Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1965 del 24/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/01/2022), n.1965
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7987-2020 proposto da:
S. COSTRUZIONI SNC DI S.V. E CO., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato RENATO LANCUBA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI NAPOLI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 6162/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE
CATALDI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La S. Costruzioni s.n.c. di S.V. & Co. propone ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, pronunziando sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in riforma della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha dichiarato d’ufficio l’improponibilità del ricorso di primo grado proposto dalla medesima contribuente avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa all’Iva 2013, emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.
Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituite.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
E’ stato acquisito il fascicolo di appello con ordinanza interlocutoria ed all’esito è stata nuovamente fissata adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con comunicazione alle parti costituite.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, deve darsi atto che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio d’appello ha evidenziato (a fronte dell’errore materiale parzialmente commesso nella sentenza impugnata, nella cui motivazione viene indicata, nel medesimo contesto, come appellante una prima volta l'”Ag. Entrate di Napoli” ed una seconda volta l'”Ag. Riscossione”) che l’appello sul quale ha deciso la CTR era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Sempre preliminarmente, deve darsi atto che il ricorso menziona, nell’intestazione, oltre all'”Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Napoli in persona del l.r.p.t. “, anche l'”Agenzia delle entrate riscossione s.p.a. Napoli in persona del l.r.p.t. (precedentemente Equitalia Sud s.p.a.)”, ma non indica quest’ultima tra le parti cui, in calce allo stesso atto, è indirizzata la notifica a mezzo posta, ovvero soltanto l'”Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Napoli in persona del l.r.p.t.”, sia presso la sede legale che presso l’Avvocatura di Stato.
Esclusivamente all'”Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Napoli”, quale destinataria, si riferiscono inoltre le ricevute di spedizione e gli avvisi di ricevimento, di cui alla predetta duplice notifica a mezzo posta, prodotti in copia dalla ricorrente, unitamente al ricorso.
Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate-riscossione, non costituitasi in questa sede.
Ne’, peraltro, sussiste litisconsorzio necessario tra l’ente impositore ed il concessionario della riscossione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 933 del 16/01/2009; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020).
Nulla deve essere statuito sulle spese relativamente al rapporto processuale tra ricorrente ed Agenzia delle entrate-riscossione, non costituita.
Infine, sempre preliminarmente, deve darsi atto che dal ricorso e dalla sentenza impugnata si evince che la cartella di pagamento in questione (o, comunque, il credito erariale oggetto del ricorso di merito e di quello di legittimità) attiene soltanto all’Iva dell’anno 2013, per cui non sussiste litisconsorzio necessario processuale tra tutti i soci della s.n.c. ricorrente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018).
2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è denominato “1. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., punto n. 3)”.
Nonostante l’impropria classificazione di cui alla rubrica, dall’esposizione, per quanto frammentaria, del corpo del mezzo, può comunque univocamente ricavarsi, quanto meno, che la ricorrente esprime con autosufficienza la denuncia di tre vizi processuali, individuabili nei limiti che seguono.
2.1. Il primo vizio (contrassegnato dalla rubrica “A” di pag. 3) attiene alla pretesa violazione del litisconsorzio necessario in appello, per l’asserita mancata partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia sud s.p.a.), già parte del giudizio di primo grado, alla quale non sarebbe stata notificata l’impugnazione dell’appellante Agenzia delle entrate, con conseguente asserita formazione del giudicato nei confronti della litisconsorte pretermessa.
Deve premettersi che la censura è innanzitutto inammissibile per la sua contraddittorietà, poiché l’ipotetica violazione, in appello, dell’assunto litisconsorzio necessario determinerebbe eventualmente la nullità del giudizio e della sentenza d’appello, con il rinvio alla CTR per la rinnovazione del procedimento previa integrazione del contraddittorio. Neppure in ipotesi, quindi, la pretesa violazione del litisconsorzio potrebbe produrre, come assume la ricorrente, l’assunta formazione del giudicato, relativamente alla sentenza di primo grado, nei confronti dello stesso litisconsorte pretermesso ed in danno di quest’ultimo.
La stessa censura, poi, è comunque infondata, non sussistendo il preteso litisconsorzio necessario.
Infatti, anche con riferimento all’impugnazione di una cartella di pagamento (che nel caso di specie la contribuente assume non notificata e conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo), ed a prescindere dalla diversa questione della legittimazione sostanziale passiva, questa Corte (come già rilevato al punto 1. che precede) ha escluso il litisconsorzio necessario tra l’ente impositore ed il concessionario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007; cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16813 del 24/07/2014) ed ha ritenuto esente da critiche l’omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto nel giudizio di primo grado insieme all’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25588 del 27/10/2017).
2.2. La seconda censura, di natura processuale, sempre individuabile nell’esposizione contrassegnata dalla rubrica “A” di pag. 3), si sostanzia nella denuncia di inammissibilità dell’appello erariale, che si sarebbe limitato a riproporre le difese dedotte dall’Agenzia delle entrate in primo grado, senza specificità dei motivi d’appello.
Il motivo è infondato in parte qua.
Invero l’appello erariale non conteneva la mera riproposizione delle difese proposte in primo grado, ma premetteva ad essi la critica argomentata sia con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, che in ordine alle conclusioni in diritto cui essa è pervenuta, anche sulla base della documentazione istruttoria versata in atti dall’Ufficio.
Non è quindi ipotizzabile l’inammissibilità dell’appello, per la genericità dei motivi dell’impugnazione, eccepita dalla ricorrente.
L’impugnazione di merito erariale, pertanto, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nel processo tributario:
– la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707);
– e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954).
2.1. La terza censura, di natura processuale, è individuabile nell’esposizione contrassegnata dalla rubrica “B” di pag. 5) ed attinge la dichiarazione di improponibilità del ricorso introduttivo avverso l’estratto di ruolo, dichiarata d’ufficio dalla CTR, sul presupposto dell’insussistenza di un interesse concreto ed attuale della contribuente ad impugnare l’estratto di ruolo.
Assume infatti, nella sostanza, la ricorrente che, nel caso di specie, a differenza di quanto assunto dalla CTR, con il ricorso introduttivo (in parte riprodotto nel motivo) essa non si era limitata ad impugnare l’estratto del ruolo, quale atto interno dell’Amministrazione, per chiedere l’accertamento negativo del credito erariale, ma aveva di fatto impugnato la predetta cartella di pagamento, sostenendo che non le era stata notificata.
Il motivo, in parte qua, è fondato.
Infatti, come questa Corte ha già affermato, ” Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.” (Cass., Sez. UU., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015).
In ordine alla riferibilità del principio appena richiamato al caso sub iudice giova peraltro sottolineare che nella motivazione del predetto arresto, al punto 1, si legge “Come è evidente, al di là di mere qualificazioni, la ricorrente ha agito in giudizio nell’intento di ottenere attraverso la proposta opposizione (comunque qualificata) la declaratoria della nullità della cartella emessa a suo carico in quanto non validamente notificata e ricorre oggi dinanzi a questo giudice per ottenere l’annullamento della decisione impugnata laddove ha ritenuto inammissibile la suddetta opposizione”.
Anche nel caso di specie, come si ricava dalla sentenza impugnata, la contribuente ha, in primo grado, impugnato “estratto di ruolo e cartella di pagamento” e, sostenendo che quest’ultima non le è stata notificata, ha eccepito, anche in appello, la decadenza e la prescrizione della pretesa impositiva, e quindi ha contestato anche il merito di quest’ultima.
Nello stesso senso della richiamata Cass., Sez. U., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 si sono peraltro pronunciati (come altri arresti, tra i quali Cass., Sez. L -, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019) specifici precedenti sezionali, su fattispecie analoghe, che concludendo per la proponibilità del ricorso introduttivo della contribuente (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21289 del 05/10/2020, della quale si legga la motivazione) hanno rilevato che ” L’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché solo da quel momento sorge l’interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, l’autonoma impugnativa dell’estratto, non ostandovi il disposto del citato D.Lgs. n. 546, art. 19, comma 3, che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019).
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato, in rito, improponibile il ricorso introduttivo di primo grado della contribuente, in astratto e senza verificare se l’eventuale inammissibilità dello stesso ricorso consegua piuttosto in ipotesi all’accertamento, in fatto ed in diritto rimesso al giudice del merito, dell’avvenuta rituale notifica della cartella in questione, va quindi cassata con rinvio.
3. Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo, nei termini predetti, il secondo motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attinge il preteso omesso esame di fatti, atteso che la CTR, dichiarando improponibile il ricorso introduttivo della contribuente e quindi ritenendo precluso l’esame del merito della lite, sul fatto non si è pronunciata, avendo peraltro esaurito in radice la potestas decidendi con la decisione in rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate-riscossione;
nei confronti dell’Agenzia delle entrate accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022