Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19650 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27852-2014 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CERVELLINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. PAOLO EMILIO 71, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA

MARCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIO MACCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 551/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo,

l’assorbimento del quinto ed il rigetto dei restati motivi;

uditi gli Avvocati Macchia e Riccardi Lopardi, per delega dell’Avv.

Cervellino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato M.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 551/2014, pubblicata il 20/05/2014. Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Roma. La Corte di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’appello principale del medesimo M. e dell’appello incidentale della Banca di Credito Cooperativo di Roma, e perciò in riforma della pronuncia di primo grado del 05/03/2010 resa dal Tribunale di Avezzano, ha diversamente regolato le spese processuali (compensandole per due terzi per entrambi i gradi, e condannando la Banca a rimborsare il residuo alla controparte), ma ha anche rideterminato in complessivi Euro 6.288,64, oltre interessi, il compenso dovuto al professionista dalla Banca per l’opera svolta in favore di questa nel giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR di L’Aquila, inerente la domanda di annullamento di una delibera del Comune di Pescina relativa all’affidamento del servizio di tesoreria. La causa aveva avuto inizio con decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Avezzano, su ricorso dell’avvocato M., per l’importo di Euro 19.567,91. Il Tribunale di Avezzano, accogliendo in parte l’opposizione avanzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, aveva quantificato in Euro 9.716,17 il compenso spettante all’avvocato.

La Corte d’Appello ha individuato il parametro normativo di riferimento nel D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, commi 1 e 3, applicabile ratione temporis; ha quindi evidenziato che la causa svoltasi dinanzi al TAR avesse ad oggetto la tutela di un interesse legittimo pretensivo all’affidamento del servizio di tesoreria comunale, chiedendosi l’annullamento del provvedimento di affidamento, sicchè la stessa causa doveva considerarsi di valore indeterminabile, non potendosi aver riguardo alla giacenza dei depositi. Ha aggiunto la Corte di L’Aquila che la causa non presentava profili di apprezzabile difficoltà, sia per il numero che per la complessità delle questioni trattate, e che ogni istanza giudiziale della Banca di Credito Cooperativo di Roma era pure stata rigettata dai giudici amministrativi. La sentenza impugnata, accogliendo il gravame incidentale, ha altresì ridotto della metà gli onorari, stimati dal Tribunale di Avezzano in Euro 4.855,00, essendo stata la Banca difesa da due avvocati, dei quali non erano provate le specifiche competenze.

Il ricorrente ha presentato in data 21 giugno 2017 memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato M.C. deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 5, con riferimento all’art. 10 c.p.c. ed all’art. 2233 c.c. Si assume l’erroneità della qualificazione della causa come di valore indeterminabile, e comunque dell’applicazione dei valori medi, dovendo trovare applicazione il D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 5, e quindi gli onorari per le cause di valore tra 50 e 100 milioni di Lire, che avrebbero reso più ragionevole la liquidazione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, avendo la Corte d’Appello mancato di motivare se la causa fosse di valore indeterminabile rilevante o modesto.

1.1. I primi due motivi vanno trattati unitariamente, perchè fra loro connessi, e si rivelano in parte infondati ed in parte inammissibili.

E’ infatti inammissibile il secondo motivo, laddove denuncia l’omessa motivazione sul valore indeterminabile della causa, se rilevante o modesto. Tale censura va, infatti verificata alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed interpretato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. La disposizione si riferisce soltanto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dunque, riduce l’ambito del sindacato di legittimità intorno ai “fatti”, ovvero ai dati materiali, agli episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio, sicchè non è un “fatto” la valutazione di complessità della controversia.

Il primo ed il secondo motivo risultano, comunque, infondati, quanto alla decisione della Corte d’Appello di L’Aquila con riferimento al calcolo del compenso relativo alle prestazioni giudiziali rese dall’avvocato M. per conto della Banca di Credito Cooperativo di Roma nel giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR di L’Aquila, avente ad oggetto la domanda di annullamento di una delibera del Comune di Pescina relativa all’affidamento del servizio di tesoreria. La Corte d’Appello ha fatto, invero, corretta applicazione del principio, più volte riaffermato da questa Corte e che merita conferma, secondo cui, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa stabilita, nella specie, dal D.M. n. 585 del 1994 (art. 6) – ratione temporis applicabile – va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda sia la illegittimità dell’atto e il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda” (Cass. Sez. 2, 20/10/2016, n. 21304; Cass. Sez. 2, 24/01/2013, n. 1754; Cass. Sez. 2, 19/08/2003, n. 12178; Cass. Sez. 2, 30/01/1997, n. 932). Tale orientamento, in sostanza, afferma che, nel determinare il compenso spettante ad un avvocato, il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento di un provvedimento va, appunto, considerato di valore indeterminabile, in quanto l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è riducibile ad un’espressione pecuniaria, non avendo, al riguardo, alcuna rilevanza neppure l’entità della lesione patrimoniale arrecata al ricorrente dall’atto illegittimo. Cass. n. 1754/2013 negava esplicitamente pure ogni rilievo alla pretesa che la liquidazione del compenso dell’avvocato avvenisse assumendo a riferimento il criterio del valore del contratto di appalto oggetto di aggiudicazione, o, quanto meno, il valore dell’utile che l’impresa aggiudicataria supponeva di poter ricavare dall’esecuzione dell’appalto aggiudicato.

Quanto poi alla denuncia che la Corte d’Appello avrebbe comunque violato il D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 5, (non avendo applicato, come ivi prescritto, gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre Lire 50 milioni a Lire 100 milioni…, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia, delle questioni trattate…), lo stesso avvocato M., appellante principale, aveva lamentato, piuttosto, che il Tribunale aveva liquidato l’onorario nella misura media, proprio facendo riferimento alle cause di valore indeterminabile. D’altro canto, la Corte d’Appello ha espressamente affermato, con congruo giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità, che la causa svoltasi davanti al TAR non presentava profili di apprezzabile difficoltà, nè per il numero nè per la complessità delle questioni trattate, e che le domande della Banca di Credito Cooperativo di Roma erano state respinte. Neppure il ricorrente specifica la propria aspirazione alla “liquidazione di un onorario ben più favorevole”, come conseguenza della corretta applicazione del citato D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 5, in quanto non indica analiticamente le voci e gli importi considerati degli onorari che avrebbero trasgredito ai criteri tariffari.

2. Il terzo motivo del ricorso dell’avvocato M.C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 7, del R.D. n. 1578 del 1933, art. 62, della L. n. 563 del 1949, art. 1 della L. n. 191 del 1957, e degli artt. 12 e 167 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, accogliendo l’appello incidentale, ha ridotto della metà gli onorari, determinati in primo grado dal Tribunale di Avezzano in Euro 4.855,00, essendo stata la Banca di Credito Cooperativo di Roma difesa, nel giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR di L’Aquila, da due avvocati dotati di identiche competenze. Il terzo motivo di ricorso considera che tale riduzione, prevista dal R.D. n. 1578 del 1933, art. 62 non fosse più stabilita dal sopravvenuto D.M. n. 585 del 1994, art. 62 e comunque non fosse automatica. Si oppone anche che la Corte d’Appello si sia spinta oltre le prospettazioni della stessa Banca, appellante incidentale, la quale aveva soltanto allegato la complementarietà delle due prestazioni difensive, e sin dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo aveva, piuttosto ammesso, le attività elencate nella parcella, ad essa spettando l’onere di provare l’assunta duplicazione delle difese o il minore impegno dei due avvocati.

Il quinto motivo di ricorso censura poi l’omessa motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta riduzione degli onorari.

Il terzo ed il quinto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano fondati.

La Corte d’Appello di L’Aquila ha ridotto in misura pari ad 1/2 gli onorari calcolati dal Tribunale di Avezzano in Euro 4.855,00, solo in quanto la difesa tecnica della Banca davanti al TAR era stata sostenuta dall’avvocato M. insieme ad altro legale.

I giudici d’appello, così decidendo, hanno malamente applicato la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 6 (poi recepito nel D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 7 costituente la disciplina ratione temporis nella specie applicabile), per come costantemente interpretato da questa Corte, nel senso che, ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento giudiziario, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente in base all’opera effettivamente prestata, che deve essere opportunamente dimostrata in caso di contestazioni del cliente, facendosi semplicemente salva dalla disposizione in esame la possibilità di apportare “quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati” Di tal che, la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 6 si limita a garantire la facoltà di tenere conto del concorso degli altri avvocati nella determinazione degli onorari nell’ambito dei minimi e dei massimi previsti dalla tariffa professionale, ma non prescrive alcuna obbligatoria riduzione, nè questo automatismo è stato contemplato nelle deliberazioni del Consiglio nazionale forense recepite con i decreti ministeriali. Il diritto individuale al distinto onorario rimane escluso, piuttosto, se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (Cass. Sez. 2, 04/11/2010, n. 22463; Cass. Sez. 2, 12/07/2000, n. 9242; Cass. Sez. 2, 19/10/1992, n. 11448).

3. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, e dell’art. 2233 c.c., invocandosi l’applicazione analogica di tale norma all’ipotesi della difesa dell’unico cliente contro più parti, come nella specie, avendo l’avvocato M. assistito la Banca di Credito Cooperativo di Roma nei confronti sia della Banca Popolare della Marsica che del Comune di Pescina.

Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la facoltà di aumento del venti per cento, sancita dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, comma 3, applicabile “ratione temporis”, riguarda l’ipotesi in cui il professionista assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, e non anche quella in cui molteplici siano solo le parti avverse, come successivamente consentito dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4, (Cass. Sez. 2, 27/09/2013, n. 22279).

4. Vanno quindi accolti il terzo ed il quinto motivo di ricorso, vanno rigettati il primo, il secondo ed il quarto motivo, va cassata la sentenza impugnata in ragione delle censure accolte, e la causa va decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, nel senso di eliminare l’operata riduzione della metà degli onorari dovuti all’avvocato M. dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, con condanna di quest’ultima al pagamento della somma di Euro 8.716,15, oltre interessi dalla domanda.

Consegue altresì la condanna della Banca a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di appello e del giudizio cassazione, come liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo, cassa, in ragione delle censure accolte, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Banca di Credito Cooperativo di Roma al pagamento in favore di M.C. della somma di Euro 8.716,15, oltre interessi dalla domanda; condanna la controricorrente a rimborsare al ricorrente le spese sostenute nel giudizio di appello, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, e nel giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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