Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19650 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19650 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

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sul ricorso 11774-2017 proposto da:
DIANA MARIA IMMACOLATA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO N 297, presso lo studio
dell’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;
– rícorrente contro

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del
Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA
PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MAIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO SARTORIO
D’ANALISTA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 10243/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARL^A REGIONALE gtella CAMPANIA

il

18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Maria Immacolata Diana propone ricorso per cassazione
nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania che aveva parzialmente accolto
l’appello di Equitalia Sud S.p.a contro la decisione della
Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima, a
sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente
avverso comunicazioni di iscrizione ipotecaria e le prodromiche
cartelle di pagamento, relative agli anni 2003-2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione
dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio: la CTR avrebbe
errato ladclove, pur dichiarando ammissibili le eccezioni
inerenti le modalità di notifica delle cartelle prodromiche, di cui
alle memorie del 25/10/2016, non avrebbe poi provveduto
all’annullamento della cartella esattoriale n.
028/2010/0020592402000, ritenendo quest’ultima non oggetto
di impugnazione in primo grado;

kic. 2017 n. 11774 sez. MT – ud. 04-07-2018
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MOCCI.

che, con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce la violazione
dell’art. 112,c.p.c, in relaziore all’art. 360 n. ‘„5 c.p.c.: la CTR
avrebbe omesso di pronunciarsi sull’illegittimità della
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per carenza
di motivazione, ex D.L 70/2011;

violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4: la
sentenza sarebbe nulla per omessa pronuncia sulla carenza,
nullità o inesistenza della notifica della cartella di pagamento,
sulla base del principio di non contestazione di cui all’art. 115
c. p.c;
che Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. si è costituita con
controricorso;
che il primo motivo è destituito di fondamento;
che, infatti, dal testo della sentenza non si evince alcun vizio di
omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c.: la CTR si è, infatti,
pronunciata anche sulla cartella contestata nel ricorso,
ritenendo che essa non fosse stata oggetto di impugnazione e
considerandola, pertanto, legittima;
che d’altronde, in sede di legittimità è escluso qualsiasi giudizio
attinente alle valutazioni probatorie dei precedenti gradi di
merito;
che la lamentata aporia, riguardante l’ammissibilità delle
memorie ed il mancato annullamento della cartella esattoriale,
è in realtà inesistente, non, corrispondendo. un giudizio di ,
ammissibilità ad una prognosi di accoglimento;
che anche il secondo motivo risulta infondato;
che la CTR ha ritenuto come l’atto di preavviso contenesse
l’indicazione analitica dei crediti vantati dal fisco e,
correttamente, ha condiviso la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui, ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria,
Ric. 2017 n. 11774 sez. MT – ud. 04-07-2018
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che, con l’ultimo motivo di ricorso, la contribuente deduce la

non è necessaria l’indicazione del valore catastale degli
immobili oggetto di aggresione (Sez. n.24258 del
13/11/2014);
che anche il terzo motivo non risulta fondato;
che, infatti, nel processo tributario, il principio di non

processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non
anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del
giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione
dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva
svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né
determina il restringimento del “thema decidendum ” ai soli
motivi (Sez. 6-5, n. 13483 del 30/06/2016; Sez. 5, n. 13834
del 18/06/2014);
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore di Equitalia Sud, in euro 3.500,
oltre spese forfettarie in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
Ric. 2017 n. 11774 sez. MT – ud. 04-07-2018
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contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrele, dell’ulteriore ,importo a titolo., di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a rorma del comma

1°bis, dello stesso articolo 13.

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