Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19654 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18914/2013 proposto da:

M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G

SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO POLESE,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO ZAULI, MARIATERESA ELENA

POVIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004, M.R. convenne in giudizio la Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., con la quale aveva stipulato una polizza sanitaria, deducendo di aver subito un infortunio mentre scendeva le scale della propria abitazione e di aver ricevuto quale indennizzo l’importo di Euro 1.807,60. Chiese quindi la condanna della convenuta al pagamento dell’ulteriore somma dovutagli in considerazione dei danni riportati.

Si costituì la Compagnia assicuratrice, la quale chiese il rigetto della domanda attorea, ritenendo di aver già assolto completamente ai propri obblighi contrattuali.

Il Tribunale di Forlì rigettò la domanda ritenendo congrua la somma già liquidata dalla compagnia, tenuto conto della C.T.U., che aveva escluso la risarcibilità dei fenomeni degenerativi preesistenti, nonchè degli accordi tra le parti, con riferimento al calcolo dell’indennizzo secondo le tabelle A.N.I.A. e alla franchigia assoluta di tre punti di percentuale di invalidità permanente.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 99/2013 del 23 gennaio 2013.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione M.R., sulla base di otto motivi.

3.1. La compagnia assicuratrice intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “nullità della sentenza per inesistente e perciò completamente omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e perciò error in procedendo”.

Il C.T.U. non avrebbe esaminato la questione se i fenomeni degenerativi preesistenti rilevati dal CTU fossero anteriori o posteriori alla stipulazione della polizza.

L’artrosi sarebbe stata, in realtà, successiva a tale stipulazione (avvenuta molti anni prima e poi rinnovata) e quindi sarebbe irrilevante.

Di riflesso, la Corte non avrebbe motivato su tale questione. Il motivo è inammissibile.

E’ principio consolidato di questa Corte quello secondo cui “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 18440/2007; Cass. n. 14599/2005).

Pacifico quanto sopra si osserva che nella sentenza gravata non viene fatto riferimento alla questione relativa all’epoca in cui si era manifestata l’artrosi.

Poichè il ricorrente contesta la decisione, assumendo che il Giudice del merito non avrebbe motivato la propria pronunzia quanto al mancato esame della questione da parte del consulente tecnico di ufficio, il ricorrente non poteva limitarsi a esporre, nel ricorso – come ha fatto – il vizio che assume essere presente nella relazione di consulenza in atti, ma doveva riferire – in primis – in quale parte del giudizio di appello aveva investito il giudice del gravame di tale censura.

Nulla avendo dedotto al riguardo parte ricorrente, è palese la manifesta inammissibilità della censura.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 4: nullità della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna n. 99/2013 per la pronuncia ultra ed extra petita da parte del giudicante ex art. 112 c.p.c.”.

Il C.T.U. aveva rilevato la preesistenza di un’artrosi della spalla sinistra senza che un simile accertamento fosse stato a lui richiesto, in quanto detta circostanza non era stato oggetto di specifica eccezione da parte della convenuta.

Dunque, il Tribunale, e poi la Corte di Appello, aderendo alla valutazione del consulente tecnico, avrebbero pronunciato ultrapetita.

Il motivo è infondato.

Il vizio di ultra petizione può verificarsi con esclusivo riferimento alle eccezioni in senso proprio, in quanto solo per queste si richiede una specifica manifestazione di volontà della parte convenuta, affinchè un fatto possa ritenersi integrativo della res in judicium deducici e perciò sottoposto alla cognizione del giudice, ma non con riferimento alle eccezioni in senso lato (Cass. n. 3191/1999).

Ciò in quanto, mentre per le prime è richiesta una manifestazione di volontà della parte affinchè il fatto possa essere sottoposto alla cognizione del giudice, invece per quelle meramente difensive, tale manifestazione di volontà non si richiede, formando esse già oggetto del thema decidendum per effetto della domanda.

Nel caso di specie, il giudice del merito non ha operato in contrasto con le disposizioni di legge richiamate nel ricorso, là dove, recependo la valutazione del consulente tecnico – il quale, nell’ambito dell’accertamento a lui demandato circa le lesioni riportate dal M. nell’infortunio e le cause delle stesse, aveva rilevato l’esistenza di un’artrosi antecedente – ha affermato che l’infortunio aveva colpito una parte del corpo del ricorrente già affetta da patologia.

La Corte – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – non ha pronunciato oltre la domanda o le difese delle parti.

I giudici di appello, infatti, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio hanno semplicemente ritenuto che doveva ritenersi congrua la originaria valutazione dell’indennizzo operata dalla assicurazione, come specificamente richiesto dall’assicurazione sin dal primo grado di giudizio. Tra l’altro lo ammette anche il ricorrente a pag. 7, 4 cpv.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 5: nullità della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna n. 99/2013 per omissione di pronuncia in relazione a punti decisivi sollevati con rituale motivo di appello”.

La Corte d’appello, come pure il giudice di prime cure, non avrebbe esaminato le deduzioni del ricorrente riguardanti l’incongruità della somma offerta dalla compagnia assicurativa al signor M., senza fornire una motivazione completa ed esaustiva.

In particolare, non avrebbe considerato nessuna delle “opzioni di determinazione della liquidazione” proposte dalla ricorrente.

A parte il rilievo che la censura è un ibrido tra i vizi di cui ai numeri 3 (violazione di norme di diritto), 4 (nullità della sentenza per omessa pronuncia) e n. 5 (a cui si fa riferimento nell’intestazione del motivo) dell’art. 360 c.p.c., il motivo si appalesa inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, il ricorrente riporta delle opzioni di calcolo dell’indennizzo a lui spettante senza nemmeno indicare il documento, tempestivamente prodotto in giudizio, da cui la Corte potrebbe verificare la correttezza dei dati da lui utilizzati per il calcolo (ovvero la misura dell’indennizzo spettante per la diaria generica, per l’invalidità permanente e i giorni di franchigia). Nè risulta in alcun modo riportato nel ricorso il testo della polizza sanitaria.

Senza considerare che tutte le opzioni di calcolo proposte dal ricorrente si basano sull’applicazione delle tabelle INAIL anzichè di quelle ANIA.

Di conseguenza, il motivo sarebbe comunque infondato, posto che il Tribunale prima e poi la Corte, hanno valutato che fosse corretta l’applicazione delle tabelle ANIA, prevista contrattualmente, con ciò implicitamente rigettando le opzioni proposte dal ricorrente.

Ed è noto che il vizio di omessa pronuncia “non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda”. Tale vizio, dunque, “deve escludersi relativamente ad una questione esplicitamente o implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza” (da ultimo, Cass. n. 23417/2015).

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 111 e 103, per aver il giudicante `delegatò la decisione al perito che non era considerabile terzo nonchè indipendente ed imparziale poichè avvinto da vincoli con le assicurazioni”.

Il diritto al contraddittorio del signor M. sarebbe stato violato, perchè, nonostante la sua tempestiva eccezione, reiterata anche in appello, in ordine alla scelta del C.T.U. (in quanto quello nominato aveva “rapporti lavorativi esterni con gli istituti assicurativi”), questo non era stato sostituito.

4.5. Con il quinto motivo, si lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3: violazione dell’art. 352 c.p.c., in ordine al contenuto della decisione ed altresì violazione dell’art. 111 Cost., ovverosia del principio del giusto processo secondo terzietà ed imparzialità del giudizio”.

Il C.T.U. incaricato avrebbe svolto la propria relazione peritale sulla base delle indicazioni suggeritegli “indirettamente” dalla convenuta, in quanto “fu orientato a valutare il danno sulla base delle sole tabelle ANIA”, senza un precedente e imparziale discernimento che potesse indurlo a scegliere un criterio in luogo di un altro.

Il giudice di merito, pertanto, al fine di garantire l’imparzialità del giudizio, avrebbe dovuto disattendere la C.T.U. e comunque tenere conto anche della relazione del CTP del signor M..

Il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Va innanzitutto ribadito il principio per cui la denunciata esistenza di rapporti di natura professionale tra una delle parti ed il consulente tecnico d’ufficio (nella specie, assolutamente generici, avendo il ricorrente dedotto solo che il c.t.u. avrebbe “rapporti lavorativi esterni con gli istituti assicurativi” senza nemmeno specificare se, tra questi, vi è pure la Compagnia Italiana Assicurazioni), se pure fosse in ipotesi tale da configurare per quest’ultimo un possibile motivo di astensione o di ricusazione, potrebbe essere fatta valere solo con istanza di ricusazione, da proporre entro il termine indicato dell’art. 192, comma 2 (cfr., tra le altre, Cass. 25 maggio 2009, n. 12004; Cass. 6 giugno 2002, n. 8184; Cass. 8 marzo 2001, n. 3364; e Cass. 1 febbraio4993, n. 1215).

Ebbene, non risulta che una simile istanza sia stata proposta, nè il ricorrente lo afferma.

Non è condivisibile neppure la doglianza concernete l’asserita violazione, nel corso delle operazioni di consulenza, del principio del contraddittorio.

Detto principio può dirsi osservato quando il consulente abbia assolto all’obbligo di dare comunicazione ai procuratori delle pani e ai loro consulenti dell’inizio delle relative operazioni e alle pani non venga preclusa la facoltà di discutere le risultanze della consulenza, anche tramite propri tecnici di fiducia, eventualmente replicando alle argomentazioni del consulente d’ufficio o censurando le risultanze cui questi sia pervenuto e che abbia trasfuso nella propria relazione (Cass. n. 3409/2013; Cass. n. 7281/2010).

Nel caso in esame è indiscusso che le parti, i loro difensori ed i loro consulenti hanno avuto tempestiva comunicazione dell’inizio delle attività peritali e ampia possibilità di discuterne le conclusioni.

Anzi, risulta dalla sentenza impugnata che il CTU ha depositato un supplemento di perizia, con la quale ha preso singolarmente in esame le obiezioni poste dal CTP.

4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3: violazione del principio di concorrenza leale tra le imprese ed associazioni tra professionisti”.

La Corte di Appello, consentendo l’applicazione, per la liquidazione dell’indennizzo, della tabella dell’ANIA, avrebbe di fatto riconosciuto a tale associazione “un vero e proprio monopolio sulle tabelle da applicare in caso di risarcimento causato da sinistro stradale”, privando il signor M. della possibilità di usufruire dei benefici del libero mercato.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello, infatti, ha accertato che l’applicazione delle tabelle ANIA era stata pattuita contrattualmente e costituiva una delle possibili scelte dell’assicurato, collegata ad un premio calcolato in misura inferiore rispetto ad altre opzioni.

Alla luce di ciò, l’assunto del ricorrente, secondo cui i giudici dell’appello avrebbero avvallato una pratica anticoncorrenziale (peraltro riferita ad un settore, quello dei sinistri stradali, estraneo alla presente controversia) appare evidentemente destituita di qualsivoglia fondamento.

4.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3: violazione dell’art. 3 Cost., in ordine al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno: la mancanza di personalizzazione dell’applicazione delle tabelle”.

La Corte di appello di Bologna, nel fare propri i criteri di determinazione della liquidazione da parte del C.T.U., avrebbe omesso di considerare la situazione soggettiva e personale del M..

Il motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico, non specificando il ricorrente alcuno degli elementi soggettivi e personali che avrebbero imposto una diversa liquidazione dell’indennizzo.

4.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3: violazione dell’art. 6 CEDU”.

Sarebbe illegittima per violazione del principio di non discriminazione l’applicazione, da pane della Corte di appello, di una tabella, quale quella dell’ANIA, priva di riferimenti di tenore comunitario e che, quindi, non può garantire l’eguale trattamento del soggetto destinatario del risarcimento.

Il motivo è infondato.

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle (giudiziali o legali) costituiscono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell’effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio (quand’anche “equo”).

Il giudice, nell’avvalersi di tali tabelle deve procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

5. In considerazione che l’intimata non ha svolto attività difensiva non occorre pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre

2016

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