Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19650 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 21/09/2020), n.19650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14608-2017 proposto da:

FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (GIA’ CONSORZIO FORTORE ENERGIA), in

persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti PURI PAOLO ed

MULA ALBERTO, unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla

VIA XXIV MAGGIO, n. 43, presso lo STUDIO PURI BRACCO LENZI &

ASSOCIATI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA), in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “FER”), impugnò, innanzi alla C.T.P. di Treviso, il provvedimento di diniego dell’AGENZIA relativamente all’istanza presentata da essa contribuente e volta al rimborso delle accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati nel periodo gennaio-maggio 2014;

che la C.T.P rigettò il ricorso con sentenza n. 586/2015, avverso la quale la FER propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto; quest’ultima, con sentenza 392/2017, depositata il 20.3.2017, rigettò il gravame rilevando, per quanto in questa sede ancora interessa, come (a) l’esenzione ex art. 52, comma 3, cit. non spetti anche ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzata in misura non inferiore al 70% per uso proprio o dei consorziati e (b) nella specie, non potesse ritenersi l’accisa non dovuta in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente, da un lato per essere la L. n. 212 del 2000, art. 10 applicabile non già al tributo ma, al più, alla sola sanzione e, dall’altro, per non risultare in atti alcun interpello presentato all’Agenzia donde risulti che quest’ultima avesse fornito una risposta scritta con l’autorizzazione all’esenzione dal pagamento dell’accisa;

che avverso tale decisione la FER ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; si è costituita con controricorso l’AGENZIA.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il secondo motivo – da analizzare per primo, per questioni di carattere logico – parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b) in relazione agli artt. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 79 del 1999 e 2602 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente escluso gli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica dall’esenzione dal pagamento delle relative accise;

che il motivo è infondato;

che è sufficiente all’uopo osservare come questa Corte abbia già chiarito, sia pure in tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica D.L. n. 511 del 1998, ex art. 6 del, conv. con modif. dalla L. n. 20 del 1989, nel testo vigente per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, che l’esenzione dall’addizionale predetta, applicandosi espressamente nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, non può intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12444, Rv. 653674-01);

che tale conclusione, per identità di presupposti, preclude dunque – contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R. l’applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’accisa ex art. 52, comma 3, lett. b), nel caso – quale quello di specie – di energia proveniente da un consorzio di autoproduzione ed utilizzata non già dal consorzio medesimo, ma dalle imprese aderenti allo stesso, come anche recentemente chiarito da Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, alla cui ampia motivazione al riguardo (cfr. pp. 6-9) si rinvia, quale precedente specifico sul punto, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

che con il primo motivo la FER lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 11, per avere la C.T.R. limitato il campo di operatività del principio della tutela dell’affidamento del contribuente, in assenza (della prova) di una risposta ad interpello da parte dell’AGENZIA, alla sola non debenza – al più – delle sanzioni;

che il motivo è infondato, essendosi la C.T.R. attenuta al principio – pacifico – per cui diversamente dall’art. 11 (il quale, nel disciplinare il caso – non ricorrente nella specie – in cui il contribuente si sia adeguato ad un esplicito responso dell’Amministrazione finanziaria, motivatamente espresso in esito alla particolare procedura dell’interpello, prevede la nullità degli atti impositivi che siano in contrasto con l’esito dell’interpello, anche se riferiti al tributo. Cfr. Cass., Sez. 5, 10.9.2009, n. 19479, Rv. 609770-01; Cass., Sez. 5, 13.10.2011, n. 21070, Rv. 619660-01), l’operatività dell’art. 10 cit. comporta, nella ricorrenza dei presupposti applicativi, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 25.3.2015, n. 5934, Rv. 635008-01);

che, peraltro, una tale delimitazione dell’ambito di operatività dell’art. 10 cit. non solo non è incostituzionale, perchè al principio, di rilievo costituzionale, del legittimo affidamento fa, comunque, da contraltare quello, di altrettanta rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonchè gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta, già menzionati dalle Sezioni Unite di questa Corte, ma neppure si pone in contrasto con il diritto unionale – con ciò superando anche la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dalla difesa della FER nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Ed infatti, se è vero che il diritto ad avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento “si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito” (ex multis, CGUE 14 giugno 2017, in causa C-26/16, punto 76; CGUE 9 luglio 2015, in causa C183/14, punto 44; CGUE 5 marzo 2015, in causa C-585/13, punto 95), cionondimeno “il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell’amministrazione” (CGUE 11 aprile 2018, in causa C-532/16, punto 50; CGUE 6 febbraio 1986, in causa C-162/84, punto 6): ne consegue che, se l’Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione dell’imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi (cfr. nuovamente, sul punto, Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, cit.);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che, essendo l’orientamento di questa Corte in relazione alla perimetrazione della nozione di “autoproduttore” con riferimento ai consorzi oggetto di recente consolidamento, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA), in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA), in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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