Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19650 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25965/2013proposto da:

COMUNE CASTELLAMMARE DEL GOLFO, (OMISSIS) in persona del Sindaco

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato MAURO

ORLANDI, rappresentato e difeso dall’avvocato VITALBA ALESSANDRA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA TILOTTA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1696/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato SERGIO BELLIENI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8 agosto 2006 il Tribunale di Trapani rigettò la domanda di risarcimento danni proposta da N.M.R. nei confronti del Comune di Castellammare del Golfo.

L’attrice aveva chiesto il ristoro dei pregiudizi subiti il (OMISSIS), allorchè, alle ore 22.30, mentre percorreva a piedi una piazza del paese, era scivolata a causa della presenza sia di un’ampia buca, sia di abbondante cera, dovuta allo svolgersi, in una strada limitrofa, di una processione. La caduta le aveva provocato una ferita lacero-contusa alla regione anteriore del ginocchio sinistro.

Ritenne il decidente che non fosse stata raggiunta la prova del necessario nesso causale tra il sinistro e le fonti di pericolo, alternativamente individuate dall’infortunata nella buca e nella cera.

Con la pronuncia ora impugnata, depositata in data 26 novembre 2012, la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’impugnazione della soccombente, per l’effetto condannando l’Ente convenuto al pagamento in favore della stessa della somma di Euro 16.592,00.

Il ricorso del Comune di Castellammare del Golfo avverso detta decisione è affidato a due motivi.

Si è difesa con controricorso N.M.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente Ente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2043 e 2051 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene l’esponente che la positiva valutazione degli esiti della compiuta istruttoria in punto di dipendenza eziologica dell’infortunio occorso alla N. dalla buca e dalla presenza di cera sulla sede stradale sarebbe frutto di malgoverno degli esiti della compiuta istruttoria. Contrariamente a quanto ritenuto dal decidente, invero, nessuna prova certa sarebbe stata offerta in ordine alla dinamica del sinistro nonchè in ordine alla stessa, effettiva presenza sulla strada di un avallamento pieno di cera, mentre appariva estremamente plausibile che la caduta fosse stata determinata da inosservanza, da parte dell’utente della strada, delle regole di comune prudenza.

1.2 Con il secondo mezzo, lamentando violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’impugnante contesta il riconoscimento della responsabilità dell’Ente convenuto anche con riferimento al disposto dell’art. 2051 c.c., sostenendo che, non avendo parte attrice riproposto la domanda di affermazione della responsabilità del Comune di Castellammare del Golfo in quanto custode del tratto di strada su cui si era verificato l’incidente, la stessa doveva ritenersi implicitamente rinunciata, ex art. 346 c.p.c..

2. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono infondate.

Partendo, per ragioni di comodità espositiva, da quelle svolte nel secondo mezzo, è sufficiente osservare, a confutazione delle stesse, che, per quanto riportato nella sentenza impugnata, l’appellante N. aveva specificamente censurato, nel secondo motivo di gravame, la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio, del disposto dell’art. 2051 c.c., richiamando all’uopo “i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade previsti dall’art. 14 C.d.S.”.

A fronte di tale precisa affermazione, le critiche dell’esponente difettano di specificità, posto che esse, tutte incentrate sulla pretesa evocazione, nell’atto di appello, del solo disposto dell’art. 2043 c.c., nonchè sull’astratto richiamo ai criteri giuridici che presiedono alla distinzione tra domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. e regola generale del neminem laedere, omettono di confrontarsi con i puntuali rilievi del giudice di merito, innanzi riportati. E invece un pertinente attacco alle ragioni della decisione non solo non poteva ignorare la portata dei motivi di gravame, per come intesi dal decidente, ma doveva necessariamente passare attraverso la trascrizione delle parti essenziali dell’atto di appello, accompagnata dalla sua produzione, al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l’impugnante non aveva criticato la pronuncia di prime cure anche sotto il profili della violazione della disciplina sulla responsabilità del custode. Invece, nella totale inottemperanza agli oneri imposti dal criterio della specificità delle censure e dell’autosufficienza, il ricorrente si è limitato a denunciare il mancato riferimento, nell’atto di appello, alla tutela offerta dall’art. 2051 c.c. e dunque la implicita rinuncia alla stessa, ex art. 346 c.p.c..

3. Sotto altro, concorrente profilo va poi osservato che il giudice di merito non ha ritenuto il Comune responsabile dell’infortunio occorso all’attrice in ragione, soltanto, della ritenuta operatività del disposto della predetta disposizione codicistica, ma anche della qualificabilità in termini di insidia, ex art. 2043 c.c., della buca e della cera presenti sul manto stradale. Orbene, considerato che tale valutazione, per quanto di qui a poco si dirà, resiste alle censure dell’esponente, le doglianze svolte nel secondo mezzo sono in ogni caso inammissibili per difetto di interesse (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 2012, n. 2108).

4. Passando quindi all’esame delle contestazioni relative alla ritenuta sussistenza della dipendenza eziologia dell’infortunio dalla colposa condotta dell’Ente, segnatamente formulate nel primo motivo di ricorso, a confutazione delle stesse, è sufficiente ricordare: a) che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; b) che la violazione di legge deve consistere nella deduzione dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista da una disposizione e quindi necessariamente implica questioni di ermeneutica normativa, vulnus certamente assente laddove, come nella specie, venga contestata esclusivamente la ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; c) che invero questa, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, è censurabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. civ. 11 gennaio 2016, n. 195); d) che, tra le varie esegesi proposte del novellato art. 360, n. 5, qui applicabile ratione temporis, va fatta propria quella adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), esegesi in forza della quale, da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto al “minimo costituzionale” e, quindi, ai casi di inesistenza della motivazione in sè, per tale intendendosi la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro, il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo; con la conseguenza che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ai fini della ammissibilità del vizio in questione, il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” – testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; e) che in forza di siffatta interpretazione, ormai assurta a diritto vivente, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; f) che, in definitiva, l’omessa motivazione deve essere il sintomo inquevocabile che un certo fatto, oggetto di discussione tra le parti, non è passato attraverso la griglia valutativa del decidente: il che implica un deficit cognitivo, e non semplicemente una pigrizia espositiva del giudice di merito; g) che a maggior ragione, e conclusivamente, l’omesso esame giammai può consistere nella diversa lettura degli esiti della prova espletata, rispetto a quella pretesa dalla parte, considerato che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativi in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un valore legale (confr. Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).

4. Ciò posto, appare evidente che il motivo all’esame risponde ai canoni sopra indicati. In particolare risulta errata la stessa tipologia di vizio denunciato, giacchè, per come innanzi esplicitato, con esso l’impugnante, dopo avere astrattamente proposto una quaestio iuris, svolge critiche alla valutazione delle prove offerte dall’attrice in ordine alla dinamica dell’infortunio, così venendo, in definitiva, a contestare la ricostruzione della fattispecie operata dal giudicante.

In realtà le proposte censure, attraverso la surrettizia evocazione di errores in iudicando del tutto inesistenti mirano solo a sollecitare un riesame precluso in sede di legittimità.

Al riguardo è sufficiente considerare che la Corte territoriale ha scrutinato tutti gli elementi emersi dalla compiuta istruttoria, alla luce del contesto spaziale e temporale in cui si verificò l’incidente, approdando, all’esito di una valutazione completa delle emergenze probatorie, al convincimento della rispondenza al vero della versione dei fatti esposta nell’atto introduttivo del giudizio.

Il ricorso è respinto.

L’impugnante rifonderà alla controparte vittoriosa le spese di giudizio nella misura di cui al dispositivo.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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