Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19655 del 24/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 19655 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 24/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 2784-2015 proposto da:

STARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO
ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE,
rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente contro

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 16630/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 22/07/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Salvatore Stara.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. Salvatore Stara chiede la revoca dell’ordinanza Cass.,
Sez. Un. n. 16630 del 2014, che in ordine al ricorso proposto in
relazione alla declaratoria della Corte d’Appello di Cagliari, di
inammissibilità delle istanze di ricusazione proposte [ nel corso dei
procedimenti riuniti promossi dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari in
sede di esecuzione penale (rg. 374, 375 e 376 del 2008), relativi alla
richiesta di pagamento di somme alla Cassa ammende ] nei confronti
dei giudici penali Fiorella Pilato e Giovanni Laveria, ne ha disposto la
rimessione al Primo Presidente di questa Corte per l’assegnazione alle
Sezioni penali.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’avv. Stara lamenta che:

Ric. 2015 n. 02784 sez. SU – ud. 05-12-2017

-2-

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

«a) L’attività di iscrizione ha natura procedimentale
amministrativa rimessa alla esclusiva competenza della Cancelleria;
b) L’attività del Cancelliere … è vincolata al tipo di atto, civile o
penale, che riscrivente” presenta, e all’Organo cui detto atto è
indirizzato. Se è indirizzato ad Organo civile deve iscrivere al Ruolo

deve iscrivere al Ruolo penale e rimettere al giudice penale;
c) Il giudice, civile o penale, monocratico o collegiale, può solo
declinare formalmente la propria giurisdizione o la propria
competenza per materia, pronunciando di conseguenza, secondo il
codice di rito, ma non può disporre altrimenti, come nel caso che qui
occupa, disponendo di fatto la cancellazione della causa dal ruolo
civile … manca infatti norma ad hoc che tanto consenta …;
d) la cancellazione di una causa dal ruolo civile è consentita solo
per il giudice di merito e nei casi espressamente previsti …
e) … il provvedimento impugnato è stato adottato dal giudice
civile e non da quello penale ….;
f) l’ordinanza 16630/14 quindi è atto “estraneo” alle previsioni
del c.p.c.;
g) L’ordinanza è quindi soggetta a revoca (e non a revocazione)

Si duole che l’ordinanza di questa Corte in argomento sia
«frutto di un equivoco derivato, verosimilmente o forse, dalla
“assurdità” tecnica di una pronuncia in materia penale da parte del
giudice civile».
Lamenta che l’«aver la ordinanza 16630/14 disposto, ratione
materiae ( trattandosi di ricusazione in materia penale ma decisa da
giudice civile ) per la assegnazione del ricorso alle sezioni penali, sta
a confermare, a monte -o che la CTAPP civile non aveva
legittimazione a pronunciarsi, con obbligo della Cassazione civile, in
presenza di pronuncia del giudice civile, di riconoscerlo; -o che le

Ric. 2015 n. 02784 sez. SU – ud. 05-12-2017

-3-

civile e rimettere al giudice civile. Se è indirizzato ad Organo Penale

SSUU civili, “consentendo” alla CTAPP civile di pronunciarsi su una
ricusazione penale, non potevano allora declinare il compito
(giurisdizione o competenza) di pronunciarsi sul merito della
ricusazione per cui è stata proposta impugnazione>>.
Orbene, nella misura in cui è dato ravvisarvi un connotato

questa sede- l’atto in argomento appare invero manifestamente
inammissibile.
Quanto alle prospettate censure che si risolvono nella denunzia
di pretesi errori procedurali imputabili all’impugnata ordinanza, vale il
rilievo che le pronunzie di questa Corte, in qualsiasi forma emesse,
non sono ulteriormente impugnabili per errori di diritto o di procedura
( v. Cass., 24/1/2013, n. 1709; Cass., 7/1/2013, n. 151 ).
Laddove il ricorrente abbia inteso prospettare un qualche
eventuale vizio revocatorio, va per altro verso osservato che ai sensi
dell’art. 391-bis, 1° co., c.p.c. tale rimedio è esperibile in caso di
errore di fatto riconducibile alla previsione del precedente art. 395, 1°
co. n. 4, solo con riferimento alle sentenze ed alle ordinanze
pronunziate ai sensi dell’art. 375, 1° co. nn. 4 e 5, c.p.c., laddove
l’ordinanza impugnata non rientra in alcuna di tali ipotesi, non avendo
contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio ( v. Cass.,
24/1/2013, n. 1709; Cass., 7/1/2013, n. 151 ).
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio
di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 5/12/2017

impugnatorio -il solo in relazione al quale si giustifica la trattazione in

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