Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19655 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. I, 16/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/09/2010), n.19655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo

Bellini 4, presso l’avv. Andrea Gemma – Gemma &

Partners,

rappresentato e difeso dall’avv. Mattozzi Massimo, del Foro di

Marsala, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, e QUESTURA

DI MILANO, in persona del Questore pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano, in data 11 novembre

2008, nel procedimento iscritto al n. 54869/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato che nulla ha

osservato.

 

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:

“Il Consigliere Relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. D.K., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 11 novembre 2008, con il quale il Giudice di pace di Milano ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 15 luglio 2008 dal Prefetto di Milano;

1.1. la Prefettura e la Questura di Milano non hanno svolto difese;

Osserva:

2. con l’unico motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e censura il decreto impugnato per avere il Giudice di pace affermato che egli ha dimostrato di non volersi integrare nella società italiana, per avere lo stesso giudice ritenuto che non fosse stata dimostrata la sua convivenza con il fratello e per essere stata rigetta la sua richiesta di riduzione del divieto di reingresso in Italia;

3. il ricorso appare inammissibile, in quanto con un unico motivo è stata dedotta genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652); inoltre il ricorrente non ha illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli uffici intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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