Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19654 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via degli

Scipioni n. 132, presso l’avv. Massimo Maretto, rappresentato e

difeso dall’avv. Guarnacci Luigi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 225/39/08, depositata il 7 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 225/39/08, depositata il 7 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di M.G. per IVA relativa all’anno 1999: il giudice a quo ha osservato che l’accertamento operato è immotivato in quanto non risultano chiaramente specificati i dati tenuti presenti e le ragioni per cui viene applicata la percentuale di ricarico da parte dell’Ufficio, e che non è dato rinvenire i dati elaborati in conseguenza dei quali vengono applicate le percentuali di ricarico, sicchè l’accertamento fonda su semplici presunzioni non supportate da validi elementi probatori.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Appare manifestamente fondato il primo motivo di ricorso (assorbita ogni altra censura), con il quale l’Agenzia denuncia l’insufficienza della motivazione, poichè quest’ultima, sopra riportata, effettivamente non è idonea ad esprimere compiutamente l’iter logico della decisione, a fronte delle argomentazioni svolte dall’ufficio sia in primo grado che in appello (riportate nel ricorso e confermate negli atti allegati), nelle quali si dava conto dei criteri seguiti per la determinazione della percentuale di ricarico applicata.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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