Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19649 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13632/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BELFAM SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo

studio dell’avvocato SILVIO DI CASTRO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6919/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla BELFAM s.r.l. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES per l’anno d’imposta 2008.

Avverso la decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Con apposita istanza, la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.

Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA