Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19653 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7664/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7143/12/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP relativamente all’anno d’imposta 2008, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe con cui la CTR aveva accolto l’appello proposto dal predetta contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la nullità dell’avviso di accertamento perchè emesso sulla base delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore senza il preventivo necessario svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la difesa erariale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce un vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e segnatamente dell’avviso di accertamento da cui emergeva che quello espletato nel caso di specie era un accertamento di tipo analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e non mediante l’applicazione degli studi di settore, con conseguente non obbligatorietà del contraddittorio con il contribuente, mentre con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993.

2. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti.

3. La circostanza che il reddito d’impresa del contribuente, esercente attività di ristorazione, sia stato rideterminato sulla base dei risultati restituiti dall’applicazione degli studi di settore, è positivamente esclusa dal contenuto dell’avviso di accertamento che, in ossequio al principio di autosufficienza, è stato riprodotto in parte qua nel ricorso ma anche allegato al medesimo – da cui emerge che l’accertamento nella specie è stato condotto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 41 bis, sulla base dell’applicazione di una percentuale di ricarico maggiore di quella praticata dal contribuente, inferiore a quello previsto dallo studio di settore, tanto che i ricavi erano risultati addirittura inferiori ai costi dichiarati.

4. Da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, non l’amministrazione finanziaria non era tenuta ad espletare il contraddittorio con il contribuente, sicuramente non con riferimento ai tributi non armonizzati, mentre con riferimento a quelli armonizzati, alla sola condizione – la cui sussistenza sub specie non risulta essere stata oggetto di specifico accertamento, riservato ai giudici di merito – che il contribuente “assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. 11453/14, 25054/13, ss.uu. 20935/09), e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto (Cass., ss.uu., 9935/15, 23726/07; Cass. 1271/14, 22502/13)” (Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015).

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio alla competente CTR che rivaluterà la vicenda processuale attenendosi ai principi sopra enunciati, esaminerà eventuali questioni rimaste assorbite e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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