Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19655 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via DI VIGNA

FABBRI 29, presso l’avv. BORELLO Francescantonio, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Piemonte n. 12/24/08, depositata il 20 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.G., già legale rappresentante della cessata COFACO di Collevali Andrea & c. s.n.c., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 12/24/08, depositata il 20 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermato il diniego del diritto al rimborso del credito IVA risultante nella dichiarazione relativa all’anno 1991 (in cui la società anzidetta era cessata), per intervenuta decadenza biennale D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 16 (vigente ratione temporis).

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il cui unico motivo si chiede “se in caso di cessazione dell’attività la richiesta di rimborso sia regolata dalla specifica norma contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione ordinaria alla richiesta di rimborso e non dalla norma residuale contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, con applicabilità del termine decadenziale ivi previsto”, è manifestamente fondato, in virtù del principio secondo il quale, in tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perchè l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo (Cass. nn. 5486 del 2003, 15794 del 2009, 9794 del 2010).

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (in quanto risulta dalla sentenza che l’istanza di rimborso è stata presentata entro il termine decennale di prescrizione), la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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