Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19652 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. I, 16/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 16/09/2010), n.19652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.E.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale

Clodio 12, presso l’avv. Luigi Spaziani, rappresentata e difesa

dall’avv. Beretti Franco, del Foro di Reggio Emilia, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, in persona del Prefetto

pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 305/08 in

data 4 agosto 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 aprile 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice che nulla ha osservato.

 

Fatto

LA CORTE

Rilevato che:

è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente;

O.E.L. ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Reggio Emilia in data 22 gennaio 2008 e il Giudice di pace di Reggio Emilia con decreto del 4 agosto 2008 ha rigettato l’opposizione;

per la cassazione di tale decreto O.E.L. ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre la Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva;

con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e si deduce che, sebbene fosse stata presentata la domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno, erroneamente il Giudice di pace ha escluso che la presentazione di tale domanda fosse idonea a far venir meno lo stato di clandestinità della ricorrente;

con il secondo motivo la ricorrente, denunciando vizio di omessa e contraddittoria motivazione, si duole che il Giudice di pace non si sia pronunciato sulla censura con la quale era stata dedotta la mancata conclusione del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 2 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 12, comma 1;

il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo non è illustrato, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, dalla formulazione di un quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409); con riferimento al secondo motivo, che impropriamente e inesattamente denuncia un vizio di motivazione, mentre prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 (in relazione al quale occorre formulare il quesito di diritto, nella specie mancante), deve ugualmente pervenirsi ad una valutazione d’inammissibilità del mezzo; infatti il vizio di motivazione, anche nella configurazione più radicale della carenza assoluta della medesima, può costituire mezzo oggetto di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (che non richiede formulazione di quesito) esclusivamente in quanto incida sull’accertamento e sulla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione, non anche quando, come nella specie, riguardi l’affermazione o l’applicazione di principi giuridici, ovvero la denuncia di un eventuale errore ex art. 112 c.p.c., a causa dell’asserita omessa decisione di un motivo di opposizione (Cass. S.U. 2003/261; 2004/21712);

le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo la Prefettura intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA