Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19654 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/08/2017, (ud. 07/02/2017, dep.07/08/2017),  n. 19654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2609-2012 proposto da:

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

D’IMPRESA S.P.A. già SVILUPPO ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N. 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

F.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO IANNUCCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO ANTONIO

MAZZARELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

D’IMPRESA S.P.A. già SVILUPPO ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N. 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6201/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2011 R.G.N. 6183/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con ricorso del 26.4.2004 al Tribunale di Roma F.A. agiva nei confronti della società SVILUPPO ITALIA spa chiedendo accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo, da luglio 1997 a marzo 1999, anteriore alla regolarizzazione nonchè lo svolgimento sin dalla assunzione di mansioni superiori riconducibili al livello primo del CCNL e condannarsi la parte convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione ed alla ricostruzione di carriera; chiedeva inoltre accertarsi la dequalificazione subita dal febbraio 2002, con condanna del datore di lavoro alla riassegnazione di mansioni corrispondenti al livello primo ed al risarcimento del danno.

Esponeva che:

– il rapporto dal luglio 1997 fino al febbraio 1999 si era svolto formalmente come lavoro autonomo di consulenza per la società IG spa (poi incorporata da SVILUPPO ITALIA spa), con compiti di addetto nel territorio del Comune di Roma alla assistenza alla progettazione di giovani aspiranti imprenditori;

– per il mese di marzo 1999 egli aveva continuato a lavorare di fatto e senza essere retribuito;

– dall’1 aprile 1999 era stato assunto alle dipendenze di IG CAMPANIA srl, società controllata territoriale, con inquadramento nel livello 3^ della contrattazione aziendale e con mansioni di “istruttore” per la L. n. 608 del 1996, consistenti nella valutazione istruttoria delle domande di finanziamento e nella predisposizione della relativa proposta di delibera;

– dall’1.2.2002 il contratto era stato ceduto da SVILUPPO ITALIA CAMPANIA spa- (già IG CAMPANIA spa)- a SVILUPPO ITALIA spa, (incorporante di IG spa) con assegnazione di mansioni di “attuatore” (dapprima nella funzione Monitoraggio Lavoro Autonomo poi nella funzione Fertilità), in violazione dell’art. 2103 c.c..

Il giudice del lavoro, con sentenza del 15.7.2008 (nr. 3236/08), rigettava le domande.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19.9-5-10-2011 (nr. 6201/2011), in parziale accoglimento dell’appello del F., dichiarava il diritto dell’appellante all’inquadramento nel livello 2^ del contratto aziendale dall’1 luglio 1999, con condanna dell’appellata al pagamento delle differenze retributive maturate dall’1 aprile 1999 ed alla reintegra dell’appellante nelle mansioni svolte fino al 31 gennaio 2002 o in mansioni equivalenti. Rigettava ogni altra domanda.

La Corte territoriale osservava che gli elementi offerti non fornivano la prova della subordinazione per l’intero corso del rapporto di consulenza ed anche nei mesi (dal luglio al settembre 1997) antecedenti alla stipula del contratto.

Nel periodo successivo alla assunzione- dall’aprile 1999 al 30.1.2002 – l’appellante aveva svolto mansioni riconducibili al livello 2 A del CCNL, avendo il compito, almeno fino a febbraio 2000, di gestire integralmente, nella qualità di istruttore, le procedure per l’ammissione al finanziamento di cui alla L. n. 608 del 1996 e di firmare le disposizioni all’incasso, atto di rilevanza esterna, che impegnava la società nei confronti della banca erogante l’anticipo, che essa avrebbe provveduto a coprire mediante il finanziamento.

La dequalificazione derivava dalla assegnazione dall’1 marzo 2002 di mansioni proprie dell’inferiore livello terzo di inquadramento.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA spa (in prosieguo: AGENZIA NAZIONALE) già SVILUPPO ITALIA spa, articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso F.A., che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.

La AGENZIA NAZIONALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria, nella quale hanno dichiarato la intervenuta conciliazione della lite, il cui verbale è stato depositato dalla AGENZIA NAZIONALE.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’accordo transattivo intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale per cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2010, n. 14353).

L’accordo ha regolamentato anche le spese di causa prevedendone la compensazione.

PQM

 

Dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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