Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1965 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21704/2008 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE

LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato GIONTELLA Marco, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 9047 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 18/09/07, depositata il 09/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Piemonte ha rigettato l’appello di C.C. nei confronti dell’Agenzia delle entrate di Borgomanero. Ha ritenuto in motivazione, per quello che ancora interessa che la definizione della controversia a sensi della L. n. 472 del 1997, art. 16, non comporti la cessazione della materia del contendere perchè con la proposizione del ricorso giudiziale acquista solo valore di acconto, sicchè definita con il rigetto del ricorso la lite il contribuente è tenuto al pagamento dell’intera sanzione.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il contribuente, resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con il secondo motivo che precede logicamente gli altri deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, formulando il quesito: se in controversia avente per oggetto solo sanzioni il giudice tributario debba dichiarare l’estinzione del giudizio a sensi del predetto comma dell’art. 46 nel caso in cui risulti agli atti la circostanza del pagamento della sanzione nella misura ridotta D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16.

La risposta al quesito deve essere positiva. Premesso che è accertato in sentenza e non è controverso il tempestivo pagamento della sanzioni nella misura di chi al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, il combinato disposto del terzo comma del predetto articolo che stabilisce che con il pagamento di un quarto delle sanzioni comporta la definizione della lite, e del D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 46, che prevede: Il giudizio si estingue., nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, non consente diversa risposta.

Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione di estinzione della lite per condono.

In ordine alle spese la causa estintiva del giudizio è motivo per compensare le spese dei gradi di merito, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara l’estinzione del giudizio per condono. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna i soccombenti alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 18,00 oltre Euro 100,00 spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoP.Q.M.

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