Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19649 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19649 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 11583-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CELESTE MATTEO;
– intimato avverso la sentenza n. 1101/27/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA
di FOGGIA, depositata il 02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 24/07/2018

Rilevato:

,Q h e la Corte, ,ostituito il conr‘raddittorio camvale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Matteo Celeste
contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 1999;
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c.: la CTR avrebbe fondato la propria decisione
esclusivamente sulla considerazione che, in altro giudizio, era
stato annullato l’accertamento prodromico nei confronti della
società;
che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di considerare che la sentenza
pronunziata sull’accertamento societario non era ancora
passata in cosa giudicata, sicché non avrebbe potuto fare stato
fra le parti;
che, attraverso il terzo, l’Agenzia assume la violazione e falsa
applicazione dell’art. 295 c.p.c., ex,art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR
avrebbe dovuto sospendere il processo, stante la pregiudizialità
del giudizio presupposto;
che, mediante l’ultimo motivo, l’Ufficio si duole della violazione
e falsa applicazione dell’art. 9 I. n. 289/2002, ai sensi dell’art.
360 n. 3 c.p.c., giacché i giudici di appello avrebbero
erroneamente attribuito efficacia vincolante alla sentenza della
Ric. 2017 n. 11583 sez. MT – ud. 04-07-2018
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

CTR Campania n. 457/04/2011, che aveva statuito la validità
gell’istanza di coNono ai fini IRPEF e IRAP e ce dunque
non avrebbe costituito alcuna preclusione all’accertamento dei
redditi di partecipazione dei soci;
che l’intimato non si è costituito;

che

sussiste

il

vizio

di nullità della

sentenza

per

omessa motivazione allorché essa sia priva dell’esposizione dei
motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Sez. 6-5, n.
19956 del 10/08/2017);
che tale non può dirsi la sentenza della CTR pugliese, che ha
giustificato il richiamo

per relationem

al fatto che

l’accertamento del volume di reddito della società costituiva il
presupposto del maggior accertamento del reddito di
partecipazione dei soci;
che il secondo motivo è fondato, giacché la CTR ha
erroneamente attribuito efficacia di giudicato ad una sentenza
(CTR Campania n. 457/04/2011) ancora sub judice, tant’è vero
che questa Corte, (sentenza n. 27308/2016) ne ha
successivamente disposto l’annullamento con rinvio;
che gli ulteriori motivi restano assorbiti;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,
assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione,

Ric. 2017 n. 11583 sez. MT – ud. 04-07-2018
-3-

che il primo motivo è infondato;

cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di

Così deciso in Roma il 4 luglio 2018
Il Presi

te

Dr. Marce116

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