Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19655 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17521/2014 proposto da:

D.M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADDA 99,

presso lo studio dell’avvocato DE CICCIO BRUNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato D.M.U. difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 298/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato D.M.U.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

L’Avv. D.M.U. proponeva dinanzi al giudice di pace domanda di accertamento della illegittimità della avvenuta iscrizione ipotecaria fondata su un suo debito relativo al mancato pagamento di tredici cartelle esattoriali, cinque delle quali conseguenti all’omesso pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S., perchè non preceduta dalla notifica delle intimazioni di pagamento. Deduceva inoltre l’omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte.

La domanda veniva rigettata in primo grado.

Anche l’appello proposto dall’avv. D.M. veniva rigettato dal Tribunale di Salerno con la decisione qui impugnata, nella quale:

si affermava che non potesse legittimamente chiedersi l’annullamento dell’intera iscrizione ipotecaria sulla base della dedotta inesistenza di una parte soltanto del credito (quella portata dalle cinque cartelle relative a sanzioni in materia del C.d.S.);

– si affermava che l’agente per la riscossione avesse idoneamente provato la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo della annotazione sull’estratto di ruolo integrata, in appello, dal deposito delle copie degli avvisi di ricevimento;

– si affermava che l’iscrizione ipotecaria non fosse atto di esecuzione forzata e pertanto non dovesse essere necessariamente preceduta dalla notifica, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, della intimazione di pagamento se iniziata oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale presupposta.

L’Avv. D.M.U. propone ricorso articolato in tre motivi nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 298/2014, depositata dal Tribunale di Salerno il 30.1.2014.

Equitalia non svolge in questa sede attività difensiva.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, illegittimità iscrizione ipotecaria per mancata notifica avviso iscrizione ipotecaria e mancata notifica atti presupposti”.

Non possono essere prese in considerazione in questa sede le censure relative al vizio di motivazione, in quanto fanno riferimento ad una nozione di vizio di motivazione ben più ampia di quella attualmente vigente e non in vigore al momento del deposito del ricorso.

Con il primo motivo, in riferimento alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, il ricorrente denuncia che l’iscrizione ipotecaria sia illegittima perchè non preceduta dalla intimazione di pagamento, atteso che tra la notifica della cartella esattoriale e l’iscrizione ipotecaria è passato più di un anno.

Il motivo è infondato, atteso che esso fa riferimento ad un orientamento giurisprudenziale ormai del tutto superato alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19667 del 2014) con la quale si è affermato che l’iscrizione ipotecaria non è atto dell’espropriazione forzata (ma piuttosto una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, volta a costituire un vincolo su alcuni beni del debitore a garanzia del credito dell’amministrazione) e di conseguenza che essa non deve essere necessariamente preceduta dalla notifica della intimazione di pagamento se effettuata oltre l’anno dalla notifica della cartelli (l’estraneità dell’atto alla espropriazione forzata è stata poi affermata in relazione al fermo amministrativo di beni mobili registrati dalla successiva pronuncia Cass. S.U. n. 15354 del 2015, laddove lo stesso è definito come una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento). Cass. S.U. n. 19667 del 2014 puntualizza peraltro che pur esulando l’iscrizione ipotecaria dall’ambito dell’espropriazione forzata e dalle garanzie ivi previste a favore del debitore, anch’essa presuppone una specifica, preventiva comunicazione al debitore contribuente (del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, L. n. 241 del 1990, art. 21 bis e art. 6 dello Statuto del contribuente), per garantire una effettiva conoscenza da parte di questi delle iniziative potenzialmente afflittive che l’amministrazione ha intenzione di intraprendere nei suoi confronti e l’assegnazione di un termine per consentirgli di sviluppare le sue difese ed instaurare in tal modo il contraddittorio endoprocedimentale, dandogli la possibilità di opporsi.

Col secondo motivo il ricorrente, dopo aver denunziato la presenza del vizio di motivazione con la stessa, inammissibile formula utilizzata all’interno del primo motivo, denunzia altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2836 c.c., laddove il giudice di appello ha giudicato ammissibile la produzione in appello degli avvisi di ricevimento della notificazione delle cinque cartelle esattoriali in materia di sanzioni del C.d.S. in quanto indispensabili e rafforzativi delle prove raccolte già in primo grado, sulla base peraltro della nuova formulazione dell’art. 345 come novellato dalla L. n. 134 del 2012.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente aveva proposto dinanzi al giudice di pace, oltre alla declaratoria di annullamento della intera iscrizione ipotecaria, domanda di annullamento delle cinque cartelle esattoriali emesse in materia di violazioni del C.d.S., per omessa notifica delle cartelle stesse. Il tribunale aveva rigettato l’appello sul punto ritenendo provata la notifica risultante in primo grado dalla annotazione sui moli e comprovata ulteriormente in appello dalla produzione delle copie degli avvisi di ricevimento, ritenendone ammissibile la produzione per la prima volta nel corso del giudizio di appello. In riferimento alla produzione documentale in appello, il giudice di appello ha richiamato correttamente la nozione dell’art. 345 c.p.c., pro tempore vigente, precedente alle modifiche introdotte con L. 7 agosto 2012, n. 134 e su quella base ha ritenuto di ammettere in quanto indispensabile la produzione di documentazione integrativa relativa ad una prova già in parte fornita. L’affermazione è conforme a quanto già affermato da questa Corte: v. da ultimo Cass. a 17341 del 2015 che ha affermato, in tema di giudizio di appello, che l’art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla 1 n. 353 del 1990 (nel testo applicabile “razione temporis”), nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.

La contestazione relativa alla produzione di copia anzichè degli originali è inammissibile in quanto appare nuova: non emerge dalla sentenza di appello che sia stata proposta in precedenza, nè il ricorrente evidenzia di averla sollevata tempestivamente in appello.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la presenza del vizio di omessa pronuncia consistente nella inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto, da cui ricava che derivi la nullità della motivazione per mancanza di un requisito di forma indispensabile, non avendo il giudice di appello motivato sulla legittimità o meno dell’iscrizione di ipoteca da parte dell’incaricato della riscossione per debiti avente natura non tributaria (derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S.).

In realtà, non risulta l’esistenza di uno specifico motivo di appello in cui il ricorrente abbia chiesto dichiararsi l’illegittimità della intera iscrizione ipotecaria perchè eseguita anche per crediti dell’amministrazione (derivanti da violazioni del C.d.S.) non assistiti da questo tipo di garanzia, nè risultano riprodotte, o richiamate con un preciso riferimento all’atto che le contenga e alla sua collocazione nel fascicolo, conclusioni in tal senso.

La censura risulta peraltro sostanzialmente eccentrica rispetto alle ragioni della decisione sviluppate dal tribunale, che ha rigettato l’appello sull’assunto che non possa legittimamente chiedersi l’annullamento della intera iscrizione ipotecaria assumendo l’inesistenza del credito portato soltanto da alcune delle numerose cartelle esattoriali ad essa sottese, evidenziando che l’appellante avrebbe dovuto limitarsi a chiedere l’annullamento parziale della iscrizione ipotecaria in relazione al solo debito capitale in merito al quale allegava l’inesistenza del credito dell’amministrazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da pane del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre2016

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