Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19648 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. I, 16/09/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 16/09/2010), n.19648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia

235, presso l’avv. Di Gioia Giulio, che la rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, n. 5813 cron., in

data 3 settembre 2008, nel procedimento iscritto al n. 58679/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

udito, per la ricorrente, l’avv. Felice Amato per delega;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 3 settembre 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero della giustizia intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il primo motivo appare manifestamente fondato con riferimento ai diritti liquidati per il giudizio di riassunzione liquidati in misura inferiore ai minimi tariffali, ma non anche con riferimento ai diritti liquidati per il primo giudizio di merito, definito con decreto 19 dicembre 2002 – 10 febbraio 2003 ed al quale non si applicano gli importi tariffati determinati dal successivo D.M. n. 127 del 2004 (i diritti di avvocato sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento del singolo atto (Cass. 2001/8160);

anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, in quanto, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, non puo’ limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimita’, l’accertamento della conformita’ della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilita’ dei relativi minimi, a norma dalla L. 3 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Cass. 2006/13085; 2009/4404); parimenti manifestamente fondato appare anche il terzo motivo, in quanto la Corte d’appello non ha disposto il rimborso delle spese generali, che spettano al professionista in ogni caso e vanno liquidate dal giudice anche d’ufficio (Cass. 2003/4002);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie; ritenuto altresi’ che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. con riferimento al primo motivo di censura, ritenendo assorbite le altre doglianze, dovendosi comunque procedere, in conseguenza del parziale accoglimento del primo motivo, ad una nuova liquidazione delle spese processuali;

B1) osservato che le argomentazioni che precedono conducono al raccoglimento del ricorso nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta;

considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero della giustizia al pagamento in favore di F.G. delle spese del primo giudizio di merito, di quelle del primo giudizio di cassazione e delle ulteriori spese relative al giudizio di rinvio, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352) e in vigore, per quanto riguarda la determinazione dei diritti di avvocato, al momento di compimento dei singoli atti, con distrazione delle spese liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario;

ritenuto altresi’ che le spese del presente giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore di F.G. delle spese del giudizio di cui al decreto cassato, che si liquidano in Euro 850,00, di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, nonche’ delle spese del primo giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, ed infine delle spese del giudizio di riassunzione, che si liquidano in Euro 1.028,00, di cui Euro 408,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge per tutte le fasi del giudizio, con distrazione delle spese relative ad ogni fase in favore del difensore della ricorrente, avv. Giulio di Gioia, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre il Ministero della giustizia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, con distrazione di dette spese in favore del difensore della ricorrente, avv. Giulio di Gioia, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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