Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19648 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19648 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 27/08/2013

incarico – Prova
SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18937/07) proposto da:
T.A. CONGRESSI E SERVIZI s.a.s. di A. Merenda e C., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to
Antonio Veneziani del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to
Giuseppe Cieri in Roma, via Luigi Pigorini n. 6;
– ricorrente contro
I TRE MARTELLI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv.to Riccardo De Lodi del foro di Milano, in virtù di procura speciale apposta a margine del
controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Altobella Cattani in Roma,
via degli Scipioni n. 52;

449 0 M3

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- controricorrente —
e contro
COMUNE di CAMPI SALENTINA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv.to Andrea Sambati del foro di legge, in virtù di procura speciale (per deliberazione di G.C.

lo studio dell’Avv.to Eric Quarantelli (Studio Legale BDL) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 673 depositata il 7 marzo 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 aprile 2013 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

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“111/r° eg1.&

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
Antonietta Carestia, che — in assenza delle parti costituite – ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2001 la T.A. CONGRESSI E SERVIZI s.a.s. di A.
Merenda & C. proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Pavia, avverso il decreto ingiuntivo n.
81/2001 emesso dal Presidente del medesimo ufficio per £. 9.244.000, su istanza di I TRE
MARTELLI s.r.l. per la prestazione di servizi di consulenza organizzativa di cui alla fattura n. 55
del 1996 di £. 13.090.000, assumendo che pur corrispondendo a verità che aveva organizzato per
conto del Comune di Campi Salentina l’evento denominato “La città del libro — Rassegna
nazionale degli Editori”, in forza di convenzione stipulata con l’ente locale, contestava la
sussistenza del credito preteso per non avere richiesto, né ricevuto, i servizi esposti nella fattura,
aggiungendo che ricevuta la fattura, aveva interpellato il Comune, il quale le aveva consegnato un

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n. 178 del 18.9.20101) apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso

acconto di £. 5.000.000, lo aveva inviato alla ingiungente; tanto premesso, chiedeva revocarsi il
d. i..
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società opposta, la quale affermava che il suo
intervento era stato chiesto dall’assessore alla cultura del Comune, Raffaele Sirsi, ma l’accordo

proposta di ricevere la consulenza professionale e comunque chiedeva ed otteneva di chiamare
in giudizio il Comune di Campi Salentina, nei cui confronti svolgeva, in via subordinata, domanda
di condanna al pagamento del residuo prezzo. Si costituiva anche il Comune chiamato, il quale
esponeva di avere affidato alla T.A. Congressi e Servizi la gestione ed organizzazione tecnica e
commerciale della rassegna, obbligandosi a corrispondere la somma di £. 10.000.000 a titolo di
contributo per spese e a versare alla stessa ogni ulteriore erogazione ricevuta, mentre
l’opponente aveva concluso in proprio con la società I TRE MARTELLI il contratto per cui era
controversia e ciò trovava riscontro anche nel fatto che il preventivo di spesa conteneva
l’indicazione della somma esposta per il dott. Spaini, legale rappresentante della opposta, che
doveva svolgere attività di direttore tecnico, per cui eccepiva il suo difetto di legittimazione
passiva. Il giudice adito, espletata istruttoria, rigettava l’opposizione e per l’effetto confermava il
d.i., compensate fra le parti le spese di lite.
In virtù di rituale appello interposto dalla T.A. Congressi e Servizi s.a.s., con il quale lamentava il
malgoverno da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, la Corte di appello di

era stato concluso con la opponente che aveva accettato, in nome e per conto proprio, la

Milano, nella resistenza della appellata I TRE MARTELLI, la quale chiedeva l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del Comune (intervenuta con atto notificato il 7.3.2005) e proponeva
appello incidentale sul capo relativo alla liquidazione delle spese processuali, respingeva l’appello
principale e in accoglimento di quello incidentale, provvedeva ad una nuova statuizione sulle
spese di lite di primo grado.

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A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava, quanto all’appello principale,
che le affermazioni della appellante secondo cui non avrebbe conferito alcun incarico di
consulenza alla società opposta erano smentite dalla documentazione allegata al Processo
Verbale di Deliberazione della Giunta del Comune di Campi Salentina n. 13 del 14.1.1997, in

T.A. Congressi e Servizi, da cui risultava l’esposizione di voci di spesa indicanti “Servizi di
consulenza organizzativa, contatti con case editrici non locali (“I Tre Martelli” s.r.I.)” ovvero
“Direzione tecnica: Direttore tecnico — Spaini” (quest’ultimo legale rappresentante della società
opposta), per un importo di £. 13.090.000. Aggiungeva che il rapporto obbligatorio fra le due
società era confermato dal contenuto delle delibere della Giunta nella parte in cui il Comune di
impegnava ad approvare il preventivo di spesa predisposto dall’appellante e dall’obbligo, per
quest’ultima, di presentare il rendiconto all’Amministrazione locale per le spese sostenute dalla
T.A. Congressi e Servizi. Del resto la appellante allorchè aveva ricevuto la fattura in questione,
senza sollevare alcunchè, anzi corrispondendo alla ingiungente la somma di £. 5.000.000,
riconosciuto dal legale rappresentante della debitrice, in sede di interrogatorio formale, che il
documento fiscale era stato regolarmente contabilizzato dalla T.A. Congressi e Servizi, per cui
doveva ritenersi non contestata la conclusione dell’affare.
Con riferimento all’appello incidentale, le ragioni dedotte a fondamento della compensazione delle
spese di lite per un verso erano insussistenti, quali le difficoltà interpretative, trattandosi di causa
essenzialmente documentale e per altro verso irrilevanti, quanto alle difese svolte, che non
potevano certo incidere sul regime delle spese processuali.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione
la T.A. Congressi e Servizi, articolato su due motivi, illustrato anche con memoria ex art. 378
c.p.c., al quale ha replicato sia la s.r.l. I TRE MARTELLI sia il Comune con separati controricorsi.

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particolare dai due resoconti (del 19/21.10.1996 e del 19.12.1996), fatti pervenire al Comune dalla

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione del principio di cui agli artt. 112 e
115 c.p.c. per avere la corte distrettuale mutato di ufficio la qualificazione ritenuta dal primo
giudice e in presenza del giudicato formatosi su tale qualificazione. In altri termini, nella specie il

stravolta da entrambi i giudici di merito, particolarmente da quello del gravame, interferendo nel
potere dispositivo delle parti.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la corte di merito ha ulteriormente violato
l’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere omesso di pronunziarsi sulla eccezione
di illecito ed indebito arricchimento della società opposta, sollevata con il secondo motivo di
appello.
Questa Corte ha avuto già modo di statuire in via generale che deve essere dichiarato
inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso nel quale l’illustrazione dei singoli
motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, riferito alla
fattispecie esaminata nella sentenza impugnata e alle statuizioni di essa, tale da circoscrivere la
pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito, dovendosi escludere
che il quesito possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale
non è sufficiente a integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dall’art. 366
bis c.p.c..
La proposizione di una pluralità di motivi, dunque, non accompagnata in modo alcuno dalla
formulazione di idonei quesiti, comporta l’inammissibilità dei singoli motivi.
Nella specie la ricorrente ha denunciato, con due mezzi, la violazione e falsa applicazione degli
artt. 112 e 115 c.p.c., senza però concluderli con la formulazione di un quesito che rispecchi
almeno parte delle censure proposte, in adempimento della prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c..

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petitum e la causa petendi attiene ad opposizione a decreto ingiuntivo e tale azione è stata

Nè può in ogni caso ritenersi che il quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso
sarebbero in ogni caso presenti nell’illustrazione dei motivi, sottoposti all’esame di questa corte,
poiché la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame non può essere interpretata nel
senso che il quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso possa desumersi

risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione che ha introdotto, a pena di
inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, che deve esprimersi, per i motivi da 1 a 4
dall’art. 360 c.p.c., nella formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la
pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte quesito che deve trovare la sua collocazione a conclusione dell’illustrazione di ciascun motivo di
ricorso che, da sola, non è perciò sufficiente ai fini del rispetto della norma in esame. E per il n. 5
dell’art. 360 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione. Pertanto, pur non richiedendosi specifici requisiti di forma,
deve pur sempre essere formulato, nei casi da 1 a 4, a conclusione dell’istruzione di ogni singolo
motivo ed in aggiunta ad essa, il quesito che deve segnare i confini della pronuncia del giudice, e
nel caso del n. 5, la chiara indicazione del fatto controverso, o delle ragioni dell’insufficienza della
motivazione.
La formulazione del quesito richiesto dalla legge e la chiara indicazione del fatto controverso e
delle ragioni dell’insufficienza della motivazione, nei termini innanzi specificati, non si rinvengono
perciò nei mezzi del ricorso sottoposti all’esame di questa corte, che pertanto va dichiarato
inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
art. 6, e applicabile nella specie ai sensi dell’art. 27 decreto citato, comma 2, trattandosi di ricorso
contro provvedimento pubblicato dopo la data della sua entrata in vigore (Cass. S.U. 26 marzo

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implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, poiché una siffatta interpretazione si

2007 n. 7258) e prima della sua abrogazione, avvenuta con l’art. 47, comma 1, lett. d) della legge
18 giugno 2009 n. 69 (in vigore per i provvedimenti depositati a decorrere al 4 luglio 2009).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese
del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi €. 1.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 17 aprile 2013.

P.Q.M.

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