Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19654 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. I, 16/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/09/2010), n.19654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., in proprio e quale erede di F.

G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio VII 466,

presso l’avv. Flocco Marina, che la rappresenta e difende per procura

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano, in data 18

dicembre 2007, nella causa iscritta al n. 562/07 R. Ric. Vol. G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11 maggio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato della ricorrente:

Il Consigliere Relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 18 dicembre 2007 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero della Giustizia intimato non ha svolto difese;

Osserva:

2. il primo e il quarto motivo appaiono inammissibili, in quanto i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, si risolvono nella mera richiesta di accoglimento del motivo, o comunque nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata ed alla violazione di determinate norme di legge, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339);

3. il secondo e il terzo motivo appaiono inammissibili, in quanto con il medesimo motivo è stata dedotta genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dal l’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie, (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652); i ricorrente, inoltre, non ha illustrato il motivo di censura, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. SU. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che. a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente in detta memoria, la quale non fornisce elementi di giudizio che non siano già stati valutati nella relazione in atti o che inducano a differenti conclusioni; ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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