Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19652 del 24/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 19652 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 24/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 10247-2017 proposto da:
CARDIGLIANO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ZOMPI’;
– ricorrente –

contro
CONSIGLIO

DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI

DI

LECCE,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati avverso la sentenza n. 6/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Francesco Zompì.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/2/2017 il C.N.F. ha dichiarato
inammissibile il gravame interposto dall’avv. Alfredo Cardigliano in
relazione alla decisione del C.O.A. di Lecce del 3/2/2016 di
inammissibilità dell’«istanza denominata “incidente di
esecuzione”», proposta con riferimento a precedente pronunzia del
10/7/2013 di quest’ultimo di irrogazione della sanzione della
cancellazione dall’albo degli Avvocati, non impugnata e pertanto
passata in giudicato, ai fini della «rideterminazione della sanzione
applicata, in termini di minor rigore», alla luce della «vigente
normativa introdotta dalla L. n. 247/2012».
Avverso la suindicata pronunzia del C.N.F. il Cardigliano
propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 10 motivo il ricorrente denunzia «violazione dell’art.
360, co. 1 n. 1, c.p.c.».
Si duole che il C.N.F. abbia erroneamente ritenuto non rientrare
«l’atto impugnato» in «alcuna delle categorie» di

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depositata il 14/02/2017.

provvedimenti che può emettere in materia disciplinare, giacché «il
provvedimento impugnato si innesca, a pieno titolo, costituendone
parte integrante, nella fase esecutiva ( disciplinata … dall’art. 35 del
Titolo V del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 Procedimento
disciplinare – ai sensi dell’art. 50, co. 5, Legge 31 dicembre, n. 247 )

definito con provvedimento n. 15/13», trattandosi di «Ente …
legittimato, a norma dell’art. 35 del menzionato Regolamento, a dare
“esecuzione” a “tutte le sanzioni disciplinari” e, dunque, a conoscere
situazioni per così dire “patologiche” che possono verificarsi a seguito
del passaggio in giudicato della decisione e che riguardano, per jus

superveniens, … la sanzione».
Lamenta che -come affermato da Cass., Sez. Un., 24/10/2014,
n. 18821- la «volontà del legislatore di regolamentare situazioni
verificatesi a seguito del passaggio in giudicato della decisione e della
definitività del provvedimento emesso e di inserirle nell’ambito del
c.d. “procedimento disciplinare”, rappresentando dunque “materia
disciplinare”, si desume dalla previsione dell’art. 36 del Titolo VI»,
sicché «il legislatore ha considerato “materia disciplinare” le
situazioni sopravvenute al giudicato, che riguardano “il fatto”,
disponendo addirittura la riapertura del procedimento», non
sussistendo «particolari ragioni per negare la stessa valenza di
“materia disciplinare” a circostanze che riguardano la “sanzione”,
sopravvenute al giudicato ed introdotte da una legge successiva».
Si duole non essersi considerato che, come dalle S.U. del pari
sottolineato, «il nostro ordinamento non ignora ipotesi di flessione
dell’intangibilità del giudicato, sul cui valore costituzionale prevalgono
… altri valori, ai quali il legislatore assicura un primato. In caso di

abolitio criminis, infatti, è prevista la revoca della sentenza di
condanna ( art. 673 cod. proc. pen. ) e ne cessano° la esecuzione e
gli effetti penali ( art. 2, comma secondo, cod. pen. ). Analoga

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del procedimento disciplinare celebratosi innanzi al C.O.A. di Lecce e

previsione è contenuta nello stesso art. 673 cod. proc. pen. per
l’ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice. Altra ipotesi di cedevolezza del giudicato è quella
prevista dall’art. 30, comma quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87,
secondo cui cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali della

norma dichiarata incostituzionale. L’art. 2, comma terzo, cod. pen. …
statuisce, inoltre, che la pena detentiva inflitta con condanna
irrevocabile deve essere convertita immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore prevede
esclusivamente quest’ultima, regola questa che deroga alla previsione
di cui al successivo comma quarto dello stesso articolo, che individua
nel giudicato il limite all’operatività della

lex mitior.

All’ipotesi

introdotta dall’art. 14 della legge n. 85 del 2006 può essere
accostato, in via analogica, il novum dettato dalla Corte EDU in tema
di legalità convenzionale della pena … in entrambi i casi … è
l’esigenza imprescindibile di porre fine agli effetti negativi
dell’esecuzione di una pena contra legem a prevalere sulla tenuta del
giudicato».
Lamenta che, come è stato al riguardo dalle S.U. già posto in
rilievo, la questione si risolve essenzialmente nell’esigenza di
individuare lo «strumento processuale idoneo a consentire
l’intervento correttivo dello stesso giudicato», ravvisato proprio
nell’«incidente di esecuzione», a conoscere del quale è ai sensi
dell’art. 665 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione.
Si duole non essersi considerato che l’«assimilazione della
sanzione disciplinare a quella penale, che ha indotto il superamento
del principio del tempus regit actum in favore del principio del favor
rei», e «la incontrovertibile operatività del comma 4 dell’art. 10
del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 … consentono
ineluttabilmente, nella fattispecie

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de qua, di mutuare, nella sua

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sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione della

interezza, il principio di diritto e le argomentazioni svolte nella …
sentenza n. 18821 del 2014 resa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte … giungendo a stabilire, contrariamente a quanto contenuto
nella impugnata sentenza, che il provvedimento adottato dal
Consiglio territoriale si inserisce, a pieno titolo, nella fase esecutiva …

e rappresenta, dunque, decisione adottata “in materia disciplinare”
che promana da un ente … legittimato, a norma dell’art. 35 del
menzionato Regolamento, a dare “esecuzione” a tutte le sanzioni
disciplinari”».
Lamenta che «il provvedimento impugnato si inserisce, a
pieno titolo, nella fase esecutiva (disciplinata dall’art. 35 del Titolo V
del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 Procedimento
disciplinare)», e «promana da un Ente … legittimato, norma del
cit. art. 35 del menzionato Regolamento, a dare “esecuzione” a “tutte
le sanzioni disciplinari”, e, dunque, a conoscere situazioni per così
dire “patologiche” che possono verificarsi a seguito del passaggio in
giudicato della decisione e della definitività del provvedimento
emesso e di inserirle nell’ambito del c.d. “procedimento disciplinare”,
rappresentando … “materia disciplinare”», come «si desume dalla
previsione dell’art. 36 del Titolo VI».
Con il 2° ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell’art. 59
L. n. 69 del 2009, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che il C.N.F. abbia «omesso immotivatamente di
uniformarsi al proprio nomofilattico orientamento giurisprudenziale …
non tenendo conto della disciplina introdotta dall’art. 59 1° comma
della L. 18/06/2009 n. 69 con cui il legislatore ha espressamente
esteso il regime della translatio iudicii anche ai rapporti tra giudici
ordinari e giudici speciali», né abbia altrimenti indicato «il giudice
munito di giurisdizione, previa individuazione della natura del
provvedimento impugnato».

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del procedimento disciplinare celebratosi innanzi al C.O.A. di Lecce …

Con il 3 0 motivo denunzia violazione degli artt. 7, 33, 50 L. n.
33 del 1933, 60 r.d. 22/10/1934, in riferimento all’art. 360, 10 co. n.
3, c.p.c.
Si duole che il C.N.F. abbia ritenuto inammissibile il ricorso per
difetto dello ius postulandi, laddove «la inammissibilità del ricorso

essere legata alla carenza di “iscrizione” del ricorrente nel relativo
Albo …, attenendo la stessa alle modalità di presentazione del
menzionato ricorso e, specificatamente, alla rappresentanza e difesa
del professionista privo dello ius postulandi innanzi al giudice della
giurisdizione speciale».
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione
dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a suo
fondamento atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, il
«ricorso per incidente di esecuzione 08.01.2016, depositato in data
09.01.2016 -doc. 2», le «note integrative 18.01.2016, depositate
il 19 succ. -doc. 3-», le «note integrative 20.01.2016, depositate
in pari data -doc. 4-», le «note integrative 01.02.2016, depositate
in pari data -doc. 5-» ] limitandosi meramente a richiamarli, senza
invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli
nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della
relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con
precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o
in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o
prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass.,
23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007,

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avverso provvedimenti del Consiglio dell’Ordine territoriale non può

n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza
anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (
cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non

compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass.,
18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005,
n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803;
Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass.,
21/8/1997, n. 7851 ).
Va per altro verso posto in rilievo che, come queste Sezioni
Unite hanno avuto più volte modo di affermare, le funzioni esercitate
in materia disciplinare dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, ed il
relativo procedimento, hanno natura

amministrativa,

e non

giurisdizionale ( v. Cass., Sez. Un., 18/11/2015, n. 23540; Cass.,
Sez. Un., 22/12/2011, n. 28339).
Orbene, a tale stregua essi non hanno il potere di conoscere
dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli
iscritti.
Né in contrario può invero invocarsi l’art. 35 Regolamento
C.N.F. n. 2 del 2014 ( recante “Esecuzione della decisione
disciplinare” ), la disciplina ivi dettata attenendo ( salva l’ipotesi della
sospensione: v. Cass., Sez. Un., 26/9/2017, n. 22358 ) agli aspetti
meramente amministravi dell’esecuzione.
Va al riguardo per altro verso posto in rilievo che il nuovo
Codice deontologico ( approvato il 31/1/2014, pubblicato il

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ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio

16/10/2014 ed entrato in vigore il 15/12/2014), pur non prevedendo
più la sanzione della cancellazione dall’albo, contempla invero quella
della radiazione ( art. 30, comma 4 ).
Il nuovo Codice deontologico disciplina altresì, da un canto,
l’istituto della riapertura del procedimento disciplinare concluso con

d’ufficio con le forme del procedimento ordinario ( comma 2 ), con
provvedimenti di competenza del C.O.A. che ha emesso la decisione
(comma 3). Per altro verso, la possibilità per il professionista radiato,
decorsi 5 anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, di
chiedere di essere nuovamente iscritto, ove sussistano i presupposti
di cui all’art. 17 L. n. 247 del 2012 ( art. 30, comma 5 ).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi nei suesposti
termini, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto
del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a provvedimento in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività
difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 24/10/2017

provvedimento definitivo ( art. 36 ), a richiesta dell’interessato o

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