Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1965 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 1965 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 81711’08) proposto da:
MANTONI MASSIMO (C.F.: MNT MSN 53M11 1608C), MANTONI SUSANNA (C.F.: MNT
SNN 56P54 1608S) e MANCINELLI IRMA ved. Mantoni (C.F.: MNC RMI 26S59 L196H),
nella qualità di eredi universali di Mantoni Quinto, rappresentati e difesi, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Gerardo Gatti, nonché, in virtù di procura speciale
alle liti autenticata nelle firme per notar Campodonico del 7 novembre 2013 (rep. 3309),
dall’Avv. Maurizio Fabiani, ed elettivamente domiciliati (come da comunicazione in atti)
presso lo studio dell’Avv. Alessandra Flauti, in Roma, via G. Avezzana, n. 31;
– ricorrenti –

contro
CUTINI PAOLO; CARDINALI GUALTIERO; CHECCARINI GIULIETTO; CHECCARINI
MARIANO e CATTERINI MARIA (quale erede di Checcarini Alberto);

263

03

Data pubblicazione: 29/01/2014

- intimati-

Avverso la sentenza n. 811’08 della Corte di appello di Perugia, depositata il 3 marzo 2008
(e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21 novembre 1994, il sig. Cutini Paolo conveniva, dinanzi al
Tribunale di Perugia, i sigg. Checcarini Alberto, Checcarini Mariano, Checcarini Giulietto,
Mantoni Quinto e Cardinali Gualtiero esponendo che: – dal 1985 al 1987, egli aveva
intrattenuto rapporti di affari con il Mantoni Quinto, acquistando dallo stesso, in società con
tale Spinetti, circa 100 ha di terreno, già di proprietà della famiglia Bartoli, in località “Spina
di Marsciano”, per il prezzo complessivo di circa 1.600.000.000 di lire, successivamente
lievitato a causa degli interessi sui titoli corrisposti in pagamento e sulle relative dilazioni; che, in questa complessiva operazione, esso attore aveva acquistato circa 46 ha di terreno,
per un importo iniziale di £ 600.000.000, anche se, in virtù dei patti con i soci Spinetti,
avrebbe dovuto versare la metà del prezzo pari a circa £ 780.000.000; – che, a seguito di
tali vicende, il Mantoni Quinto aveva sostenuto che, sulla scorta della contabilità dallo
stesso tenuta, era emerso un debito di esso Cutini nei suoi confronti pari a £ 350.000.000,
importo del quale chiedeva il pagamento ma con riferimento al quale, non avendone esso
attore la disponibilità, era stato indotto a rilasciare cambiali per un pari valore con scadenza
al 16 ottobre 1987; – che,non essendo nelle condizioni di onorare i titoli di credito rilasciati,
era stato indotto a rilasciare procura generale a vendere i propri beni a tale Cardinali
Gualtiero (da ritenersi prestanome del Mantoni), con l’intesa che la parte eccedente del
2

uditi gli Avv.ti Gerardo Gatti e Maurizio Fabiani, per i ricorrenti;

ricavato gli sarebbe stata restituita; – che, in virtù di tale procura, il Cardinali aveva venduto,
oltre ai 46 ha di terreno siti in “Spina di Marsciano” precedentemente alienati ad esso Cutini
dal Mantoni, anche la casa adibita ad abitazione ed il fondo circostanti ubicati in San
Valentino della Collina, con atto per notar Ludovici del 12 novembre 1987 (rep. n. 52012),
senza che egli fosse stato neppure avvisato; – che la vendita era da ritenersi avvenuta al

che esso attore aveva convenuto in giudizio gli acquirenti (ossia i fratelli Checcarini) al fine
di ottenere la rescissione del contratto per lesione “ultra dimidium”; – che, essendo venuto a
conoscenza della imminente vendita di altro suo fondo, egli aveva provveduto a revocare la
procura, denunciando per truffa gli autori dell’assunto raggiro in suo danno; – che dalla
consulenza eseguita nel corso del procedimento penale era emerso che, contrariamente a
quanto riferitogli, il Mantoni Quinto era suo debitore per £ 379.976.472 e che, inoltre, lo
stesso aveva interamente incamerato il prezzo della vendita dei beni di esso istante, oltre a
farsi rilasciare cambiali ipotecarie su un fondo rimasto in proprietà di esso Cutini che,
tuttavia, era stato successivamente assoggettato ad esecuzione forzata sulla scorta dei
medesimi titoli poi azionati; – che l’instaurato procedimento penale si era concluso con la
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta amnistia, cosicché, in pratica, il Mantoni
era riuscito nel suo intento di vendere l’intero patrimonio di esso Cutini, incassandone il
prezzo ed ingenerando la convinzione che lo stesso vantasse ingenti crediti; – che, intanto,
in data 4 novembre 1993, era pervenuta ad esso attore una lettera espresso contenente
una dichiarazione del sig. Cardinali Gualtiero, con quale lo stesso ammetteva che tutta la
trattativa relativa alla vendita dei beni di esso attore era stata condotta dal Mantoni — del
quale egli era un semplice prestanome — ed era iniziata addirittura prima del rilascio della
procura generale in suo favore; – che tali dichiarazioni erano state successivamente
confermate dal Cardinali, il quale aveva anche aggiunto che il Mantoni si era obbligato a
tenerlo indenne dall’esito di eventuali azioni civili che fossero state intentate nei suoi
3

prezzo di £ 1.450.000.000, da valutarsi come di molto inferiore al valore di mercato, tanto

confronti da esso attore; – che, in conseguenza di queste ulteriori evoluzioni dei fatti, il
Mantoni aveva denunciato il Cardinali per calunnia ed autocalunnia, ma la “notitia criminis”
era stata archiviata sul presupposto dell’avvenuto accertamento della veridicità delle
dichiarazioni del secondo; – che, perciò, alla luce della complessiva vicenda sviluppatasi, si
sarebbe dovuto ritenere che esso attore era stato vittima di un doloso raggiro posto in

acquirenti, i quali erano consapevoli dell’azione posta in essere in suo danno. Sulla scorta
di tale premessa, il Cutini formulava al Tribunale adito le seguenti domande: a) dichiarare
la nullità radicale e, comunque, la risoluzione totale o parziale degli atti di compravendita di
cui al rogito notarile per dr. Ludovici n. 10931 del 12 novembre 1987, rep. n. 52012 per
dolo e violenza e/o il loro annullamento per dolo e vizio del consenso e/o la risoluzione
degli atti di compravendita per violazione dell’art. 1394 c.c.; b) condannare in solido ed in
ogni ipotesi i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dallo stesso
attore in conseguenza dell’illecito contrattuale e/o extracontrattuale dai medesimi posto in
essere, quantificati in £ 4.000.000.000 o in quella diversa somma che sarebbe stata
determinata in corso di causa o ritenuta congrua con interessi legali e rivalutazione
monetaria dal 13 novembre 1987 al saldo; c) condannare, in ogni caso ed anche
autonomamente, il Mantoni ed il Cardinali al risarcimento del danno come sopra
determinato, per violazione dei doveri imposti dal mandato, per averne ecceduto i limiti, per
non aver effettuato il rendiconto e per la “mala gestio” dello stesso.
Si costituiva il giudizio il Mantoni, il quale — previa deduzione della propria estraneità sia ai
rapporti contrattuali sia al mandato (invero concluso con il Cardinali) sia ai contratti di
compravendita, oltre che dell’insussistenza del reclamato danno — insisteva per il rigetto
delle domande attoree. Anche gli acquirenti Checcarini Alberto, Giulietto e Mariano
resistevano in giudizio, instando per l’infondatezza della complessiva pretesa del Cutini,

.

4

essere dal Mantoni Quinto, che era da considerarsi il vero procuratore generale, e dagli

proponendo, per l’eventualità dell’accoglimento della domanda attorea, domanda
riconvenzionale per l’ottenimento della restituzione delle somme versate allo stesso attore.
Si costituiva, inoltre, anche il Cardinali, il quale confermava il contenuto della dichiarazione
a suo tempo inviata al Cutini, ammetteva di aver svolto la funzione di mero prestanome del
Mantoni, poiché la scelta del contraente, le trattative ed il prezzo erano stati stabiliti

alcuna attività per conto del Cutini.
Nel corso del giudizio di primo grado, essendo intervenuto il decesso del Mantoni Quinto
(come dichiarato dal suo procuratore), ne veniva dichiara l’interruzione, con conseguente
riassunzione del processo nei confronti degli eredi dello stesso, i quali, nel costituirsi in
giudizio, ne eccepivano, in via pregiudiziale, la sopravvenuta estinzione sul presupposto
che l’atto di riassunzione era stato notificato loro senza rispettare il termine minimo a
comparire, insistendo, in ogni caso, per la nullità dell’atto medesimo siccome da
considerarsi indecifrabile. Respinta con sentenza non definitiva depositata il 14 giugno
2004 la menzionata eccezione pregiudiziale di rito, con la successiva sentenza n. 553 del
2005, il designato G.O.A. della Sezione stralcio del Tribunale adito, rigettava nel merito la
domanda attrice, dichiarando la compensazione totale delle spese giudiziali.
Interposto appello da parte del Cutini, articolato in sette complessivi motivi, a cui
resistevano sia gli eredi (già costituiti in primo grado) del Mantoni Quinto sia i germani
Checcarini Giulietto e Checcarini Mariano, oltre a Checcarini Maria (quale erede di
Checcarini Alberto) che Cardinali Gualtiero, la Corte di appello di Perugia, con sentenza n.
81 del 2008 (depositata il 3 marzo 2008), accoglieva parzialmente il proposto gravame e,
per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la fondatezza, per
quanto di ragione, della domanda del Cutini, condannando, conseguentemente, il Cardinali
Gualtiero nonché Mancinelli Irma, Mantoni Massimo e Mantoni Susanna (questi ultimi nella
qualità di di eredi del defunto Mantoni Quinto), al risarcimento dei danni, in favore
5

direttamente tra il Mantoni ed i Checcarini mentre egli non aveva effettivamente mai svolto

dell’appellante, liquidati in complessivi euro 234.987,88, oltre interessi legali e rivalutazione
sulla stessa somma annualmente rivalutata a decorrere dal 18 novembre 1987 al soddisfo.
Con la stessa sentenza la Corte umbra dichiarava interamente compensate tra tutte le parti
costituite le spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte perugina rilevava, innanzitutto, l’infondatezza

all’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per la prospettata nullità dell’atto di
riassunzione, all’eccezione di estinzione del giudizio civile conseguente all’intervenuto
trasferimento della domanda nel processo penale ed all’eccezione di prescrizione delle
domande proposte dal Cutini. Quanto al merito delle formulate censure, la Corte osservava
che, alla stregua della complessa istruzione probatoria esperita (completata anche
dall’espletamento di c.t.u.), era risultata provata la circostanza dell’esistenza dei dedotti
debiti del Cutini nei confronti del Mantoni al momento del rilascio della procura generale al
Cardinali, pur dovendosi negare la sussistenza dei raggiri prospettati dal Cutini nella fase
determinativa della sua volontà a vendere (anche alla stregua della genericità del
contenuto delle lettere inviategli dal Cardinali). Riteneva, tuttavia, la Corte territoriale che
quest’ultima circostanza non escludeva l’arrecamento di un danno ingiusto nei confronti
dell’appellante nell’esecuzione del mandato, essendo rimasto accertato che i beni di
proprietà dello stesso Cutini erano stati venduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato,
pur dovendosi ravvisare l’infondatezza della domanda risarcitoria nei riguardi dei
Checcarini poiché non era stata provata la circostanza dell’espletamento di una loro attività
di cooperazione nel preteso inadempimento posto in essere dal mandatario. In particolare,
la Corte umbra riteneva che fosse stata, invece, raggiunta la prova di una indebita
intromissione nell’attività gestoria da parte del Mantoni Quinto che aveva istigato ed indotto
il Cardinali all’inadempimento, ovvero a trascurare l’interesse del mandante al fine di
realizzare, “illico ed immediate”, il suo interesse ad ottenere il pagamento del suo credito,
6

delle questioni, pregiudizialmente logiche, relative alla dedotta inammissibilità dell’appello,

avendo egli un evidente interesse a liquidare quanto prima il patrimonio del debitore per
soddisfarsi sul ricavato della vendita. Pertanto, oltre all’accoglimento dell’azione risarcitoria
nei confronti del Cardinali per violazione degli obblighi derivanti dal mandato, si sarebbe
dovuta ritenere meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento (da illecito
extracontrattuale) proposta nei riguardi del Mantoni Quinto per i danni derivati al Cutini

somma corrispondente alla differenza tra il prezzo ricavato ed il valore di mercato dei beni
venduti ai Checcarini, ancorché ridotto al 70% della predetta differenza (e, quindi, in
complessivi euro 234.987,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), respingendosi
le altre domande.
Avverso la suddetta sentenza di appello (non notificata) hanno proposto rituale ricorso per
cassazione i sigg. Mantoni Massimo, Mantoni Susanna e Mancinelli lrma, nelle loro qualità
di eredi universali di Mantoni Quinto, riferito a sei motivi. Nessuno degli intimati ha svolto
attività difensiva in questa sede. I difensori dei ricorrenti hanno anche depositato memoria
difensiva illustrativa ex art. 378 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo dedotto i ricorrenti hanno denunciato — ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c. – la supposta violazione degli artt. 303, 305 e 307 c.p.c. in relazione agli artt. 159,
164 e 163 bis c.p.c. con riferimento alla riassunzione del processo interrotto e alla sua
(mancata) estinzione per l’omesso rispetto del termine a comparire assegnato ad essi
eredi, nonché — sempre in virtù dell’art. 360, n. 3, c.p.c. — la violazione dell’art. 303, comma
2, c.p.c., avuto riguardo all’assunta nullità derivante dalla illeggibilità della copia dell’atto di
riassunzione loro notificato. Con la stessa censura i ricorrenti hanno anche prospettato il
vizio di omessa motivazione su quest’ultimo fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie ai sensi
dell’art. 58, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, risultando la sentenza impugnata
7

dalla sfavorevole vendita dei suoi beni, pervenendosi alla liquidazione degli stessi in una

pubblicata il 3 marzo 2008), i ricorrenti hanno indicato, in ordine alle dedotte violazioni di
legge, i seguenti quesiti di diritto: – “dica la S.C. se nella procedura di riassunzione del
processo interrotto per morte di una parte, la notifica dell’atto di riassunzione e del relativo
provvedimento agli eredi debba o meno avvenire nel rispetto dei termini minimi a comparire
fissati dall’ad. 163 bis c.p.c. e se, in difetto, l’atto sia nullo ex ad. 164 c.p.c.”; – “dica, altresì,

comma, c.p.c., per mancata o inesatta attività processuale della parte interessata alla
riassunzione”. I ricorrenti hanno, inoltre, indicato il fatto controverso per cui era stata
omessa la motivazione nelle conseguenze patologiche della notifica al destinatario di una
copia illeggibile dell’atto di riassunzione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato — ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. —
la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p. perché il Cutini, costituendosi parte
civile nel processo penale per estorsione e altri reati contro il Mantoni Quinto ed altri, aveva
trasferito l’azione civile in sede penale, oltre che — in relazione all’ari. 360, n. 3, c.p.c. — I
violazione degli artt. 649 e 652 c.p.p. per non aver considerato l’efficacia del giudicato
penale formatosi sullo stesso nucleo fattuale.
In virtù dell’art. 366 bis c.p.c. risultano, in proposito, formulati i seguenti quesiti di diritto: “dica il S. C., valutata l’identità dei fatti posti a base delle accuse formulate in sede penale,
con quelli sui quali sono articolate le domande spiegate in sede civile, se l’avvenuta
costituzione di parte civile dell’attore, e la richiesta risarcitoria da lui avanzata nel giudizio
penale, determini la rinuncia all’azione civile, per effetto del disposto dell’ad. 75 c.p.p.”; “dica, altresì, il S. C. se la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in
seguito a dibattimento, abbia efficacia di giudicato tra la parte civile costituita e l’imputato,
quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, nel procedimento civile promosso per
ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo stesso nucleo fattuale, ancorché
inquadrabile sotto diverso titolo, ai sensi e per gli effetti dell’ad. 649, primo comma, c.p.p.”.
8

se questa nullità determini l’estinzione del processo ai sensi dell’ad. 307, penultimo

3. Con la terza censura i ricorrenti hanno inteso dedurre — ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4,
c.p.c. — la violazione degli artt. 2730 e 2731 c.c. in relazione agli artt. 2735 e 2733 c.c. per
aver valutato come prova piena avente natura confessoria, e non liberamente, la
dichiarazione stragiudiziale pervenuta al Cutini da parte del convenuto Cardinali Gualtiero
in data 4 novembre 1993, nonché — in virtù dell’art. 360, n. 5, c.p.c. — il vizio di omessa,

rilasciata da Mantoni Quinto al Cardinali.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. i ricorrenti hanno prospettato — in ordine alla suddetta
violazione di legge — il seguente quesito di diritto: “dica il S.C. se la confessione
stragiudiziale resa da uno dei convenuti all’attore quando era in corso il processo civile,
circa fatti sfavorevoli a sé e ad altri litisconsorti, debba essere liberamente valutata dal
giudice, o se costituisca piena prova dei fatti dichiarati’. Con riferimento al vizio logico

hanno inteso assolvere al requisito prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c. con l’indicazione
di una insufficiente e contraddittoria motivazione circa il significato della promessa di
manleva dalle spese formulata dal terzo al mandatario dell’alienante.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato — ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. —
violazione dell’art. 1394 c.c. circa il supposto conflitto di interessi tra mandante e
mandatario, nonché la violazione dello stesso art. 1439, comma secondo, c.c., con
riferimento all’asserito dolo del terzo, formulando, al riguardo, il quesito di diritto nei
seguenti termini: “dica il S.C. se il mandato conferito ai fini della vendita dei beni immobili,
comporti di per sé conflitto di interessi tra il rappresentato ed il rappresentante; dica, altresì,
il S.C. se il mandatario che abbia incassato il corrispettivo della vendita, e con questo abbia
pagato i creditori del mandante, abbia violato gli obblighi derivanti dal mandato e ne abbia
tratto personale vantaggio”.

5. Con la quinta doglianza i ricorrenti hanno dedotto — in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. —
la violazione dell’art. 1417 c.c. e dell’art. 1350 c.c. circa la prova dell’interposizione di
9

insufficiente e contraddittoria motivazione circa la promessa di manleva dalle spese,

persona e dell’asserita simulazione del mandato ad alienare i beni immobili, in mancanza di
prova scritta della controdichiarazione, nonché — ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. — il vizio
di contraddittorietà della decisione in ordine all’interposizione fittizia ed il contrasto
insanabile con l’ipotesi di interposizione reale di persona.
Quanto alla violazione di legge, risulta esposto il seguente quesito di diritto: “dica il S.C. se,

pubblico, sia configurabile interposizione fittizia di persona tra mandante e mandatario, e se
sia possibile la interposizione reale di altro soggetto al posto del mandatario, investito dei
poteri per vendere i beni immobili del mandante”; il fatto controverso riguardante la

motivazione è rapportato all’antinomia tra la configurabilità contemporanea
dell’interposizione fittizia e dell’interposizione reale di persona, in presenza di una procura
generale conferita dal mandante al mandatario per la vendita dei suoi immobili.
6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno denunciato — ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c. — la violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 e 1713 c.c. circa la diligenza del i
mandatario e l’obbligo del rendiconto, formulando il quesito di diritto come segue: “dica il
S. C. se la diligenza del mandatario sia valutabile per fatti concludenti e se possa ritenersi
adempiuto l’obbligo di rendiconto da parte del mandatario con procura a vendere i beni del
mandante, attraverso la tacitazione del ceto creditorio del mandante sino alla concorrenza
del prezzo ricavato dalla vendita”.

7. Cominciando con l’esame del primo motivo del ricorso, rileva il collegio che lo stesso è
infondato e va, perciò, rigettato.
I ricorrenti, con tale censura, hanno sostenuto che, nel caso di specie, essendo intervenuto
nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado il decesso del convenuto Mantoni
Quinto, il relativo atto di riassunzione effettuato nei loro confronti si sarebbe dovuto ritenere
nullo perché contenente il vizio insanabile riconducibile alla mancata osservanza del
termine minimo a comparire previsto dal testo (allora vigente) dell’ad. 163 bis c.p.c..

lo

in assenza di controdichiarazione scritta, in caso di procura generale conferita con atto

Senonché, osserva il collegio, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad
es., Cass. n. 18713 del 2007 e Cass. n. 7611 del 2008), occorre rimarcare che la
riassunzione di una causa interrotta – e non proseguita a norma dell’art. 302 c.p.c. – si attua
mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso per riassunzione
nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad

provvedimento. A tal proposito è necessario evidenziare che il termine perentorio di sei
mesi previsto dall’art. 305 c.p.c. é riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché,
eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla
fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la
notificazione prescritta dall’art. 303 c.p.c., con la conseguenza che, depositato
tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di
nullità o inesistenza della notificazione dell’atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la
rinnovazione della notifica entro un termine perentorio – come previsto dall’art. 291 c.p.c. – il
cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio.
Ora, nel caso in questione, è pacifico che l’atto di riassunzione fosse stato depositato
tempestivamente ma, tuttavia, non risultava che fosse stato osservato il termine minimo
stabilito dall’art. 163 bis c.p.c.;, in tal caso, tuttavia, il giudice avrebbe dovuto ordinare la
rinnovazione della notificazione dell’atto di riassunzione, con la previsione di un nuovo
termine rispettoso della predetta norma e, solo nell’eventualità dell’irritualità di detto
adempimento, sarebbe potuta derivarne la conseguenza dell’estinzione del giudizio.
E, però, nella fattispecie concretamente dedotta in giudizio, bisogna sottolineare che, con
la costituzione degli eredi del Mantoni Quinto, l’eventuale nullità dell’atto di riassunzione
per mancato rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. si era comunque sanata “ex nunc”,
applicandosi il testo pregresso dell’art. 164 c.p.c., poiché il giudizio (la cui citazione

11

opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto

originaria era stata notificata il 21 novembre 1994) era pendente in primo grado già al 30
aprile 1995.
A tal proposito, questa Corte (proprio con la sentenza 5941 del 1999 citata agli stessi
ricorrenti) ha statuito che se è vero che l’obbligo del rispetto dei termini di
comparizione sussiste anche in sede di riassunzione del processo, come si desume

comparsa di riassunzione deve contenere l’indicazione dell’udienza in cui le parti
devono comparire, “osservati i termini stabiliti dall’art.163 bis del codice”, è
altrettanto sostenibile – per evidenti ragioni di coerenza e razionalità del sistema
impongono – che anche in relazione all’atto riassuntivo sia applicabile, anche se non
espressamente richiamato, l’art. 164 c.p.c., con la conseguenza che la sanzione della
nullità di tale atto in caso di mancato rispetto dei termini di comparizione poteva
essere sanata “ex nunc”, nella disciplina anteriore alla novella di cui alla legge n. 353
del 1990 (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie), con la costituzione in
giudizio del convenuto.

8. Anche la seconda censura è priva di fondamento e deve, quindi, essere respinta.
Infatti, diversamente dalla ricostruzione dedotta nell’interesse dei ricorrenti, nella specie
non poteva ritenersi che si fosse venuta a configurare la rinuncia all’azione civile da parte
Cutini per trasferimento della stessa in sede penale poiché nel giudizio penale non si era
avuta alcuna pronuncia sulle statuizioni civili (cfr. Cass. n. 189 del 2001; Cass. n. 18193
del 2007 e Cass. n. 15995 del 2011).
In ogni caso la costituzione di parte civile dello stesso ineriva il fatto-reato relativo alla
supposta violenza morale e non alle altre situazioni concretanti un illecito civile, come
quelle riferite all’infedele esecuzione del mandato, implicanti l’esame di fatti logicamente
distinti e cronologicamente successivi rispetto a quelli che avrebbero potuto integrare il
reato contestato al Mantoni Quinto (v. motivazione della sentenza impugnata alle pagg.
.

12

dal tenore dell’art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., che espressamente dispone che la

23-26). Per le stesse ragioni, dunque, la sentenza penale assolutoria dal reato di
estorsione non poteva determinare gli effetti previsti dall’art. 652 c.p.p. con riguardo a tutte
le possibili azioni esercitabili in sede civile (ma, tutt’al più solo con riferimento all’azione di
annullamento per dolo o violenza morale, che, tuttavia, nel giudizio civile a cui è riferita la
sentenza qui impugnata è stata ritenuta infondata dalla stessa Corte di appello perugina).

costituisce un fatto (sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del
primo processo, ovvero estintivo dello stesso) che, a norma dell’art. 75 c.p.p. è
idoneo a comportare la rinuncia agli atti del giudizio civile, a condizione, però, che
rimanga accertata l’identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di
identificazione (“personae”, “petitum” e “causa petendi”) delle medesime. Da ciò
consegue che l’eventuale assoluzione piena dell’imputato nel giudizio penale non
esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l’azione di risarcimento
dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del
giudizio civile, quanto il titolo della responsabilità civile fatto valere sia
(parzialmente o completamente) diverso da quello della responsabilità penale
ovvero risulti riferito a fatti ulteriori che non abbiano costituito oggetto della
cognizione e della decisione del giudice penale (cfr. Cass. 9508 del 2007 e, da ultimo,
Cass. n. 7633 del 2012).
Proprio sulla scorta di argomentazioni, la Corte di appello perugina — con motivazione
congrua ed immune da vizi logici o giuridici (v. Cass. n. 4404 del 2006) — ha
legittimamente sostenuto che l’eccepita efficacia di giudicato della sentenza penale
assolutoria nei riguardi del Mantoni Quinto (in ordine al contestato reato di estorsione)
concerneva esclusivamente l’insussistenza della violenza morale e non anche la
insussistenza di raggiri, di conflitto di interessi e (soprattutto) di inidonea esecuzione del
mandato (conferito con la procura speciale in favore del Cardinali, anche nell’interesse
13

Del resto, è risaputo che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale

sostanziale dello stesso Mantoni), rispetto ai cui aspetti, perciò, le domande proposte in
sede civile da Cutini si sarebbero dovute considerare procedibili (e non, quindi, rinunciate)
e la decisione sulle stesse non si sarebbe potuta ritenere condizionata dagli esiti del
giudizio penale. Correttamente, pertanto, il giudice di appello ha affermato che, nella
fattispecie, non vi erano i presupposti per invocare, con riferimento alle ulteriori domande

istanze risarcitorie, l’applicazione degli artt. 75 e 652 c.p.p., e ciò valeva, in particolar
modo, in ordine alle domande fondate sulla dedotta infedele esecuzione del mandato, la
cui “causa petendi” era basata su fatti logicamente distinti oltre che temporalmente
successivi rispetto a quelli, in ipotesi, idonei ad integrare il reato di estorsione (contestato
al Mantoni Quinto), i quali erano collocabili in un momento cronologicamente antecedente,
dovendo essere ricondotti alla fase di formazione della volontà negoziale in capo al Cutini
(quale parte rappresentata).
Di conseguenza, la Corte perugina ha esattamente ritenuto che la sentenza penale
assolutoria intervenuta nei confronti del Mantoni Quinto avrebbe potuto vincolare il giudice
civile soltanto per la parte in cui aveva escluso la sussistenza della violenza morale, ma
non per gli altri aspetti, in relazione ai quali, perciò, la sentenza stessa sarebbe stata da
considerare come un documento liberamente valutabile.
9. Anche la terza ragione di doglianza non coglie nel segno e deve essere disattesa.
Osserva, invero, il collegio che — al di là della circostanza che il quesito di diritto (prescritto
dall’art. 366 bis c.p.c.) appare essenzialmente generico e che l’indicazione del fatto
controverso risulta apodittica, mentre manca, addirittura, una specifica ed autonoma
sintesi delle ragioni dedotte a fondamento della supposta insufficienza motivazionale — la
Corte di appello, nella sentenza impugnata, non ha affatto fondato la sua decisione sulla
prospettata natura confessoria della lettera del Cardinali ma ha, anzi, escluso che avesse
tale efficacia, avendo proceduto (v. pag. 47 della sentenza stessa) ad una libera
14

di annullamento del contratto per dolo o conflitto di interessi oltre che alle correlative

valutazione del contenuto delle dichiarazioni del medesimo Cardinali, valorizzandole, in un
contesto probatorio più ampio, in funzione della conferma di altri univoci elementi istruttori
acquisiti contro il Mantoni Quinto.
10. Anche la quarta censura non è meritevole di pregio perché, diversamente da quanto
prospettato dai ricorrenti, nella sentenza non si afferma che vi fosse un conflitto di interessi

svolte, in relazione ai riscontri probatori complessivamente raccolti, plurime valutazioni di
merito sul ruolo esercitato dal Mantoni Quinto per “strumentalizzarne” la sua azione nel
rapporto con il Cutini, in funzione del soddisfacimento dei suoi diretti scopi.
E proprio perché sufficientemente e logicamente sviluppate (oltre a non essere state
espressamente censurate dai ricorrenti), le richiamate valutazioni non sono sindacabili
nella presente sede di legittimità. A tal proposito, infatti, la Corte umbra ha posto in
evidenza una pluralità di elementi convergenti verso la soluzione adottata, ritenendo
idoneamente raggiunta la prova che il Mantoni Quinto si fosse indebitamente intromesso
nell’attività gestoria da parte del Cardinali, istigando ed inducendo quest’ultimo
all’inadempimento, consistente nell’aver trascurato l’interesse del mandante al fine di
realizzare il contrario interesse del Mantoni stesso, inteso, in effetti, ad ottenere il
pagamento del suo credito, avendo egli un evidente interesse a liquidare quanto prima il
patrimonio del Cutini per soddisfarsi sul ricavato della vendita.
In tal ottica, la Corte di secondo grado ha, in particolare, idoneamente valorizzato la
circostanza riconducibile all’estraneità del Cardinali nel suo rapporto con il territorio del
Comune di Marsciano (sul quale, invece, era certamente radicato il Mantoni) nonché il
contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso Cardinali, specialmente con riferimento, tra
gli altri indizi univocamente orientati, all’assunzione dell’obbligo — da parte del Mantoni — di
tenere il Cardinali indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli che gli sarebbero potute
derivare dall’esecuzione del mandato (sembrando, invero, illogico ritenere che il Mantoni si
15

tra il Cutini ed il Cardinali, ma, piuttosto, in essa risultano adeguatamente e logicamente

fosse accollato tale obbligo per il solo fatto di aver proposto al Cardinali di accettare il
mandato con rappresentanza conferitogli dal Cutini), congiuntamente all’assunzione
dell’obbligo, da parte del medesimo Cardinali, di proseguire nelle cause eventualmente
intentante nei suoi confronti fino all’ultimo grado di giudizio.
11. Anche la quinta censura (attinente al profilo della supposta omessa distinzione tra

un inesistente ruolo fiduciario attribuito al Mantoni, che si sarebbe dovuto considerare
terzo rispetto al mandato) è destituita di fondamento e deve essere, perciò, disattesa.
Al di là della genericità sia del prospettato quesito di diritto riferito all’assunta violazione di
legge sia dell’indicazione del fatto controverso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., osserva il
collegio che la Corte umbra, con motivazione congrua e logica (v. pagg. 43 e segg. della
sentenza impugnata), ha escluso la configurazione di una interposizione fittizia di persona,
non sussistendo nemmeno un controdichiarazione scritta (necessaria siccome relativa alla
vendita di beni immobiliari) idonea a dimostrare che il mandato concluso con il Cardinali
dissimulasse, in realtà, un mandato stipulato con il Mantoni. Del resto, proprio nelle
conclusioni della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha dato atto di aver respinto
l’azione risarcitoria nei confronti del Mantoni riconducibile all’assunta violazione delle
obbligazioni nascenti dal mandato (invece ritenuta fondata nei riguardi del Cardinali),
proprio in quanto non poteva ritenersi configuratasi la fattispecie dell’interposizione fittizia
di persona anche perché, ove fosse sussistita una ipotesi simulatoria, il contratto
dissimulato (ovvero l’asserito mandato conferito in realtà al Mantoni) sarebbe stato da
qualificarsi nullo per difetto di forma (e tale nullità sarebbe stata rilevabile d’ufficio) e
questa invalidità avrebbe condotto al rigetto della domanda risarcitoria da inadempimento
contrattuale, il cui accoglimento presupponeva la validità del contratto rimasto
inadempiuto.

.

16

l’interposizione fittizia di persona, attribuita al Cardinali, e l’interposizione reale, mediante

Invece, la Corte di appello di Perugia ha legittimamente accolto la domanda
risarcitoria da illecito extracontrattuale proposta nei confronti del Mantoni (e,
quindi, dei suoi eredi) conseguente al danno derivato al Cutini dalla sfavorevole
vendita dei suoi beni, essendo emersa la sua fattiva cooperazione nella induzione o
determinazione del Cardinali (mandatario del Cutini) all’inadempimento degli

l’interesse immediato dello stesso Mantoni (anziché del Cutini). Tale “ratio decidendi”

(così come quella relativa alla conseguente determinazione della misura del danno) non
risulta adeguatamente censurata dai ricorrenti e, in ogni caso, la condotta illecita
formalmente esterna al rapporto di mandato (intercorso tra il Cutini ed il Cardinali)
consumata dal Mantoni Quinto (come tale idonea a configurare un danno di carattere
aquiliano) risulta adeguatamente e logicamente motivata dalla Corte territoriale.
Del resto, in generale, non è dubitabile — secondo la concorde giurisprudenza di questa
Corte (cfr., ad es., Cass. n. 99 del 1997; Cass. n. 7127 del 2001 e Cass. n. 25016 del
2008) — che

la responsabilità contrattuale può concorrere con quella

extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all’azione o
all’omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al
loro distinto – e diversamente rilevante sul piano giuridico — comportamento.

12. L’ultimo motivo è da qualificarsi inammissibile per carenza di interesse perché la
questione del rendiconto (con riferimento al dedotto profilo della diligenza del mandatario
in ordine all’assolvimento del relativo obbligo) non ha avuto alcuna rilevanza nella
decisione finale della controversia, dovendosi, perciò, ritenere ultronea.
13. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere
integralmente respinto senza che occorra far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non
avendo gli intimati svolto attività difensiva nella presente fase di legittimità.

I

17

obblighi derivanti dal mandato, i cui relativi poteri erano stati utilizzati per realizzare

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA