Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19648 del 24/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19648 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
sul ricorso 11575-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VALPRIM SRL;
– intimàta avverso la sentenza n. 3925/74016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il
07/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Data pubblicazione: 24/07/2018
Rilevato:
ulla
che lq Corte, costitu4o il contraddnorio camerale
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna.
Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione della
Valprim s.r.l. avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA
e IRAP, relativo all’anno 2009;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe
fondato la propria decisione sull’ipotetico errore dell’Ufficio
inerente l’applicazione della percentuale di ricarica non sul
costo del venduto ma sulla valorizzazione dei costi di
produzione, contestazione mai introdotta dalla contribuente;
che l’intimata non si è costituita;
che il motivo è infondato;
che, diversamente dall’opinione della ricorrente, il
thema
decídendum focalizzato nel ricorso della società non riguardava
solo l’incongruità della percentuale di redditività, ma investiva
l’intera, determinazione del reddito, tant’è che la CTP lo aveva
esaminato nei dettagli;
che,
in
tal
modo,
non
risulta
violato
il
principio di
corrispondenza fra chiesto e pronunziato (Sez. 5, n. 21759 del
20/10/2011);
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della
Ric. 2017 n. 11575 sez. MT – ud. 04-07-2018
-2-
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
controricorrente,
in
mancanza
di
attività
difensiva
di
quest’ultima.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2018
Dr. Marcello
obellis
Il Presidente