Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19652 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17760/2013 proposto da:

S.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

MONTE OPPIO, 5, presso lo studio dell’avvocato PASCUCCI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO DE CRISTOFARO, GIANCARLO

MAZZETTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amm.re Delegato

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SIMONA RUBINI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1347/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato LORENZO GIUA per delega;

udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004, il signor S.L. convenne in giudizio Alleanza Assicurazioni S.p.a., deducendo di aver stipulato un contratto denominato “(OMISSIS)” in base al quale, a fronte del versamento in un’unica soluzione, del premio di Lire 350.000.000 (ora Euro, 180.760,00), la compagnia si era obbligata a restituirgli, alla scadenza di un settennio, la somma minima di Lire 672.691.000 (ora Euro 347.741,59). Ma alla scadenza del contratto, tuttavia, la società appellata gli aveva restituito la minor somma di Euro 257.613,76, dichiarando che la promessa di restituirgli la maggior somma fattagli dal suo agente P.F., poi licenziato per comportamento infedele, non aveva alcun valore, avendo questi agito al di fuori dei poteri conferitigli.

Chiese, quindi, la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra quanto versatogli dall’assicurazione e quanto dalla stessa dovuto.

Si costituì in giudizio Alleanza Assicurazioni S.p.a., deducendo che: a) l’attore aveva fatto imprudentemente affidamento su una promessa di liquidazione della polizza incredibile, in quanto garantiva un rendimento pari a circa il doppio rispetto al premio versato, b) di non aver mai autorizzato il P. a rilasciare i clienti garanzia di rendimento della polizza quali quelle contenute nel documento che lo stesso P. aveva consegnato al S., c) la compilazione di tale documento non poteva essere attribuito alla compagnia in quanto estraneo alle esigenze ed agli scopi del lavoro svolto dallo dipendente ed in insanabile contrasto con gli interessi perseguiti dal committente. Chiese quindi il rigetto delle domande attoree, nonchè l’autorizzazione a chiamare in causa P.F., cui attribuiva la responsabilità dell’accaduto, per essere dallo stesso manlevato nel caso di condanna.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituì anche P.F., disconoscendo la propria sottoscrizione alla promessa di liquidazione di polizza prodotta in giudizio dal S. ed evidenziando di essere convenuto in giudizio da Alleanza, con azione di sequestro avanti il Tribunale di Milano per i medesimi fatti, e di aver disconosciuto in quel giudizio la sottoscrizione apposta sulla promessa di liquidazione prodotta dall’attore. Chiese il rigetto di ogni domanda proposta nei sui confronti, e poi con successiva memoria, l’estromissione dalla causa stante la mancata richiesta di verificazione della sua sottoscrizione.

Il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, rigettò la domanda attrice ritenendo che, dagli atti di causa, emergeva che S.L., in data (OMISSIS), all’atto della sottoscrizione della cosiddetta “scheda contrattuale” aveva consegnato al signor P.F., alla presenza del signor M., la somma di L 350.000.000; che al momento della sottoscrizione al S. erano state consegnate le condizioni generali che disciplinavano il rapporto; che la lettera del (OMISSIS), con cui Alleanza indicava l’importo di riscatto forale della polizza non poteva essere considerata fonte di obbligazioni per la compagnia, essendo generica, non contenendo alcun riferimento alla scheda contrattuale e, quindi, difettando la prova che tale missiva costituisse modifica delle pattuizioni contrattuali desumibili dalla predetta scheda.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1347/2012 dell’8 giugno 2012.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione S.L. sulla base di sei motivi illustrati da memoria. L’intimato P.F. non ha svolto difese.

3.1 Resiste con controricorso la Alleanza Assicurazioni S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c.”.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la lettera del (OMISSIS), prodotta solo in fotocopia, non fosse utilizzabile al fine di accertare se la garanzia di rendimento minimo ivi contenuta costituisse parte integrante dell’oggetto della polizza di assicurazione, per via del disconoscimento del contenuto della lettera del (OMISSIS) da parte di Alleanza Assicurazioni, e dell’autenticità della firma apposta su tale lettera da parte del P., nonchè per via della mancata formulazione dell’istanza di verificazione.

Infatti, il disconoscimento operato da Alleanza era irrilevante in quanto si trattava di scrittura privata proveniente da soggetto terzo.

Inoltre, la compagnia non aveva contestato efficacemente la attribuibilità a sè della lettera, avendo sempre espressamente individuato in P.F., proprio dipendente, l’autore materiale di tale lettera o, quantomeno, il soggetto che aveva consegnato la stessa lettera al S..

Infine, nemmeno il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione da parte del P. poteva avere efficacia preclusiva, non avendo lo stesso P. mai contestato esplicitamente di aver consegnato la lettera al S. in nome e per conto della compagnia assicuratrice.

Quindi, non sussistendo alcun onere in capo al ricorrente di instaurare il procedimento di verificazione, non vi sarebbe stata nemmeno necessità di produrre l’originale del documento contestato.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 1363 c.c. e art. 1362 c.c., comma 2, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

La Corte di Appello avrebbe ritenuto che la lettera del (OMISSIS) fosse generica e, perciò, inutilizzabile, obliterando totalmente di considerare numerosi dati documentali di significato univoco, quali il fatto che la missiva fosse stata redatta su autentica carta intestata di Alleanza, che fosse indirizzata al S., il quale, solo due giorni prima aveva formulato nei confronti della stessa Alleanza proposta di assicurazione a premio unico di Lire 350.000.000; che nell’oggetto della lettera veniva richiamata proprio una polizza a premio unico di quel valore.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta “falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 5”.

Il Giudice di secondo grado avrebbe qualificato il documento dell'(OMISSIS), sottoscritto dal S., quale contratto, sulla base dell’omessa considerazione di alcune circostanze documentali decisive di segno contrario.

In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l’attore, sin dall’atto di citazione dinanzi al Tribunale ed in tutte le successive difese, aveva sostenuto che il suddetto documento costituiva mera proposta.

Inoltre, le stesse espressioni utilizzate nel documento (che era intitolato “proposta di assicurazione”, conteneva richiami alla disciplina codicistica delle dichiarazioni unilaterali con efficacia di proposta e si riferiva al S. come l’Assicurando”) rivelavano la natura di proposta dello stesso documento.

D’altra parte, nell’atto mancava la sottoscrizione per accettazione del legale rappresentante o di un preposto della Compagnia assicuratrice, nè l’accettazione poteva ritenersi sussistente in re ipsa, in presenza di clausola di riserva della facoltà di non accettare la proposta.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte territoriale avrebbe completamente omesso di effettuare l’analisi della formulazione letterale della dichiarazione negoziale, che costituisce primo ed imprescindibile momento dell’attività ermeneutica. Se invece l’indagine interpretativa fosse stata condotta in base ai dati letterali della dichiarazione, avendo questi significato chiaro ed univoco, il Giudice avrebbe dovuto astenersi dal far ricorso ad altri criteri interpretativi.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la “falsa applicazione dell’art. 1199 c.c., nonchè insufficiente ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

La Corte di appello avrebbe ritenuto che il pagamento del premio fosse avvenuto contestualmente alla sottoscrizione da parte del S. del documento dell'(OMISSIS), illogicamente traendone la prova dal fatto che nel medesimo documento, sottoscritto dal solo S. e non da Alleanza, la compagnia assicurativa rilasciava quietanza dell’avvenuto versamento dell’importo di Lire 350.000.000.

Inoltre, la Corte avrebbe inopinatamente disatteso le testimonianze acquisite, tutte coincidenti nel senso che il pagamento del premio avvenne in data successiva al ricevimento, da parte del S., della lettera del (OMISSIS).

Infine, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, il S. aveva assolto l’onere di produrre la fotocopia dell’assegno mediante il quale aveva versato il premio, che recava, quale data di emissione, il 14 gennaio 1997, nonchè l’estratto del conto corrente su cui era stato tratto l’assegno, da cui risultava che il relativo incasso, da parte della compagnia, era avvenuto in data (OMISSIS).

In conclusione, poichè la conclusione del contratto doveva essere collocata in data posteriore al (OMISSIS), la lettera consegnata in tale data dal P. al S. doveva ritenersi parte integrante dell’oggetto della polizza.

4.6. Infine, con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per aver la Corte omesso di ascrivere alla Compagnia assicuratrice la responsabilità dell’operato del suo dipendente, in applicazione del principio c.d. “di occasionalità necessaria” tra l’utilizzo di ausiliari e l’insorgere nei terzi di un affidamento che dà diritto alla prestazione, o al suo equivalente pecuniario a titolo risarcito o, ex artt. 1228 o 1398 c.c..

5. Il primo motivo, con cui si censura la ritenuta inutilizzabilità nel giudizio della lettera del (OMISSIS) (sul quale si basa la pretesa del ricorrente) è infondato.

E’ principio pacifico quello secondo cui il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell’art. 214 c.p.c., fa sorgere a capo del producente, che insista nell’avvalersi del documento, l’onere di chiederne la verificazione; pertanto la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, “rimanendo precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell’autenticità della sottoscrizione attraverso l’esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati” (cfr. Cass. n. 2220/2012; Cass. n. 4094/1984).

La sentenza impugnata appare aver fatto un uso corretto dei principi sopra enunciati, rilevando che “pur in presenza di contestazione” ed in particolare del tempestivo disconoscimento della sottoscrizione apposta al documento, da parte di P.F., nessuna parte aveva chiesto la verificazione della sottoscrizione e da ciò traendone la conseguenza che il documento era restato privo di autenticità e perciò era inutilizzabile.

6. L’accertata inutilizzabilità nel giudizio risulta assorbente rispetto agli altri motivi del ricorso del ricorrente.

Infatti, la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere l’importo di Euro 347.741,59, quale rendimento minimo garantito dalla compagnia assicuratrice, trovava fondamento unicamente in tale missiva e non trova riscontro in altri atti o documenti.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di lepre e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 11, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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