Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19649 del 22/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19649
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13632/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BELFAM SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo
studio dell’avvocato SILVIO DI CASTRO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6919/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla BELFAM s.r.l. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES per l’anno d’imposta 2008.
Avverso la decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Con apposita istanza, la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.
Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019