Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19653 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1921/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Linea Metalli Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Benincasa,

elettivamente domiciliato presso l’Avv. Alessandro Voglino in Roma

via F. Siacci n. 4, giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 5603/17/14, depositata il 3 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della Linea Metalli Srl avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 ai fini Iva, Ires ed Irap, in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione la maggiore Iva e i costi indebitamente detratti, nonchè irrogando le conseguenti sanzioni.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Napoli. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste Linea Metalli Srl con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

La notifica dell’atto, infatti, è stata avviata in data 16 gennaio 2015; a seguito del mancato buon esito, attestato nella ricevuta in data 20 gennaio 2015, l’Amministrazione ha rinnovato il procedimento notificatorio in data 18 marzo 2015 e, dunque, tardivamente poichè effettuato entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., dimidiato, in osservanza di quanto statuito da Sez. U, n. 14594 del 15/07/2016.

2. Le spese sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di Linea Metalli Srl, che liquida in Euro 22.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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