Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1965 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 29/01/2020), n.1965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12728/2017 R.G. proposto da:

C.R., titolare della ditta individuale ALL COFFEE di

C.R., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Aldo Starace e con domicilio in Roma presso l’avv. Claudia

De Curtis, alla via G. Mazzini n. 142;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 10179/32/16 depositata l’11/11/2016, non notificata;

Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 28 maggio 2019

dal Consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata il giudice dell’appello rigettava il gravame del contribuente e quindi confermava la sentenza della CTP che aveva confermato la legittimità dell’atto impugnato, con i quali l’Ufficio aveva irrogato sanzioni e recuperato i maggiori dazi dovuti in forza di operazioni doganali realizzate nell’anno 2013;

– ricorre a questa Corte di cassazione il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Amministrazione Doganale resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Reg. CEE n. 2913/92, artt. 29, 30, 31, 32, del reg. CEE n. 2454/934, art. 181 bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, delle norme sull’obbligo di motivazione, nonchè per omesso esame su fatto decisivo per il giudizio, per avere la CTR erroneamente ritenuto giustificata l’applicazione del c.d. metodo sostitutivo di determinazione del valore in dogana per la sola discrepanza registrata in ordine alla inclusione o meno, nel prezzo pagato, del costo di trasporto;

– invero, sulla determinazione dell’obbligazione doganale, come chiarito da questa Corte, l’unico valore rilevante è quello in dogana che coincide di norma col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Cass. 27 settembre 2018, n. 23246), stante la necessità di determinare nel diritto dell’Unione un sistema equo, uniforme e neutro, che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi e garantisca la certezza della prassi commerciale (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C116/12, punto 44; Corte giust. 15 luglio 2010, Gaston Schul, C354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, Carboni e derivati s.r.l., C263/06, punto 60). Il codice doganale comunitario ha pertanto stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e il regolamento attuativo ha predisposto una specifica disciplina, regolata dall’art. 181 – bis, qualora le autorità doganali abbiano “fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’art. 29 del codice doganale” (Cass. n. 23246 del 2018; Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; Cass. 13 settembre 2013, n. 20931). In questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l’autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall’art. 29. Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell’art. 30 del codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest’ultimo articolo (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, punto 41). E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell’art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell’art. 31 di tale codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH c. Hauptzollamt Meinchen, C-529/16). In definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l’ordine stabilito dal codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C -116/12). Il valore di transazione resta comunque il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto e il più frequentemente utilizzato. Per disattenderlo, occorre che: l’Amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; l’Amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti, in successione, dall’art. 30 del codice doganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018). Dunque, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono innanzitutto chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contraddittorio con l’interessato e, in mancanza dei necessari chiarimenti, devono ricorrere ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari ossia a quelli stabiliti, in successione, dall’art. 30 del medesimo codice doganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018);

– ciò chiarito in diritto, risulta evidente dalla lettura della sentenza impugnata come a fronte dei dubbi manifestati dell’Amministrazione in ordine al valore dichiarato il contribuente è stato invitato a produrre nuova documentazione; essa in concreto non è stata prodotta (in particolare “il documento di esportazione e i documenti da cui ricavare il costo dell’assicurazione della merce, il nolo, ecc” – pag. 7 ultime righe della sentenza della CTR); e ancora, “è mancata qualsiasi dimostrazione da parte dell’importatore che non è stato in grado di esibire gli elementi probatori richiesti” – (pag. 8 righe 20- 22 della sentenza della CTR);

– conseguentemente, a fronte di una situazione difettosa quanto a chiarezza, atta a far sorgere ragionevoli dubbi in capo all’Ufficio riguardo al valore doganale, ove tali elementi di incertezza non siano fugati dal contribuente, è legittima la determinazione operata dall’Amministrazione con il ricorso al metodo di cui agli artt. 29, 30 e seguenti surrichiamati, naturalmente nel rispetto della procedura di cui all’art. 181 bis ridetto, anche come integrato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 35;

– il secondo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione del Reg. CEE n. 2913/92, artt. 29, 30, 32, del Reg. CEE n. 2454/93, art. 181 bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR valorizzato la mancata produzione di documentazione integrativa del contribuente, documentazione che invece non era nella sua disponibilità senza al contempo tener conto di quanto comunque prodotto;

– il motivo è inammissibile, per due ordini di ragioni;

– in primo luogo, lo stesso è diretto a sollecitare la Corte a una nuova valutazione delle risultanze di fatto, con giudizio di merito che in questa sede è ovviamente precluso;

– secondariamente, il mezzo censura la sentenza impugnata per avere “stringatamente argomentato” (pag. 15 del ricorso) e aver reso assunto “del tutto immotivato” (ancora pag. 15 del ricorso), svolgendo quindi una critica motivazionale al provvedimento gravato; orbene, poichè lo stesso risulta depositato in data 5 maggio 2016, trova applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012);

– tal disposizione, applicabile alle sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poichè formulate con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione non sono consentite e debbono esser dichiarate inammissibili;

– il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913/92, artt. 29, 30 e 32, del reg. CEE n. 2454/93, art. 181 bis, dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR considerato che l’omessa esplicitazione, in sede procedimentale, dei parametri di determinazione del valore delle merci estrapolati dal sistema Cognos non sono stati comunicati al ricorrente, in tal moto rendendo al contribuente impossibile qualunque controdeduzione con svuotamento del prescritto contraddittorio;

– il motivo è infondato;

– dalla lettura della sentenza, contrariamente a quanto dedotto, si evince che il contraddittorio tra le parti ha avuto effettivamente luogo, e che in sede endoprocedimentale il contribuente ha valorosamente sostenuto le proprie ragioni, controdeducendo in fatto e in diritto (riferendo che le bollette di esportazione erano nel possesso dei suoi fornitori e il costo del trasporto, il nolo e l’assicurazione non erano stati sostenuti dal contribuente trattandosi di fornitura CIF – cost insurance freigh e quant’altro descritto specie da pagg. 3 secondo capoverso della pronuncia di secondo grado); e ciò anche per quanto riguarda le indicazioni poste a base dell’accertamento, tratte dalla banca dati dell’Amministrazione MERCE-COGNOS, il cui contenuto è stato invero sottoposto a critica dal contribuente, che ha con ciò dimostrato di esser stato posto nelle condizioni di replicare a quanto ritenuto dall’Ufficio;

– in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza, e in ultimo va dato atto della sussistenza dei requisiti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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