.S.L. n. (OMISSIS) Lunigiana il pagamento di somme asseritamente dovute per attività di assistenza ospedaliera, svolta in forza di una convenzione stipulata con la Regione Toscana l'(OMISSIS) e nel presupposto che l’U.S.L. fosse delegata ex lege al pagamento delle fatture emesse per le prestazioni eseguite.

Al decreto si opponeva la U.S.L. adducendo che la somma dovuta era inferiore a quella pretesa e svolgendo altre contestazioni.

p.2.1. Nel corso del lungo svolgimento processuale di primo grado, nel quale veniva disposta consulenza tecnica contabile, l’opponente eccepiva l’avvenuta estinzione del credito in capo all’opposta per effetto dell’adesione da parte sua ad una convenzione intercorsa il 10 maggio 1996 fra la Regione Toscana, il Gruppo Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di Risparmio di Firenze.

p.2.2. La causa veniva assegnata alla Sezione Stralcio e con la sentenza di primo grado il Tribunale, dopo avere determinato l’importo del credito sulla base della c.t.u., rilevava che, in forza della detta convenzione, era intervenuta una cessione del credito in data (OMISSIS), nell’ambito della quale la Sanatrix si era impegnata a non intraprendere azioni per il pagamento dei crediti verso la U.S.L., salvo che il cessionario, cioè la Banca Toscana, non fosse stato soddisfatto, circostanza che, quale condizione risolutiva di detto impegno, non risultava dimostrata. Stante tale mancata dimostrazione il Tribunale accoglieva l’opposizione in quanto non vi era prova che la Sanatrix potesse agire per il soddisfacimento del credito.

p.3. La sentenza veniva appellata dalla Sanatrix contro la gestione Liquidatoria delle soppresse Unità Sanitaria locali nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) di Massa e contro la Regione Toscana quale successore a titolo particolare nelle passività delle U.S.L..

La Corte genovese, nella costituzione della Regione e della Gestione, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità della sua evocazione in giudizio proposta dalla prima, e, quindi, ha rigettato l’appello nel merito, condividendo l’avvisto del primo giudice circa la mancata dimostrazione dell’avveramento della condizione di esigibilità del credito.

p.4. Al ricorso della Sanatrix hanno resistito con separati controricorsi la Gestione Liquidatoria e la Regione Toscana, la quale, pur senza formalmente qualificare il suo atto come ricorso incidentale, ha svolto motivi di ricorso.

p.5. La ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. In via preliminare va rilevato che la proposizione da parte della Regione nel suo atto, pur denominato soltanto controricorso, di motivi di impugnazione assegna ad esso anche la natura di ricorso incidentale contro la sentenza impugnata dal ricorso principale della Sanatrix.

Il ricorso incidentale è procedibile, ancorchè la Regione non abbia prodotto copia autentica della sentenza impugnata, in quanto è principio consolidato che “Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia della sentenza impugnata non rende improcedibile il ricorso incidentale, qualora la copia della sentenza stessa sia stata prodotta dal ricorrente principale” (Cass. n. 6038 del 2010).

p.1.1. Il ricorso incidentale va trattato in seno al principale.

p.2. Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta “violazione di una norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 111 Cost. e art. 347 c.p.c., art. 167 c.p.c.”.

Il motivo si fonda innanzitutto sull’evocazione – quale premessa si una successiva argomentazione in ordine ad una violazione del principio di non contestazione dei fatti allegati – del contenuto dell’art. 5 e dell’art. 6 di quella che si individua come “convenzione protocollo del 10 maggio 1996”, ma, pur riproducendo il contenuto di detti articoli (rilevante a proposito di una condizione sospensiva che sarebbe stata oggetto della materia del contendere), non indica se e dove tale atto sarebbe stato prodotto in questo giudizio di legittimità (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), in modo da poter essere esaminato dalla Corte ai fini dello scrutinio della prospettazione che su di esso si fonda.

Tale omissione rende il motivo inammissibile alla stregua dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (norma che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione: Cass. n. 7455 del 2013, ex multis), giacchè l’onere di indicazione specifica di cui a tale norma imponeva anche quella indicazione (ex multis, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).

Peraltro, il motivo, ferma l’inammissibilità per la ragione indicata già con riferimento alla premessa argomentativa esposta nella sua prima parte, se si passa alla lettura della seconda parte, nella quale si argomenta che il giudice d’appello non avrebbe applicato il principio di non contestazione a carico della Regione Toscana in relazione all’avverarsi della detta condizione, risulta inammissibile anche quanto essa e ciò sempre per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti, si sostiene la violazione del detto principio senza fare alcuna individuazione dell’atto processuale o della sede processuale in cui la Regione Toscana avrebbe tenuto simile atteggiamento, nonchè senza individuare il contenuto con cui l’attività difensiva di essa avrebbe assunto quel significato.

Sicchè la Corte nuovamente non è messa in grado non solo di poter verificare il fondamento della prospettazione, ma, a monte, di comprendere come e perchè la non contestazione si fosse manifestata e dovesse dal giudice d’appello valutarsi.

p.3. Con il secondo motivo si prospetta “violazione di una norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 132 c.p.c.”.

Vi si sostiene che erroneamente la Corte territoriale, dopo avere escluso che fosse stato provato l’avveramento della condizione sospensiva, avrebbe omesso di pronunciare comunque una sentenza condizionale, prospettiva su cui si era interrogato il Tribunale escludendone la possibilità.

Il motivo – dopo la riproduzione della motivazione con cui il Tribunale aveva escluso quella possibilità (riproduzione che è fatta senza indicare se e dove la sentenza sarebbe esaminabile) – è, peraltro, illustrato con l’evocazione di pronunce di questa Corte riguardo ai presupposti della pronuncia di sentenze condizionali, ma nella sua illustrazione omette di spiegare come e perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la possibilità di pronunciare la sentenza condizionale. L’obbligo di quella Corte di esaminare quella possibilità poteva insorgere solo se la qui ricorrente avesse assoggettato la sentenza di primo grado ad un motivo di appello riguardo alla statuizione di negazione della possibilità di pronuncia della sentenza condizionale. Senonchè in alcun modo nell’illustrazione del motivo si dice che si era proposto un siffatto motivo di appello. Ne consegue che il silenzio della Corte territoriale sulla questione è giustificato dalla circostanza che si era formata cosa giudicata interna sulla negazione di quella possibilità.

Peraltro, la sentenza impugnata, nel riprodurre le conclusioni della ricorrente ed allora appellante principale, le riferisce in termini dai quali emerge che essa non si dolse del rigetto della pronuncia condizionale.

Il che spiega che la ricorrente non abbia invocato la violazione dell’art. 112 c.p.c., come avrebbe dovuto fare se vi fosse stata omessa pronuncia su motivo di appello, ma quella dell’art. 132 c.p.c., del tutto priva di base giustificativa.

Il motivo è, dunque, privo di fondamento.

p.4. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia “violazione di una norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 345 come modificato dalla L. n. 69 del 2009 e dalla L. n. 69 del 2009, art. 58”.

Il motivo si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto inammissibile in appello la produzione di non meglio individuate lettere inviate agli istituti di credito firmatari della già evocata convenzione, adducendo l’applicabilità del testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, novellalo dalla L. n. 69 del 2009.

p.4.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda su documenti, dei quali non si fornisce l’indicazione specifica ai sensi di detta norma.

p.4.2. Peraltro, se si superasse tale rilievo, la prospettazione del motivo sarebbe fondata ma inidonea a giustificare la cassazione della sentenza sul punto.

E’ vero, infatti, che al giudizio era applicabile il testo dell’art. 345 c.p.c. anteriore alle riforme di cui alla L. n. 353 del 1990, essendo avvenuta l’introduzione del processo nel 1994. Ed è vero che la modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, era ininfluente su di esso, giusta l’art. 58, comma 1, della stessa legge, che disponeva che essa fosse applicabile ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, volendo alludere all’introduzione in primo grado.

Tuttavia, la Corte territoriale, dopo avere erroneamente enunciato la ragione di rito censurata, ne ha enunciato un’altra relativa alla irrilevanza probatoria dei documenti e su di essa non è stata proposta impugnazione.

Tale alternativa ratio decidendi si è consolidata e rende irrilevante l’erroneità dell’altra con conseguente inammissibilità del motivo (Cass. sez. un. n. 7931 del 2013, ex multis).

p.5. Il ricorso principale è, conclusivamente, rigettato.

p.6. Il ricorso incidentale della Regione Toscana resta assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

Esso era ammissibile, in quanto i punti sui quali si dirigevano i tre motivi prospettati erano stati decisi sfavorevolmente per la Regione.

I tre motivi sui quali si fondava – inerendo il primo alla stessa partecipazione al giudizio della Regione e gli altri due alla sua legittimazione passiva sostanziale – si connotavano come logicamente preliminari allo stesso esame del ricorso principale, afferendo a questioni che, riguardo alla posizione della Regione nel processo venivano prima di quelle discusse dal ricorso principale.

Tuttavia, l’esito di quest’ultimo rende applicabile il principio di diritto secondo cui: “Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi del la fondatezza del ricorso principale” (Cass. sez. un. n. 5456 del 2009).

p.7. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi fra tutte le parti, tenuto conto che, secondo il regime dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile al giudizio, si possono ravvisare giusti motivi nella oggettiva incertezza della risalente vicenda sostanziale sua sulla base della regolamentazione convenzionale per quello che a questa Corte è stato fallo percepire, sia sulla base delle vicende successorie fra gli enti coinvolti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione riguardo a tutti i rapporti processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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