Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19651 del 03/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17354/2013 proposto da:

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale, Avv. M.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO FUGGITTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ARMANDO

ATTINA’, SALVATORE ATTINA’ giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO ANTONIO MIRIELLO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA PARTE

COST CON C/RIC E RIC. INCID.;

– intimati –

nonchè da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo amm.re delegato Dott.

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ARMANDO ATTINA’, SALVATORE

ATTINA’ giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO ANTONIO MIRIELLO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), NUOVA TIRRENA

ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 648/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato MAURIZIO FUGGITTI per delega;

udito l’Avvocato FABIO FRANCO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; rigetto dell’incidentale della GROUPAMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2001, G.A., amministratore del supermercato G.L. Market di A.G., convenne in giudizio l’Assitalia Assicurazioni S.p.a. e la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a.. Espose di aver stipulato con le assicurazioni convenute un contratto con il quale assicurava il rischio inerente la propria attività commerciale (supermercato), e che, in seguito ad un violento acquazzone verificatosi sulla costa ionica catanzarese, i locali del supermercato venivano completamente allagati dall’acqua piovana infiltratasi delle brecce delle lesioni provocate dalla violenza dell’acqua e dalle raffiche di vento alle pareti e serramenti, con gravissimo danno agli oggetti all’interno contenuti. Assunse anche che fu redatto un verbale di liquidazione amichevole con cui le parti contraenti quantificarono i danni, il G., specificò anche di subordinare la propria adesione alla liquidazione al pagamento nel rispetto dei termini contrattuali, mentre il perito delle compagnie di assicurazioni elevò riserva sulla tisarcibilità del danno, trattandosi di infiltrazioni di acqua piovana a seguito di accumulo esterno. Ma l’attore ritenendo il verbale nullo, invalido ed inefficace anche nella pane relativa alla liquidazione effettuata senza la presenza del perito nominato dall’assicurato, per violazione delle norme del contratto di assicurazione ed ex art. 1427 c.c., lo impugnò. Chiese, quindi, la condanna delle compagnie convenute, ciascuna per la propria quota, al pagamento del danno.

Si costituirono in giudizio la Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia – S.p.a. e la Nuova Tirrenia Assicurazioni S.p.a., deducendo, per quel che qui interessa, che i danni lamentati da parte attrice esulavano dalla garanzia assicurativa, ai sensi dell’art. 11 delle condizioni aggiuntive alla polizza, in quanto determinati da accumulo di acqua, e che, inoltre, le istanze di annullamento, invalidità o inefficacia dell’atto di liquidazione amichevole dovevano fondarsi su errore, dolo o violazione dei patti contrattuali.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale rigettò la domanda attrice.

Il Tribunale disattese la consulenza tecnica d’ufficio, secondo la quale lo scarrellamento della porta d’ingresso del supermercato era stato causato dall’uno di oggetti trasportati dalla bufera, in quanto tale assunto sarebbe stato privo di adeguati riscontri probatori. Ritenne invece che l’effetto dell’evento dannoso non rientrasse nella garanzia assicurativa, perchè causato da accumulo esterno di acqua.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 648 del 6 giugno 2012.

La Corte territoriale, a differenza del giudice di prime cure, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal G. al perito delle società assicuratrici nel verbale di primo sopralluogo non avessero rilevanza di confessione stragiudiziale, avendo ad oggetto non fatti obiettivi, ma valutazioni tecniche in merito alla causa dei danni. E quindi, evidenziando che il verificarsi nella zona di bufere di vento era stato riconosciuto dallo stesso perito delle società assicurative nella propria relazione, ha ritenuto che il danno fosse stato causato dalla violenza degli agenti atmosferici e che, pertanto, rientrasse nella copertura assicurativa.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione Ina Assitalia Assicurazioni S.p.a. (già Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia – S.p.a.) sulla base di un unico motivo, articolato in più censure. Ha depositato memoria.

3.1. Resistono, la Groupama Assicurazioni S.p.a. (già Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a.), che propone anche ricorso incidentale adesivo al ricorso principale, di identico contenuto, nonchè il signor G.A. personalmente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Innazitutto, si devono esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente, in ragione del loro carattere preliminare.

4.1. Occorre quindi verificare l’eccezione relativa alla tardività del Corso principale.

Pale eccezione è infondata. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 6 giugno 2012 e non risulta essere stata notificata, se non ai fini dell’esecuzione.

Di conseguenza, il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) per la notifica dell’impugnazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., scadeva il (OMISSIS), ma, trattandosi di una domenica, veniva prorogato di diritto al successivo (OMISSIS) ai sensi dell’art. 2963 c.c.. Il ricorso principale è stato notificato il 5 luglio 2013 e solo quello al G. non è andato a buon fine, mentre risulta regolare quello alla Nuova Tirrena (Groupama). Quindi correttamente l’Ina Assitalia ha provveduto a rinotificare al G..

4.2. Destituita di fondamento è l’eccezione relativa alla inammissibilità dei ricorsi, principale ed incidentale, perchè proposti nei confronti di persona giuridica non più esistente (la C.L. Market S.a.s. di G.A., trasformatasi in G.L. Market S.a.s. di L.V.), nonchè notificati a persona che non rivestiva poteri di amministrazione, perchè estraneo alla nuova società.

Innanzitutto, occorre osservare che nè la trasformazione di una società in altro dei tipi previsti dalla legge, nè, a maggior ragione, la semplice cessione di quote sociali a persone diverse dagli originari soci dell’ente che mantiene la stessa natura giuridica, danno luogo all’estinzione di un soggetto ed alla creazione di un altro, ma configurano una vicenda meramente evolutiva e modificativa del soggetto (Cass. n. 15737/2004; Cass. n. 3269/2009).

Quanto alla notifica, si deve far riferimento al principio affermato da questa Corte, secondo cui non assume rilievo, ai fini dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, la circostanza che questo sia stato notificato ad una società in persona degli amministratori ormai deceduti e in base a ragione sociale diversa da quella adottata in seguito ad una trasformazione di tipo sociale, risultando comunque la stessa società intimata correttamente identificata, senza alcuna incertezza, come controparte del rapporto processuale, a prescindere dall’esatta individuazione dei rappresentanti legali, nonchè della vicenda meramente modificativa consistente nel passaggio da un tipo ad un altro previsto dalla legge, che non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti ad essa capo (Cass. n. 7253/2013).

Nel caso di specie, i ricorsi sono stati notificati a ” G.A. in qualità di Amm.re della ditta G.L. Market s.a.s. di G.A. & C.” presso il domicilio eletto dai suoi difensori nel giudizio di appello. Inoltre, anche nell’intestazione e nelle conclusioni dell’atto, si specifica che il ricorso viene proposto nei confronti del G. in qualità di amministratore della società. Ciò significa che la stessa società, seppur con la precedente denominazione, è stata correttamente identificata come controparte del rapporto processuale, a prescindere dall’esattezza della individuazione del rappresentante legale della stessa.

4.3. E’ fondata, invece, l’eccezione di tardività del ricorso incidentale (notificato il 17 ottobre 2013).

Rileva, nel caso di specie, il consolidato principio secondo cui “in materia di procedimento civile, sia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., le regole sull’impugnazione tardiva operano esclusivamente in tema d’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, e solo la quale può avere interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Quando invece il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell’impugnazione incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo di cui all’art. 325 c.p.c.” (Cass. n. 1120/2014; cfr. anche, tra le altre, Cass. n. 6807/2007; Cass. n. 5635/2002).

Pertanto, il ricorso incidentale di Groupama Assicurazioni S.p.a. deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. La ricorrente, lamenta la “violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. e art. 115 c.p.c., e motivazione apparente e/o carente in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5” (p. 19), nonchè la “violazione dell’art. 116 c.p.c. comma 1 e art. 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” (p. 20).

Si duole che erroneamente la Corte catanzarese avrebbe ritenuto che le dichiarazioni del G. costituissero valutazioni tecniche in merito alla causa dei danni, trattandosi invece di descrizione, da parte del dichiarante, di una situazione di fatto constatata de visu, immediatamente percepibile da chiunque, attraverso i sensi e le nozioni di comune esperienza.

5.2. Con un secondo gruppo di censure, lamenta “vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria su più fatti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, nonchè “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” (p. 23).

La Corte avrebbe errato nel ritenere che il G. avesse impugnato per errore la veridicità delle proprie dichiarazioni rese al perito delle assicurazioni.

Il G. infatti, avrebbe sostenuto di essere incorso in errore solo nella quantificazione del danno ed avrebbe contestato la causa e la dinamica del sinistro prospettata dal perito incaricato dalle società assicuratrici, ma non avrebbe mai nemmeno allegato l’erroneità delle suddette dichiarazioni. Il Giudice, quindi, avrebbe pronunciato ultra petita.

5.3. In terzo luogo, lamentano “erronea o falsa applicazione degli artt. 2732, 2733 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, nonchè “vizio di omessa motivazione rappresentati da un difetto di attività del giudice di merito, rilevante in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (p. 26).

Risultando per ammissione del G. che l’allagamento dei locali si era avuto in conseguenza di un accumulo esterno di acqua piovana, in difetto di prova da parte dello stesso che tale ammissione era stata determinata da errore di fatto o da violenza, la Corte di Appello non poteva ritenerla revocata, nè poteva accertare diversamente il fatto confessato con valenza di prova legale.

5.4. Denunciano inoltre “violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esame e alla valutazione delle risultanze istruttorie emersi in corso di causa circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’ art. 360 c.p.c., n. 5” (p. 33).

La Corte di appello, sostenendo che l’effettivo verificarsi di bufere di evento trova sostegno nella stessa relazione del perito delle società assicuratrici, sarebbe incorsa in vizio logico, in quanto le affermazioni contenute in tale relazione non sarebbero in alcun modo interpretabili in tal senso.

5.5. Lamentano poi la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4”, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, nonchè la “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esame e alla valutazione delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” (pp. 34-35).

In ogni caso, la Corte di Appello non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione la relazione del perito delle assicurazioni, in quanto la stessa sarebbe stata acquisita al processo oltre termini di cui all’art. 184 c.p.c., con la conseguenza che la domanda del G. avrebbe dovuto essere rigettata per mancanza di prova.

5.6. Denunciano ancora la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5” (p. 37), per aver aderito alla relazione del CTU senza alcuna motivazione e mancando ai propri oneri di controllo sulla congruità logica del ragionamento seguito dal medesimo CTU.

5.7. Infine, le ricorrenti denunciano “vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (p. 58) relativamente alla quantificazione dei danni causati dal collo dell’acqua dal muro perimetrale del deposito del supermercato, esclusi dall’indennizzo perchè dovuti ad accumulo esterno di acqua, risultando il criterio utilizzato dal Giudice del merito meramente soggettivo e privo di alcuna giustificazione.

6. Le censure con cui si denuncia violazione di legge, errata valutazione delle prove ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, possono essere esaminate congiuntamente e sono tutte inammissibili.

La ricorrente, infatti, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

6.1. Resta quindi da esaminare la doglianza formulata a pag. 23, con la quale la ricorrente sostiene che il Giudice, affermando che la veridicità delle dichiarazioni rese dal G. al perito delle assicurazioni era stata impugnata per errore, avrebbe pronunciato ultra petita.

Tale censura è inammissibile, in quanto il suo eventuale accoglimento risulta irrilevante ai fini della decisione.

Infatti, la Corte di Appello, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, ha escluso la valenza confessoria delle dichiarazioni rese dal G. sulla base della natura valutativa delle medesime dichiarazioni ed ha affermato che occorre accertare aliunde la causa dello scarrellamento della porta del supermercato, che ha portato all’allagamento del deposito.

Solo dopo, e per inciso, la Corte ha affermato che tale accertamento investe anche la veridicità delle suddette dichiarazioni, “impugnate per errore dall’appellante”, con la conseguenza che ove la causa fosse individuata in evento diverso dall’accumulo esterno di acqua – come poi effettivamente è stata individuata – le dichiarazioni (già valutate prive di valore confessorio) risulterebbero comunque invalide perchè inficiate da errore.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile, per tardività, quello incidentale, condanna le compagnie assicurative in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA