Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19648 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 21/09/2020), n.19648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12525/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Bresaole Pini Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Canepa Enrico,

domicilio eletto presso l’Avv. Aureli Beatrice in Roma via Moricone,

n. 9, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1277/06/16, depositata il 8 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Tinarelli Giuseppe Fuochi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Bresaole Pini Sri impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane in relazione all’importazione di carni bovine congelate, operata nel 2008 con l’indebita utilizzazione del certificato AGRIM rilasciato a nome della Carni New System SrI, così fruendo del trattamento daziario agevolato in luogo di quello ordinario.

L’Ufficio evidenziava che: nel marzo 2008 la contribuente aveva comprato 13.550 Kg di carne bovina congelata in Uruguay; nel successivo mese di aprile aveva venduto, in posizione estera, la partita di merce alla Carni New System Srl; quest’ultima società aveva importato la merce allegando la certificazione AGRIM e, lo stesso giorno, aveva ceduto la merce nazionalizzata alla Bresaole Pini Srl ad un prezzo maggiorato.

La Commissione tributaria provinciale di Savona accoglieva il ricorso ritenendo che l’operazione non configurasse una fattispecie di abuso del diritto.

La sentenza era confermata dalla CTR della Liguria che escludeva che l’operazione fosse priva di sostanza economica avendo la Carni New System Srl conseguito un profitto e riteneva non configurabile l’abuso del diritto poichè anche la cessione dei titoli AGRIM era consentita.

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’eccezione di tardività è fondata.

2. L’Agenzia delle dogane, infatti, ha avviato il ricorso alla notifica in data 8 maggio 2017, notifica che, tuttavia, non è andata a buon fine per esser il domiciliatario “non più all’indirizzo”.

L’Ufficio ha provveduto a rinnovare il procedimento notificatorio ma ciò ha fatto tardivamente poichè – tenuto conto che l’attestazione di mancata consegna del plico riporta la data del 15 maggio 2017 l’atto è stato consegnato all’agente postale il 16 giugno 2017, e, dunque, 32 giorni dopo la data di attestazione, oltre il termine ex art. 325 c.p.c. dimidiato, indicato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14594 del 15/07/2016) come quello utile per la rinnovazione tempestiva della notifica.

L’Amministrazione, inoltre, non ha giustificato le ragioni – che è suo onere provare – che hanno determinato, sia pure di poco, il superamento del suddetto termine.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle dogane al pagamento a favore di Bresaole Pini Srl del pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA